60.2009.396
Istanza di ispezione degli atti
22 gennaio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.396
Data decisione, Autorità:
22.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.396
Lugano
22 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/22.10.2009
presentata da
IS 1 ,
tendente ad ottenere copia di una
decisione in materia penale relativa ad un curatelato;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto 22/23.10.2009;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Con decreto d’accusa del 10.9.2008 (DA ) PI 2 è stato condannato per ripetuto abuso
di un impianto per l’elaborazione dei dati. Nel decreto d’accusa è stato
condannato anche al pagamento delle spese e ad un versamento alla parte civile.
Considerandi
2.
Con la presente richiesta, IS 1, nella sua veste di
curatore volontario (come risulta dalla decisione del 27.3.2006 della Commissione
tutoria regionale con sede a ), chiede di poter conoscere il dettaglio della
sentenza emessa con decreto d’accusa.
3.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Nel presente caso appare pacifico come il curatore,
incaricato tra l’altro di “amministrare i beni ed i redditi di proprietà del
curatelato ed assisterlo e consigliarlo nella sua difficile situazione finanziaria”
(decisione 27.3.2009 della Commissione tutoria regionale con sede a ), abbia
un legittimo interesse giuridico a conoscere il dettaglio della condanna per
decreto d’accusa, che in sostanza si limita ai dispositivi, in particolare
quelli relativi alle aliquote, alle spese ed alla rifusione alla parte civile.
5.
L’istanza è pertanto accolta. Fotocopia del DA del
10.9.2008
sarà allegata alla presente decisione destinata all’istante.
6.
Considerata la funzione ufficiale dell’istante, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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