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Decisione

60.2009.370

Istanza di ispezione degli atti. dipartimento delle finanze e dell'economia quale istante

25 novembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

5. L’istanza

è accolta. Un rappresentante della Sezione istante potrà esaminare gli atti del

procedimento presso il Ministero pubblico, concordando con il sostituto procuratore

Considerandi

pubblico i tempi e le modalità di esame, dopo la crescita in giudicato della presente

decisione.

6.

Considerata

la natura giuridica dell’istante e lo scopo della richiesta, si prescinde dalla

tassa di giustizia e dalle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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