60.2009.383
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
25 novembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2009.383
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.383
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/19.10.2009
presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere
l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________;
richiamato lo scritto 20.10.2009 del sostituto
procuratore pubblico Amos Pagnamenta mediante il quale comunica di non avere
particolari osservazioni;
richiamate altresì le osservazioni
28/29.10.2009 del patrocinatore di PI 1 mediante le quali si oppone all’istanza
in quanto prematura;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico
di PI 1 per contravvenzione alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente
organizzate. Il Ministero pubblico ha emanato in data 22.9.2009 un decreto
d’accusa (__________), avverso il quale PI 1 ha presentato opposizione.
L’incarto è pertanto pendente avanti alla Pretura penale.
2. A seguito di una segnalazione
operata dal sostituto procuratore pubblico in data 18.9.2009 (allegato 1)
riferita alle affermazioni di PI 1 di aver conseguito dei redditi non
dichiarati al fisco con scommesse clandestine, la IS 1 chiede l’autorizzazione
per compulsare l’intero incarto penale allo scopo di verificare la completezza
dei dati fiscali della persona coinvolta nell’inchiesta.
Come
esposto in entrata, il magistrato inquirente ha comunicato di non avere osservazioni
da formulare, mentre PI 1, tramite il proprio patrocinatore, si è opposto ritenendo
la richiesta prematura.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP).
Il
CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di
terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,
si applica la procedura dell’art. 27 CPP.
Questo
risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato
in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione
speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa
ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a
questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc.
60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando
a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la
cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in
alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente
inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione
della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del
28.7.2008, cons. 6):
“D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la
necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione
fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità
di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in
passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel
procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna
necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a
documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la
stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del procedimento
penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di
esame da parte dell'autorità fiscale.
In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di
consultare indistintamente e senza
obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”.
5. Nel
caso in esame, ritenuta la segnalazione del sostituto procuratore pubblico, si
deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 27 CPP a favore della Divisione istante, poiché i fatti alla base del
procedimento penale potrebbero avere una rilevanza in ambito fiscale. Contrariamente
all’obbiezione di PI 1, l’istanza non è prematura, essendo l’inchiesta
terminata con l’emanazione del decreto d’accusa, e non essendo il giudizio penale,
nel merito, determinante per l’aspetto fiscale.
Questa
Camera autorizza un rappresentante della IS 1 istante ad accedere all’intero
incarto penale MP __________, e, se necessario, lo autorizza a fotocopiare esclusivamente
Fatti
i documenti strettamente necessari ai fini del procedimento fiscale.
Considerandi
6.
L’istanza è accolta ai sensi del
precedente considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185
LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP,
112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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