60.2009.389
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale
14 dicembre 2009Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.389
Data decisione, Autorità:
14.12.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale
RICORSO
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. j CPP-TI
art. 341 agg. 1 let. b CPP-TI
art. 86 CPS
Incarto n.
60.2009.389
Lugano
14 dicembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 19/20.10.2009
presentato da
RI 1, c/o , ,
contro
la decisione 15.10.2009 del
giudice dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia
di libertà condizionale (inc. GIAP __________);
richiamate le osservazioni 22.10.2009 del
giudice dell’applicazione della pena, che chiede la conferma della decisione
impugnata con le relative motivazioni;
richiamate altresì le osservazioni
27/29.10.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di
seguito SEPEM), che postula, se possibile, una presa a carico dei servizi
sociali __________: diversamente condivide la valutazione alla base della decisione
impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il ricorrente è stato condannato
in data 13.2.2007 dalla Corte delle assise correzionali di __________ (per
incendio intenzionale, ripetuta minaccia, abuso di impianti di
telecomunicazione, danneggiamento, ricettazione, istigazione alla falsa testimonianza)
ad una pena detentiva di 26 mesi, di cui dieci da espiare (dispositivo 4.1
della sentenza 13.2.2007, inc. TPC __________).
b. In data 9.9.2007 RI 1 ha
iniziato l’espiazione della pena con regime di semiprigionia presso il carcere aperto
di Torricella-Taverne, regime revocatogli in data 12.10.2007 (con effetto retroattivo
all’11.9.2007) in ragione del suo nuovo arresto ed in quanto il contratto di
lavoro presentato per godere del regime agevolato era simulato (decisione SEPEM
inc. rev. SP __________).
c. Il
ricorrente è stato nuovamente condannato in data 18.1.2008 dalla Corte delle assise
correzionali di __________ per appropriazione indebita e falsità in documenti:
con riferimento anche ad un decreto d’accusa del 21.7.2003 ed alla sentenza del
13.2.2007, la Corte ha stabilito una pena detentiva di 30 mesi da espiare, a
valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 e 49 cpv. 2 CP.
La
Corte ha pure ordinato un trattamento ambulatoriale da eseguirsi in corso di espiazione
della pena (dispositivi 3 e 4 della sentenza 13.2.2007, inc. TPC __________).
d. In
data 18.4.2008 è stato elaborato il piano d’esecuzione della sanzione penale
(PES), approvato il 7.5.2008.
e. In
data 16.4.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto una
prima richiesta di liberazione condizionale (inc. GIAP __________). Con
riferimento al PES, il giudice dell’applicazione della pena ha constatato come
nessuno degli obbiettivi era stato raggiunto: ha pure preso atto dello scarso
risultato del trattamento ambulatoriale. Con riferimento anche alla prognosi
negativa formulata dalla Corte di merito (sentenza del 18.1.2008, p. 11), il giudice
dell’applicazione della pena ha rifiutato la libertà condizionale.
f. Con
richiesta del 7.7.2009, il ricorrente chiedeva nuovamente la propria
liberazione condizionale. La domanda, non particolarmente motivata, è stata
preavvisata favorevolmente dalla SEPEM (con scritto 31.7.2009), dall’Ufficio di
patronato (con scritto 27.7.2009) e dalla Direzione del Carcere (con fax del
30.7.2009). Il servizio di psichiatria delle strutture carcerarie, con fax del
31.7.2009, ha comunicato di non disporre di argomenti sufficienti per
esprimersi a proposito della pericolosità del ricorrente, indicando come
necessario un esame più approfondito. Con successivo fax del 14/18.8.2009, il
medesimo servizio ha indicato che il ricorrente non ha fatto grandi progressi,
e sussiste un rischio di nuovi atti dissociali non trascurabile, nonostante il
suo buon comportamento. Di modo che un preavviso favorevole sarebbe possibile
unicamente con un obbligo di un trattamento appropriato (AI 4).
In
data 10.8.2009 il ricorrente è stato sentito dal giudice dell’applicazione
della pena in relazione alla sua richiesta del 7.7.2009.
g. Con
decisione 15.10.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha negato la libertà
condizionale. Il giudice è partito dalla prognosi manifestamente negativa formulata
della Corte del merito, costatando poi gli scarsi risultati del trattamento
ambulatoriale. Fatto riferimento al disturbo della personalità del ricorrente,
il giudice l’ha considerato ancora a rischio recidiva, esattamente come quando
è stato condannato. Rischio di recidiva ulteriormente accresciuto dalle
difficoltà familiari, per le quali il ricorrente non avrebbe intrapreso nulla.
Per il progetto lavorativo in __________, il giudice ha costatato che nessun
documento è stato apportato a supporto del medesimo.
h. Con
ricorso del 19/20.10.2009, RI 1 si lamenta del ritardo nell’evasione della sua
richiesta. Contesta l’esistenza di un rischio di recidiva con riferimento ai
molteplici congedi (felicemente esperiti, senza che insorgessero
problematiche), al periodo di lavoro con la squadra esterna (espletato senza
problemi), al preavviso del patronato. Chiede perciò la concessione della libertà
provvisoria.
Delle
osservazioni al ricorso già abbiamo detto in entrata.
Considerandi
1.
Giusta
i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP,
contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di
libertà condizionale è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro
dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.
La
tempestività del ricorso in esame, introdotto il 19/20.10.2009, e la
legittimazione di RI 1 quale destinatario della decisione impugnata, sono
pacifiche e peraltro incontestate.
2.
L'art.
86.
cpv. 1 CP prevede che un detenuto che ha scontato i due terzi della pena, ma
almeno tre mesi, può essere liberato condizionalmente se il suo comportamento
durante l’esecuzione della pena lo giustifichi e non si debba presumere che commetterà
nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).
Dal
punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1 e 2 CP non si differenzia molto
dal precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del
23.3.1999
(FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801).
Con
il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c’è stata però una modifica di un certo peso: se
prima la liberazione era concessa ”se si può presumere che il detenuto
avrebbe tenuto una buona condotta in libertà”, con la nuova disposizione la
liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi
crimini o delitti”.
Per
V. MAIRE (La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360)
si passa dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non
sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a
formulare una prognosi certa.
3.
La
liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un
atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di
rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia
della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna
(DTF 101 Ib 452 cons. 1).
La formulazione dell’art. 86 CP ha voluto sottolineare
come la liberazione condizionale costituisca la regola: il suo rifiuto assurge
ad eccezione, ammissibile in caso di prognosi negativa (DTF 133 IV p. 201,
cons. 22 p. 203). Ove l'autorità la rifiuti, è tenuta a indicare i motivi che
giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2;
PRA 6/2000, p. 534).
Interpretando
l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio
centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà
che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la
formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante
l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è
stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801).
La
liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve
tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come
del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto
della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193
cons. 3).
Al
riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno
esaminate la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o
aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la
liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da
un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non
l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è
determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le
circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui
permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza
sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti
che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per
sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la
liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati
nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons.
1a, con rif.).
4.
Il
giudice dell’applicazione della pena ha negato la liberazione condizionale in
ragione di un elevato rischio di commissione di nuovi reati, conseguenza di una
prognosi negativa.
5.
Una
diagnosi riferita al ricorrente (disturbo della personalità antisociale /
emotivamente instabile tipo borderline) era stata posta in data 14.1.2008
(rapporto __________): ha condotto la Corte del merito a ordinare un
trattamento ambulatoriale, da eseguire già in corso di esecuzione pena
(dispositivo 6 della sentenza 18.1.2008, inc. TPC __________).
Da
quanto emerge dall’incarto, il trattamento è iniziato ed ha portato alla
conferma della diagnosi (scritto 29.1.2009 dei Servizi psico-sociali del __________).
Il trattamento ha subito poi un arresto, dal dicembre 2008 a luglio 2009 (scritto Ufficio del patronato del 25.8.2009).
Nel
trattamento svolto, il ricorrente è stato seguito sia nella sezione chiusa, sia
in quella aperta: si è mostrato collaborativo e disponibile, ma la scarsa
propensione introspettiva ha permesso unicamente un lavoro di sostegno alla
persona (scritto Servizio psico-sociale del 23.2.2009).
In
relazione alla richiesta del 7.7.2009 di liberazione condizionale, il giudice
dell’applicazione della pena ha chiesto un aggiornamento al medico subentrato
quale responsabile del trattamento.
Con
fax 31.7/5.8.2009 il medico ha confermato in parte la diagnosi (disturbo caratteriale
non ben definito con un comportamento dissociale, ma senza chiari segni clinici
per un disturbo borderline).
Con
successivi fax del 14.8.2009, dopo aver recuperato la cartella clinica del Servizio
psico-sociale, il medico ha costatato come il ricorrente, da un punto di vista
psicologico, “non ha fatto grandi progressi”, di modo che “(…) il
rischio di nuovi atti dissociali, nonostante il suo buon comportamento, non sia
trascurabile. Egli non mostra molto interesse di mettersi in discussione e
continua a banalizzare il peso delle proprie azioni”.
Il
medico conclude che una liberazione condizionale possa essere preavvisata favorevolmente
solo in presenza di un obbligo ad un trattamento appropriato.
6.
In
questa situazione, la conclusione tratta dal giudice dell’applicazione della
pena appare logica e coerente con le emergenze dell’incarto, con la situazione
psicologica del ricorrente, oltre che giuridicamente corretta.
6.1
L’esistenza
di una diagnosi psicologica e di una prognosi negativa (riguardo alla
sospensione condizionale della pena) aveva indotto il presidente della Corte
del merito ad ordinare un trattamento ambulatoriale, da eseguire già in corso
di esecuzione pena.
L’esito
di un simile trattamento è influente e rilevante per una decisione di liberazione
condizionale, in particolare per la formulazione di una prognosi riguardo ad un
rischio di recidiva, dovendo il trattamento rimuovere o contenere il disturbo
che ha concorso alla commissione dei reati.
Nel
presente caso, il trattamento è stato sostenuto unicamente nel periodo da
aprile 2008 a novembre 2008 (fax 14.8.2009).
L’esito
di questa prima fase è riassunto dallo scritto 23.2.2009 del Servizio psico-sociale:
benché il ricorrente sia stato seguito regolarmente, e si sia mostrato collaborativo
e disponibile, la sua scarsa propensione introspettiva ha permesso unicamente
un lavoro di sostegno alla persona.
La
mancanza di significativi progressi nel trattamento (teso a contenere ed
eliminare il disturbo che ha concorso alla commissione dei reati) è da
ricondurre alla mancanza di propensione introspettiva del ricorrente. In
sostanza, e come già avvenuto con l’espiazione della prima pena, manca da parte
del ricorrente un’assunzione della responsabilità relativa ai fatti oggetto
della sentenza di condanna (sentenza 18.1.2008, p. 11).
Nel
periodo successivo (da dicembre 2008 a luglio 2009), a seguito dei cambiamenti
nei servizi preposti, il trattamento non ha avuto più un seguito. Questa Camera
non può che dolersene. Ciò non toglie che la situazione del ricorrente non sia
mutata, ed egli non abbia fatto nulla per ripristinare il trattamento.
Nel
rapporto 14.8.2009 il medico interpellato ha costatato l’assenza di grandi progressi,
ritenendo conseguentemente non trascurabile il rischio di nuovi atti dissociali.
6.2
In
conclusione, il ricorrente ha mancato l’occasione offertagli con il trattamento
ambulatoriale per comprendere e migliorare la propria situazione: ciò si
ripercuote inesorabilmente in modo negativo sulla richiesta di liberazione
condizionale.
Una
continuazione del trattamento ambulatoriale in futuro, senza un’attiva
attitudine del ricorrente, a nulla gioverebbe: ciò che fa decadere la
possibilità di concedere la liberazione condizionale assortita dalla condizione
di continuare il trattamento anche in seguito, ritenuta anche la complicazione
transfrontaliera conseguente all’intervenuta revoca del permesso di soggiorno
in territorio elvetico.
A
fronte di un mancato esito favorevole del trattamento, il giudice
dell’applicazione della pena non poteva formulare una prognosi favorevole o non
negativa, fondandosi solo sul buon comportamento del ricorrente nell’espiazione
della pena e durante i congedi, ignorando la mancanza di progressi del
trattamento, a cui si aggiunge la mancanza di un serio progetto professionale,
almeno parzialmente documentato, e un qualche progresso nella situazione
familiare.
7.
Il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 339 cpv. 1 lit.
j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia
di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta),
sono poste a carico di RI 1, c/o __________, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster