Lexipedia

Decisione

60.2009.391

Istanza di ispezione degli atti. Assicurazione quale istante

26 gennaio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

Il

procuratore pubblico Moreno Capella ha decretato in data 15.4.2009 il non luogo

a procedere in capo all'esposto sopraindicato (NLP __________). Con istanza di

promozione dell'accusa 27/28.4.2009 PI 2 ha contestato il predetto decreto. Tale

istanza è stata dichiarata irricevibile da questa Camera con sentenza 3.9.2009

(cfr. inc. CRP __________).

2. Con

richiesta 14/19.10.2009 la IS 1, in qualità di assicuratore LAINF di PI 2,

chiede, "per incombenze assicurative", di poter ricevere copia del

decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 e della successiva sentenza di

questa Camera (cfr. istanza 14/19.10.2009).

3. Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo

che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4. Questa

Camera riconosce, di principio, alle compagnie di assicurazione chiamate ad

Considerandi

intervenire in relazione a fatti oggetto di un'inchiesta penale un interesse

giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad accedere agli

atti. Ciò anzitutto per un motivo giuridico, dovendo le compagnie di

assicurazione intervenire per risarcire, sia su base legale, sia su base

contrattuale, l'assicurato; altresì per un motivo sostanziale: per agevolare un

risarcimento adeguato e tempestivo del danno subito dalle parti lese. Infine

anche per un motivo procedurale: gli assicuratori che intervengono a coprire il

danno, diventano cessionari o subrogati delle/nelle pretese precedentemente

della parte lesa, eventualmente parte civile: in quanto cessionari o subrogati,

non possono costituirsi parte civile nel procedimento, poiché non danneggiati

personalmente (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di

procedura penale, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar

l’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 38) e quindi non possono usufruire

dei diritti di accesso agli atti della parte civile (cfr. sentenza 14.2.2007,

inc. CRP 60.2007.23).

5.

Nel

presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo della compagnia

istante a ricevere copia delle sentenze richieste, in quanto chiamata ad intervenire

quale assicuratore LAINF di PI 2.

6.

L'istanza

è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere 15.4.2009 (NLP __________)

e della sentenza 3.9.2009 di questa Camera (inc. CRP __________) saranno

trasmesse in allegato alla presente decisione indirizzata alla compagnia di

assicurazione istante.

7.

La

tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi

le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster