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Decisione

60.2009.396

Istanza di ispezione degli atti

22 gennaio 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.396

Data decisione, Autorità:

22.01.2010, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.396

Lugano

22 gennaio

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/22.10.2009

presentata da

IS 1 ,

tendente ad ottenere copia di una

decisione in materia penale relativa ad un curatelato;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa

Camera con scritto 22/23.10.2009;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha

presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Con decreto d’accusa del 10.9.2008 (DA ) PI 2 è stato condannato per ripetuto abuso

di un impianto per l’elaborazione dei dati. Nel decreto d’accusa è stato

condannato anche al pagamento delle spese e ad un versamento alla parte civile.

Considerandi

2.

Con la presente richiesta, IS 1, nella sua veste di

curatore volontario (come risulta dalla decisione del 27.3.2006 della Commissione

tutoria regionale con sede a ), chiede di poter conoscere il dettaglio della

sentenza emessa con decreto d’accusa.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha

precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel presente caso appare pacifico come il curatore,

incaricato tra l’altro di “amministrare i beni ed i redditi di proprietà del

curatelato ed assisterlo e consigliarlo nella sua difficile situazione finanziaria”

(decisione 27.3.2009 della Commissione tutoria regionale con sede a ), abbia

un legittimo interesse giuridico a conoscere il dettaglio della condanna per

decreto d’accusa, che in sostanza si limita ai dispositivi, in particolare

quelli relativi alle aliquote, alle spese ed alla rifusione alla parte civile.

5.

L’istanza è pertanto accolta. Fotocopia del DA del

10.9.2008

sarà allegata alla presente decisione destinata all’istante.

6.

Considerata la funzione ufficiale dell’istante, non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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