60.2009.4
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante
27 gennaio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2009.4
Data decisione, Autorità:
27.01.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.4
Lugano
27 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.1.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
ispezionare e a fotocopiare gli atti dell’incarto penale MP __________;
richiamate le osservazioni 9/12.1.2009 del
procuratore pubblico Moreno Capella, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della denuncia 9.7.2007 sporta da __________ __________, per il tramite
del suo patrocinatore avv. __________ __________, nei confronti del fratello IS
1 per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale, sfociato nel decreto di non luogo a procedere
11.11.2008 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (NLP __________ - MP
__________). Avverso la predetta decisione non è stata presentata un’istanza di
promozione dell’accusa ex art. 186 CPP.
2. Con
scritto 7/8.1.2009 – a valere quale istanza ex art. 27 CPP – l’avv. PR 1, in
nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede di poter esaminare e
fotocopiare gli atti del surriferito procedimento penale. A suffragio della sua
richiesta precisa che in data 5.12.2008 __________ __________ (patr. da: avv. __________
__________, __________) ha promosso una petizione con istanza di misure
cautelari presso la Pretura di __________ contro il suo assistito (cfr. doc.
1.a annesso all’istanza 7/8.1.2009). In data 9.12.2008 il pretore, in
applicazione dell’art. 168 CPC, gli ha assegnato un termine di trenta giorni
per presentare l’allegato di risposta, che scadrà entro pochi giorni, fissando
inoltre un’udienza di discussione il 2.2.2009 (doc. 1.b e 1.c, annessi
all’istanza 7/8.1.2009). Adduce che la sua richiesta è stata presentata nel legittimo
interesse allo scopo di potersi documentare al meglio ai fini del suddetto procedimento
civile, allegando parimenti copia di uno scritto datato 20.10.2008 del
procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale ha deciso le modalità di
accesso agli atti per la persona di __________ __________ ed il suo
patrocinatore con riferimento al procedimento penale di cui all’incarto MP __________
(doc. 1.d annesso all’istanza 7/8.1.2009).
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
caso in esame la richiesta appare certamente giustificata, considerato che il
qui istante è stato parte (quale denunciato) al procedimento penale, nel
frattempo archiviato, che è data indubbiamente una connessione tra il procedimento
civile pendente presso la Pretura di __________ e il procedimento penale di cui
all’inc. MP __________, che entrambi i procedimenti concernono in sostanza il
medesimo complesso dei fatti e che le parti sono le stesse in entrambe le sedi.
A ciò va aggiunto che con scritto 20.10.2008 il procuratore pubblico aveva
autorizzato il patrocinatore del denunciante ad accedere agli atti del
procedimento penale di cui all’incarto MP __________, ad eccezione dell’incarto
dell’Ufficio delle procedure speciali riguardante IS 1, qui istante. È quindi
senz’altro adempiuto un interesse legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
L’istante
e/o il suo patrocinatore, avv. PR 1, potranno esaminare l’incarto penale MP __________
presso il Ministero pubblico e fotocopiare i documenti di cui necessitano per
Fatti
il procedimento civile.
Considerandi
6.
L’istanza è accolta ai sensi del
precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo,
sono a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione
(anticipata via fax):
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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