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Decisione

60.2009.399

Istanza di ispezione degli atti. terzo interessato da sequestro quale istante

23 novembre 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.399

Data decisione, Autorità:

23.11.2009, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. terzo interessato da sequestro quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.399

Lugano

23 novembre

2009/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di accesso

agli atti 19/21.10.2009 presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1 ,

con riferimento al

procedimento penale a carico del marito PI 2 e di altre persone (inc. MP __________);

considerato che:

- la

richiesta è stata spedita direttamente al procuratore pubblico Fiorenza

Considerandi

Bergomi, competente per il procedimento penale inc. MP __________;

- quest’ultimo

l’ha trasmessa a questa Camera con scritto 23/26.10.2009, in riferimento

all’art. 27 CPP;

- con

scritto 29.10.2009 questa Camera ha chiesto al magistrato inquirente di

precisare i motivi a sostegno dell’applicazione della procedura prevista

dall’art. 27 CPP;

- con

lettera 5.11.2009 il procuratore pubblico ha giustificato il ricorso alla

procedura dell’art. 27 CPP in quanto l’istante è un terzo, non parte al procedimento;

- l’istante,

moglie di uno degli accusati, chiede non di avere un accesso indiscriminato

agli atti del procedimento, ma semplicemente di ricevere copia degli “(…) ordini

di sequestro di beni mobili o immobili emessi dal Ministero pubblico a carico

del signor PI 2 e/o della signora IS 1 dal 2004 ad oggi”, con riferimento

alla procedura di divorzio pendente. Per detti atti procedurali, l’istante è un

terzo (perché non accusata, non parte civile o vittima), ma toccata direttamente

da detti provvedimenti;

- un terzo

toccato da atti procedurali, con riferimento ai medesimi, ha di principio i medesimi

diritti di un indiziato o accusato, e ciò anche se non previsto espressamente

dalla legge (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 538, p. 349);

- in

questo senso il nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP CH) prevede,

tra gli altri partecipanti al procedimento, anche il terzo aggravato da atti

procedurali (art. 105 cpv. 1 lit. f), stabilendo inoltre al cpv. 2 della

medesima norma che “Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese

nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella

misura necessaria alla tutela dei loro interessi”;

- in

queste condizioni spetta al procuratore pubblico decidere l’accesso agli atti,

come per le altre parti o gli altri partecipanti alla procedura, non trovando perciò

applicazione l’art. 27 CPP;

- conseguentemente

questa Camera non entra nel merito della specifica istanza, rinviando l’incarto

al procuratore pubblico competente;

- in

considerazione della particolare situazione, si prescinde dal carico di tassa

di giustizia e spese;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le norme applicabili,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta per incompetenza di questa Camera.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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