60.2009.399
Istanza di ispezione degli atti. terzo interessato da sequestro quale istante
23 novembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.399
Data decisione, Autorità:
23.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo interessato da sequestro quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.399
Lugano
23 novembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di accesso
agli atti 19/21.10.2009 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1 ,
con riferimento al
procedimento penale a carico del marito PI 2 e di altre persone (inc. MP __________);
considerato che:
- la
richiesta è stata spedita direttamente al procuratore pubblico Fiorenza
Considerandi
Bergomi, competente per il procedimento penale inc. MP __________;
- quest’ultimo
l’ha trasmessa a questa Camera con scritto 23/26.10.2009, in riferimento
all’art. 27 CPP;
- con
scritto 29.10.2009 questa Camera ha chiesto al magistrato inquirente di
precisare i motivi a sostegno dell’applicazione della procedura prevista
dall’art. 27 CPP;
- con
lettera 5.11.2009 il procuratore pubblico ha giustificato il ricorso alla
procedura dell’art. 27 CPP in quanto l’istante è un terzo, non parte al procedimento;
- l’istante,
moglie di uno degli accusati, chiede non di avere un accesso indiscriminato
agli atti del procedimento, ma semplicemente di ricevere copia degli “(…) ordini
di sequestro di beni mobili o immobili emessi dal Ministero pubblico a carico
del signor PI 2 e/o della signora IS 1 dal 2004 ad oggi”, con riferimento
alla procedura di divorzio pendente. Per detti atti procedurali, l’istante è un
terzo (perché non accusata, non parte civile o vittima), ma toccata direttamente
da detti provvedimenti;
- un terzo
toccato da atti procedurali, con riferimento ai medesimi, ha di principio i medesimi
diritti di un indiziato o accusato, e ciò anche se non previsto espressamente
dalla legge (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 538, p. 349);
- in
questo senso il nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP CH) prevede,
tra gli altri partecipanti al procedimento, anche il terzo aggravato da atti
procedurali (art. 105 cpv. 1 lit. f), stabilendo inoltre al cpv. 2 della
medesima norma che “Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese
nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella
misura necessaria alla tutela dei loro interessi”;
- in
queste condizioni spetta al procuratore pubblico decidere l’accesso agli atti,
come per le altre parti o gli altri partecipanti alla procedura, non trovando perciò
applicazione l’art. 27 CPP;
- conseguentemente
questa Camera non entra nel merito della specifica istanza, rinviando l’incarto
al procuratore pubblico competente;
- in
considerazione della particolare situazione, si prescinde dal carico di tassa
di giustizia e spese;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate le norme applicabili,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta per incompetenza di questa Camera.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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