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Decisione

60.2009.377

Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante

25 novembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.377

Data decisione, Autorità:

25.11.2009, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.377

Lugano

25 novembre

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/15.10.2009

presentata da

IS 1, ,

tendente ad ottenere

l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico conclusosi con un decreto

di non luogo a procedere;

richiamate le osservazioni 22/23.10.2009

del procuratore pubblico Moreno Capella con le quali chiede di respingere

l’istanza;

richiamato lo scritto 30.10/2.11.2009 del patrocinatore

di PI 2 con il quale comunica di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una segnalazione

della ex moglie dell’istante (verbale del 30.7.2004, AI 1), il Ministero

pubblico ha aperto un procedimento per atti sessuali con fanciulli (inc. MP __________).

L’incarto si è concluso con una decisione di non luogo a procedere non motivato

del 10.8.2009 (NLP __________).

Considerandi

2.

Con

la presente richiesta, l’istante si duole di non aver potuto esigere, in ragione

del periodo di ferie, la motivazione del non luogo a procedere: chiede di avere

copia dell’atto di denuncia e degli atti di polizia, nonché delle motivazioni

che hanno portato al decreto, al fine di tutelare i propri diritti. Alla richiesta

si oppone il procuratore pubblico, mentre che la patrocinatrice di PI 2 ha comunicato

di non avere osservazioni da formulare.

3.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli

atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell'ispezione".

4.

Nel

presente caso, di principio va riconosciuto all’istante un legittimo interesse giuridico,

addirittura presunto, quale ex parte al procedimento (in veste di indiziato).

A

questo interesse dell’istante si contrappone quello del figlio, in relazione al

quale è stato aperto il procedimento, relativo ad un’imputazione delicata.

Dall’incarto penale emerge comunque una situazione di rapporti interpersonali

non proprio idilliaca.

Premesso

che l’accesso agli atti non può essere concesso per ovviare alla mancanza di

motivazione del decreto di non luogo a procedere, ritenuto che l’istante non

specifica quali sarebbero i propri interessi che vorrebbe tutelare con il

richiesto accesso agli atti, si devono gioco forza far prevalere gli interessi

del figlio a che non venga più riesumata questa vicenda, per evitare il rischio

di strumentalizzazione delle informazioni così eventualmente acquisite. Per

questi motivi, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, prevale

quello del figlio.

5.

L’istanza

è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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