Lexipedia

Decisione

60.2009.389

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale

14 dicembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il ricorrente è stato condannato

in data 13.2.2007 dalla Corte delle assise correzionali di __________ (per

incendio intenzionale, ripetuta minaccia, abuso di impianti di

telecomunicazione, danneggiamento, ricettazione, istigazione alla falsa testimonianza)

ad una pena detentiva di 26 mesi, di cui dieci da espiare (dispositivo 4.1

della sentenza 13.2.2007, inc. TPC __________).

b. In data 9.9.2007 RI 1 ha

iniziato l’espiazione della pena con regime di semiprigionia presso il carcere aperto

di Torricella-Taverne, regime revocatogli in data 12.10.2007 (con effetto retroattivo

all’11.9.2007) in ragione del suo nuovo arresto ed in quanto il contratto di

lavoro presentato per godere del regime agevolato era simulato (decisione SEPEM

inc. rev. SP __________).

c. Il

ricorrente è stato nuovamente condannato in data 18.1.2008 dalla Corte delle assise

correzionali di __________ per appropriazione indebita e falsità in documenti:

con riferimento anche ad un decreto d’accusa del 21.7.2003 ed alla sentenza del

13.2.2007, la Corte ha stabilito una pena detentiva di 30 mesi da espiare, a

valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 e 49 cpv. 2 CP.

La

Corte ha pure ordinato un trattamento ambulatoriale da eseguirsi in corso di espiazione

della pena (dispositivi 3 e 4 della sentenza 13.2.2007, inc. TPC __________).

d. In

data 18.4.2008 è stato elaborato il piano d’esecuzione della sanzione penale

(PES), approvato il 7.5.2008.

e. In

data 16.4.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto una

prima richiesta di liberazione condizionale (inc. GIAP __________). Con

riferimento al PES, il giudice dell’applicazione della pena ha constatato come

nessuno degli obbiettivi era stato raggiunto: ha pure preso atto dello scarso

risultato del trattamento ambulatoriale. Con riferimento anche alla prognosi

negativa formulata dalla Corte di merito (sentenza del 18.1.2008, p. 11), il giudice

dell’applicazione della pena ha rifiutato la libertà condizionale.

f. Con

richiesta del 7.7.2009, il ricorrente chiedeva nuovamente la propria

liberazione condizionale. La domanda, non particolarmente motivata, è stata

preavvisata favorevolmente dalla SEPEM (con scritto 31.7.2009), dall’Ufficio di

patronato (con scritto 27.7.2009) e dalla Direzione del Carcere (con fax del

30.7.2009). Il servizio di psichiatria delle strutture carcerarie, con fax del

31.7.2009, ha comunicato di non disporre di argomenti sufficienti per

esprimersi a proposito della pericolosità del ricorrente, indicando come

necessario un esame più approfondito. Con successivo fax del 14/18.8.2009, il

medesimo servizio ha indicato che il ricorrente non ha fatto grandi progressi,

e sussiste un rischio di nuovi atti dissociali non trascurabile, nonostante il

suo buon comportamento. Di modo che un preavviso favorevole sarebbe possibile

unicamente con un obbligo di un trattamento appropriato (AI 4).

In

data 10.8.2009 il ricorrente è stato sentito dal giudice dell’applicazione

della pena in relazione alla sua richiesta del 7.7.2009.

g. Con

decisione 15.10.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha negato la libertà

condizionale. Il giudice è partito dalla prognosi manifestamente negativa formulata

della Corte del merito, costatando poi gli scarsi risultati del trattamento

ambulatoriale. Fatto riferimento al disturbo della personalità del ricorrente,

il giudice l’ha considerato ancora a rischio recidiva, esattamente come quando

è stato condannato. Rischio di recidiva ulteriormente accresciuto dalle

difficoltà familiari, per le quali il ricorrente non avrebbe intrapreso nulla.

Per il progetto lavorativo in __________, il giudice ha costatato che nessun

documento è stato apportato a supporto del medesimo.

h. Con

ricorso del 19/20.10.2009, RI 1 si lamenta del ritardo nell’evasione della sua

richiesta. Contesta l’esistenza di un rischio di recidiva con riferimento ai

molteplici congedi (felicemente esperiti, senza che insorgessero

problematiche), al periodo di lavoro con la squadra esterna (espletato senza

problemi), al preavviso del patronato. Chiede perciò la concessione della libertà

provvisoria.

Delle

osservazioni al ricorso già abbiamo detto in entrata.

Considerandi

1.

Giusta

i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP,

contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di

libertà condizionale è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro

dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.

La

tempestività del ricorso in esame, introdotto il 19/20.10.2009, e la

legittimazione di RI 1 quale destinatario della decisione impugnata, sono

pacifiche e peraltro incontestate.

2.

L'art.

86.

cpv. 1 CP prevede che un detenuto che ha scontato i due terzi della pena, ma

almeno tre mesi, può essere liberato condizionalmente se il suo comportamento

durante l’esecuzione della pena lo giustifichi e non si debba presumere che commetterà

nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il condannato può essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).

Dal

punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1 e 2 CP non si differenzia molto

dal precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del

23.3.1999

(FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801).

Con

il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c’è stata però una modifica di un certo peso: se

prima la liberazione era concessa ”se si può presumere che il detenuto

avrebbe tenuto una buona condotta in libertà”, con la nuova disposizione la

liberazione va concessa se “non si debba presumere che commetterà nuovi

crimini o delitti”.

Per

V. MAIRE (La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360)

si passa dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non

sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a

formulare una prognosi certa.

3.

La

liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un

atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di

rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d'esecuzione della pena, ossia

della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna

(DTF 101 Ib 452 cons. 1).

La formulazione dell’art. 86 CP ha voluto sottolineare

come la liberazione condizionale costituisca la regola: il suo rifiuto assurge

ad eccezione, ammissibile in caso di prognosi negativa (DTF 133 IV p. 201,

cons. 22 p. 203). Ove l'autorità la rifiuti, è tenuta a indicare i motivi che

giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2;

PRA 6/2000, p. 534).

Interpretando

l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio

centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le difficoltà

che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la

formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante

l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è

stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801).

La

liberazione condizionale deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve

tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, così come

del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto

della commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193

cons. 3).

Al

riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno

esaminate la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o

aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la

liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da

un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non

l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è

determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le

circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui

permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza

sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti

che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per

sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la

liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati

nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 6 cons.

1a, con rif.).

4.

Il

giudice dell’applicazione della pena ha negato la liberazione condizionale in

ragione di un elevato rischio di commissione di nuovi reati, conseguenza di una

prognosi negativa.

5.

Una

diagnosi riferita al ricorrente (disturbo della personalità antisociale /

emotivamente instabile tipo borderline) era stata posta in data 14.1.2008

(rapporto __________): ha condotto la Corte del merito a ordinare un

trattamento ambulatoriale, da eseguire già in corso di esecuzione pena

(dispositivo 6 della sentenza 18.1.2008, inc. TPC __________).

Da

quanto emerge dall’incarto, il trattamento è iniziato ed ha portato alla

conferma della diagnosi (scritto 29.1.2009 dei Servizi psico-sociali del __________).

Il trattamento ha subito poi un arresto, dal dicembre 2008 a luglio 2009 (scritto Ufficio del patronato del 25.8.2009).

Nel

trattamento svolto, il ricorrente è stato seguito sia nella sezione chiusa, sia

in quella aperta: si è mostrato collaborativo e disponibile, ma la scarsa

propensione introspettiva ha permesso unicamente un lavoro di sostegno alla

persona (scritto Servizio psico-sociale del 23.2.2009).

In

relazione alla richiesta del 7.7.2009 di liberazione condizionale, il giudice

dell’applicazione della pena ha chiesto un aggiornamento al medico subentrato

quale responsabile del trattamento.

Con

fax 31.7/5.8.2009 il medico ha confermato in parte la diagnosi (disturbo caratteriale

non ben definito con un comportamento dissociale, ma senza chiari segni clinici

per un disturbo borderline).

Con

successivi fax del 14.8.2009, dopo aver recuperato la cartella clinica del Servizio

psico-sociale, il medico ha costatato come il ricorrente, da un punto di vista

psicologico, “non ha fatto grandi progressi”, di modo che “(…) il

rischio di nuovi atti dissociali, nonostante il suo buon comportamento, non sia

trascurabile. Egli non mostra molto interesse di mettersi in discussione e

continua a banalizzare il peso delle proprie azioni”.

Il

medico conclude che una liberazione condizionale possa essere preavvisata favorevolmente

solo in presenza di un obbligo ad un trattamento appropriato.

6.

In

questa situazione, la conclusione tratta dal giudice dell’applicazione della

pena appare logica e coerente con le emergenze dell’incarto, con la situazione

psicologica del ricorrente, oltre che giuridicamente corretta.

6.1

L’esistenza

di una diagnosi psicologica e di una prognosi negativa (riguardo alla

sospensione condizionale della pena) aveva indotto il presidente della Corte

del merito ad ordinare un trattamento ambulatoriale, da eseguire già in corso

di esecuzione pena.

L’esito

di un simile trattamento è influente e rilevante per una decisione di liberazione

condizionale, in particolare per la formulazione di una prognosi riguardo ad un

rischio di recidiva, dovendo il trattamento rimuovere o contenere il disturbo

che ha concorso alla commissione dei reati.

Nel

presente caso, il trattamento è stato sostenuto unicamente nel periodo da

aprile 2008 a novembre 2008 (fax 14.8.2009).

L’esito

di questa prima fase è riassunto dallo scritto 23.2.2009 del Servizio psico-sociale:

benché il ricorrente sia stato seguito regolarmente, e si sia mostrato collaborativo

e disponibile, la sua scarsa propensione introspettiva ha permesso unicamente

un lavoro di sostegno alla persona.

La

mancanza di significativi progressi nel trattamento (teso a contenere ed

eliminare il disturbo che ha concorso alla commissione dei reati) è da

ricondurre alla mancanza di propensione introspettiva del ricorrente. In

sostanza, e come già avvenuto con l’espiazione della prima pena, manca da parte

del ricorrente un’assunzione della responsabilità relativa ai fatti oggetto

della sentenza di condanna (sentenza 18.1.2008, p. 11).

Nel

periodo successivo (da dicembre 2008 a luglio 2009), a seguito dei cambiamenti

nei servizi preposti, il trattamento non ha avuto più un seguito. Questa Camera

non può che dolersene. Ciò non toglie che la situazione del ricorrente non sia

mutata, ed egli non abbia fatto nulla per ripristinare il trattamento.

Nel

rapporto 14.8.2009 il medico interpellato ha costatato l’assenza di grandi progressi,

ritenendo conseguentemente non trascurabile il rischio di nuovi atti dissociali.

6.2

In

conclusione, il ricorrente ha mancato l’occasione offertagli con il trattamento

ambulatoriale per comprendere e migliorare la propria situazione: ciò si

ripercuote inesorabilmente in modo negativo sulla richiesta di liberazione

condizionale.

Una

continuazione del trattamento ambulatoriale in futuro, senza un’attiva

attitudine del ricorrente, a nulla gioverebbe: ciò che fa decadere la

possibilità di concedere la liberazione condizionale assortita dalla condizione

di continuare il trattamento anche in seguito, ritenuta anche la complicazione

transfrontaliera conseguente all’intervenuta revoca del permesso di soggiorno

in territorio elvetico.

A

fronte di un mancato esito favorevole del trattamento, il giudice

dell’applicazione della pena non poteva formulare una prognosi favorevole o non

negativa, fondandosi solo sul buon comportamento del ricorrente nell’espiazione

della pena e durante i congedi, ignorando la mancanza di progressi del

trattamento, a cui si aggiunge la mancanza di un serio progetto professionale,

almeno parzialmente documentato, e un qualche progresso nella situazione

familiare.

7.

Il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339 cpv. 1 lit.

j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia

di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta),

sono poste a carico di RI 1, c/o __________, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster