60.2009.377
Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante
25 novembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.377
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.377
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/15.10.2009
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico conclusosi con un decreto
di non luogo a procedere;
richiamate le osservazioni 22/23.10.2009
del procuratore pubblico Moreno Capella con le quali chiede di respingere
l’istanza;
richiamato lo scritto 30.10/2.11.2009 del patrocinatore
di PI 2 con il quale comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una segnalazione
della ex moglie dell’istante (verbale del 30.7.2004, AI 1), il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento per atti sessuali con fanciulli (inc. MP __________).
L’incarto si è concluso con una decisione di non luogo a procedere non motivato
del 10.8.2009 (NLP __________).
Considerandi
2.
Con
la presente richiesta, l’istante si duole di non aver potuto esigere, in ragione
del periodo di ferie, la motivazione del non luogo a procedere: chiede di avere
copia dell’atto di denuncia e degli atti di polizia, nonché delle motivazioni
che hanno portato al decreto, al fine di tutelare i propri diritti. Alla richiesta
si oppone il procuratore pubblico, mentre che la patrocinatrice di PI 2 ha comunicato
di non avere osservazioni da formulare.
3.
L'art.
27.
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell'ispezione".
4.
Nel
presente caso, di principio va riconosciuto all’istante un legittimo interesse giuridico,
addirittura presunto, quale ex parte al procedimento (in veste di indiziato).
A
questo interesse dell’istante si contrappone quello del figlio, in relazione al
quale è stato aperto il procedimento, relativo ad un’imputazione delicata.
Dall’incarto penale emerge comunque una situazione di rapporti interpersonali
non proprio idilliaca.
Premesso
che l’accesso agli atti non può essere concesso per ovviare alla mancanza di
motivazione del decreto di non luogo a procedere, ritenuto che l’istante non
specifica quali sarebbero i propri interessi che vorrebbe tutelare con il
richiesto accesso agli atti, si devono gioco forza far prevalere gli interessi
del figlio a che non venga più riesumata questa vicenda, per evitare il rischio
di strumentalizzazione delle informazioni così eventualmente acquisite. Per
questi motivi, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, prevale
quello del figlio.
5.
L’istanza
è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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