60.2009.391
Istanza di ispezione degli atti. Assicurazione quale istante
26 gennaio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.391
Data decisione, Autorità:
26.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Assicurazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.391
Lugano
26 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di
Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/19.10.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto di
non luogo a procedere 15.4.2009 (NLP __________) e della sentenza emessa da
questa Camera in data 3.9.2009, concernenti entrambe PI 2, suo assicurato
(inc. CRP __________);
richiamato lo scritto 27.10.2009 del
procuratore pubblico Moreno Capella con il quale comunica di non avere
osservazioni in merito;
preso atto che PI 2, PI 3 e PI 4,
interpellati, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
esposto 20.1.2005/14.3.2005 PI 2 ha querelato PI 3 e PI 4 per titolo di vie di
fatto e di danneggiamento in relazione ad alcuni fatti occorsi a __________ nel
gennaio 2005.
Fatti
Il
procuratore pubblico Moreno Capella ha decretato in data 15.4.2009 il non luogo
a procedere in capo all'esposto sopraindicato (NLP __________). Con istanza di
promozione dell'accusa 27/28.4.2009 PI 2 ha contestato il predetto decreto. Tale
istanza è stata dichiarata irricevibile da questa Camera con sentenza 3.9.2009
(cfr. inc. CRP __________).
2. Con
richiesta 14/19.10.2009 la IS 1, in qualità di assicuratore LAINF di PI 2,
chiede, "per incombenze assicurative", di poter ricevere copia del
decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 e della successiva sentenza di
questa Camera (cfr. istanza 14/19.10.2009).
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa
Camera riconosce, di principio, alle compagnie di assicurazione chiamate ad
Considerandi
intervenire in relazione a fatti oggetto di un'inchiesta penale un interesse
giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli
atti. Ciò anzitutto per un motivo giuridico, dovendo le compagnie di
assicurazione intervenire per risarcire, sia su base legale, sia su base
contrattuale, l'assicurato; altresì per un motivo sostanziale: per agevolare un
risarcimento adeguato e tempestivo del danno subito dalle parti lese. Infine
anche per un motivo procedurale: gli assicuratori che intervengono a coprire il
danno, diventano cessionari o subrogati delle/nelle pretese precedentemente
della parte lesa, eventualmente parte civile: in quanto cessionari o subrogati,
non possono costituirsi parte civile nel procedimento, poiché non danneggiati
personalmente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di
procedura penale, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar
l’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 38) e quindi non possono usufruire
dei diritti di accesso agli atti della parte civile (cfr. sentenza 14.2.2007,
inc. CRP 60.2007.23).
5.
Nel
presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo della compagnia
istante a ricevere copia delle sentenze richieste, in quanto chiamata ad intervenire
quale assicuratore LAINF di PI 2.
6.
L'istanza
è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 (NLP __________)
e della sentenza 3.9.2009 di questa Camera (inc. CRP __________) saranno
trasmesse in allegato alla presente decisione indirizzata alla compagnia di
assicurazione istante.
7.
La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi
le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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