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Decisione

60.2009.374

Ricorso contro la decisione del Giar in materia di assistenza giudiziaria. Gratuito patrocinio. Difensore d'ufficio

18 novembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

a. In data 15.9.2009 RI 1 ha sporto

denuncia penale nei confronti della "(…) __________, __________, ignoti

(…)" per titolo di "(…) violazione del segreto postale e del

segreto delle telecomunicazioni (…), falso in documenti, criminalità organizzata

(…)", in relazione ad alcune lettere da lui inviate nel mese di giugno

2009 (inc. MP __________).

b. Con istanza 15.9.2009 RI 1 ha inoltre

postulato la nomina di un difensore d'ufficio e la concessione del gratuito

patrocinio (scritto 15.9.2009, inc. GIAR __________).

c. Con decisione 5.10.2009 il giudice

dell'istruzione e dell'arresto ha respinto la richiesta, ritenuto in

particolare che "(…) il procedimento si trova allo stadio delle informazioni

preliminari, fase in cui l'assistenza di un legale non è obbligatoria, ed il

Procuratore pubblico ha delegato alla Polizia la trattazione della denuncia 15

settembre 2009 e pertanto a questo stadio dell'inchiesta la richiesta appare

prematura e deve essere respinta (…)" (decisione GIAR del 5.10.2009,

inc. GIAR __________).

d. Con il presente e tempestivo gravame, RI

1 impugna la decisione sopraindicata chiedendone il suo annullamento e postulando

nuovamente la concessione del "(…) patrocinio d'ufficio gratuito

(...)" (ricorso 13.10.2009).

Considerandi

1.

1.1.

Ai

sensi dell’art. 2 Lag, il patrocinio d’ufficio consiste nella designazione di

un patrocinatore quando, dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone,

nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona non è in grado

o rifiuta di procedere alla designazione con propri atti. Come evidenziato dai

lavori preparatori, perché sia giustificato il patrocinio d’ufficio, occorre

un’oggettiva necessità di patrocinio, ovvero, tra l’altro, che il richiedente

non sia in grado di difendersi da sé e che non si sia in presenza di un caso di

poca importanza (Messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 2).

L’istituto

del patrocinio d’ufficio deve essere distinto da quello dell’assistenza giudiziaria

previsto dall’art. 3 Lag, che garantisce alla persona fisica indigente, che non

ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle

spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità

giudicanti del Cantone (Rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 3).

1.2

Con

particolare riguardo alla parte civile nel procedimento penale, l’art. 29 Lag dispone

che autorità di designazione del patrocinatore d’ufficio è il giudice

dell’istruzione e dell’arresto. Tale norma riprende i principi espressi dal

previgente art. 72 vCPP (Rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 29),

per cui la nomina di un difensore d’ufficio avviene solo nel rispetto del principio

di proporzionalità e quindi soltanto se le circostanze concrete lo giustificano

(M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 72 vCPP).

Conformemente

all’art 31 Lag, il giudice dell’istruzione e dell’arresto è pure competente per

concedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria, a chi giustifica di non essere

in grado di sopperire alle spese del processo. Tale norma corrisponde invece al

previgente art. 73 vCPP, “(…) con l’aggiunta del momento a partire dal quale

il beneficio esplica i suoi effetti” (Messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla

Lag, ad art. 31). Benché il suo tenore letterale non lo richieda, il

beneficiario dell’assistenza giudiziaria soggiace a una condizione ulteriore

per rapporto all’indigenza: è infatti evidente che non in tutte le procedure

penali la parte civile deve essere assistita da un legale, segnatamente quando

ha la capacità di difendere da sola i propri interessi, quando il caso è di

minima importanza o si presenta ab initio in modo incontrovertibile (M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 ad art. 73 vCPP).

2.

L’art.

29.

cpv. 3 Cost. fed., secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto

alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità

di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia

necessaria per tutelare i suoi diritti, costituisce una garanzia minima da

rispettare anche nella procedura cantonale (cfr. decisioni TF 1P.835/2006

dell’8.2.2007;1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e

12.2.2001

in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I

202). Sulla base di detta norma, invocabile nel procedimento penale anche dalla

parte lesa (decisione TF 1P.678/2005 del 2.2.2006 e riferimenti; decisione TF

1P.427/2002 del 4.6.2003), affinché ad una persona indigente sia riconosciuto

il gratuito patrocinio occorre che la causa non sia priva di successo, che i

suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti

difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere

oggettivamente necessaria l’assistenza di un avvocato (DTF 130 I 180). Occorre

pertanto verificare in ogni singolo caso se i presupposti previsti dalla disposizione

della Costituzione federale siano adempiuti: secondo costante prassi, il

diritto del danneggiato all’assistenza giudiziaria richiede infatti

l’adempimento di tre presupposti cumulativi, segnatamente, l’indigenza del

richiedente, la sua posizione di parte con probabile esito positivo (“Nichtaussichtslosigkeit

seines Parteistandpunktes”) ed, infine, la necessità di una protezione giuridica

che legittimi la designazione di un avvocato (decisione TF 1P.427/2002 del

4.6

; DTF 123 I 145). Appare pertanto che, per quanto concerne la posizione

della parte lesa occorre prendere in considerazione il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa

che, di principio, non trova applicazione nei processi penali (Rapporto n. 5123

del 17.4.2002 sulla Lag).

3.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente postula la

nomina di un difensore di ufficio e la concessione del gratuito patrocinio in

relazione alla sua denuncia sporta in data 15.9.2009. Da quanto emerge dagli

atti e dalle stesse osservazioni inviate a questa Camera dal procuratore

pubblico, il procedimento penale in oggetto si troverebbe ancora alla fase

delle informazioni preliminari e la denuncia sopraindicata sarebbe stata

trasmessa dal magistrato inquirente alla polizia per eventuali accertamenti. Da

ciò si evince che, per il momento, il caso non presenta difficoltà tali da

rendere necessaria l'assistenza di un avvocato. A giusta ragione dunque il

giudice dell'istruzione e dell'arresto ha ritenuto la richiesta, a questo stadio

dell'inchiesta, prematura.

La denuncia in oggetto sembra, peraltro, essere analoga

a quelle già sporte dallo stesso ricorrente in precedenza e tutte conclusesi

con un decreto di non luogo a procedere (cfr. NLP __________; inc. MP __________).

La denuncia (oltre ad essere in parte incomprensibile) parrebbe dunque, a

questo stadio della procedura, priva di ogni probabilità di esito positivo,

visto il chiaro tenore dei precedenti decreti di non luogo a procedere che, in

circostanze del tutto simili alla presente fattispecie, evidenziavano l'assenza

di fatti di rilevanza penale.

In siffatte circostanze non

si impone dunque la designazione di un difensore d'ufficio né tanto meno la

concessione dell'assistenza giudiziaria.

Ciò nonostante RI 1 può, se

lo desidera, avvalersi di un difensore di fiducia.

4.

Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese,

contenute al minimo, sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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