60.2009.392
Istanza di ispezione degli atti. ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
25 novembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.392
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.392
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/21.10.2009
presentata dall’
IS 1, ,
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti dei procedimenti a carico di una persona a beneficio
delle prestazioni assistenziali;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 21.10.2009, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 27/29.10.2009
del patrocinatore di PI 1, mediante le quali comunica di non sollevare
osservazioni, sottolineando l’importanza della continuità della prestazione
assistenziale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 1 il Ministero
pubblico ha aperto tre procedimenti, per titolo di furto, truffa e falsità in
documenti (inc. MP __________, __________ e __________).
2. Con
la presente istanza, l’Ufficio richiedente domanda di poter visionare gli
incarti penali a carico di PI 1. Quest’ultima non si è opposta, mentre il
procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell'ispezione".
4. Nel
presente caso è dato un legittimo interesse giuridico dell’Ufficio istante a
conoscere gli atti dei procedimenti penali, per avere un quadro completo della
situazione della persona da lui sostenuta con prestazioni assistenziali.
Peraltro l’interessata medesima non si è opposta alla richiesta.
5. L’istanza
è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio istante potrà visionare gli atti dei
procedimenti penali, presso il Ministero pubblico, concordando con il
procuratore pubblico il momento e la modalità (essendo l’inchiesta ancora in
corso), dopo che l’accesso agli atti sarà stato concesso anche alla difesa.
6. Considerati
la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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