60.2009.40
Istanza di ispezione degli atti. Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario quale istante
27 febbraio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2009.40
Data decisione, Autorità:
27.02.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.40
Lugano
27 febbraio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/5.2.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
compulsare gli atti dell’incarto penale __________;
premesso che l’istanza 3.2.2009 è stata
consegnata brevi manu alla Pretura penale, che con scritto 4/5.2.2009 l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Camera, comunicando di non avere
osservazioni in merito, preavvisando favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 11/12.2.2009 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente
l’istanza;
richiamate altresì le osservazioni
12/13.2.2009 di PI 2, che si oppone alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 18.7.2008 il procuratore pubblico
Manuela Minotti Perucchi ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura
penale PI 2 siccome ritenuto autore colpevole di falsità in documenti ed ha
proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'700.--, corrispondente a
30 aliquote giornaliere da CHF 90.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 800.--, al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti la confisca di due false
lettere sequestrate, e meglio come descritto nel decreto di accusa DA __________.
Con
decreto 15.1.2009 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani – richiamata
l’opposizione 25.7.2008 di PI 2 interposta al surriferito decreto di accusa e
preso atto del ritiro della citata opposizione con scritto 14.1.2009 del suo
patrocinatore – ha stralciato dai ruoli il procedimento penale. Il decreto di accusa
18.7.2008 è quindi divenuto esecutivo (doc. 9, inc. __________).
2. Con
scritto 3/5.2.2009 – a valere quale istanza ex art. 27 CPP – il Consiglio
istante, in applicazione dell’art. 21 LFid e dell’art. 12 cpv. 2 RLFid, chiede
l’autorizzazione a poter compulsare l’incarto __________ della Pretura penale
inerente alla persona di PI 2.
A
suffragio della sua richiesta richiama l’art. 8 cpv. 2 lit. b LFid (secondo cui
non è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire
un’attività irreprensibile colui che sia stato condannato in Svizzera, negli
ultimi cinque anni, per reati intenzionali o per atti contrari alla dignità
professionale a pene detentive o a pene pecuniarie da autorità giudiziarie) e
l’art. 18 LFid (relativo all’avvio del procedimento disciplinare), ritenendo
indispensabile esaminare gli atti dell’incarto della Pretura penale per
stabilire l’esatta dinamica dei fatti.
Come
esposto in entrata, la Pretura penale e il procuratore pubblico preavvisano
favorevolmente l’istanza. PI 2, dal canto suo, si oppone alla richiesta.
Fatti
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. La
legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) ha
istituito il Consiglio di vigilanza affinché vigili sull’attività dei fiduciari
autorizzati e punisca la violazione dei doveri con misure disciplinari (art. 16
cpv. 1 LFid, Messaggio CdS n. 2697 dell’8.3.1983, p. 538).
Il
Consiglio di vigilanza esplica la sua funzione mediante ispezioni annuali
presso gli studi fiduciari (art. 14/15 LFid) e richiedendo informazioni presso
uffici giudiziari e amministrativi (art. 12 cpv. 2 RFid).
Tra le varie competenze del Consiglio di
vigilanza è previsto il procedimento disciplinare, che è avviato d’ufficio o su
segnalazione; esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative
(art. 18 cpv. 1 LFid).
Nei
procedimenti disciplinari, ma anche nei procedimenti di sospensione o di revoca,
il Consiglio di vigilanza ha un potere d’inchiesta che si estende a tutti i
mezzi consentiti dalla procedura penale (art. 12 cpv. 4 RFid). Il Consiglio di
vigilanza può adottare diverse misure disciplinari (cfr., nel dettaglio, l’art.
17 LFid), e comunica al Dipartimento le decisioni concernenti le misure disciplinari
(art. 12 cpv. 5 RLFid). La sua decisione è impugnabile al Tribunale cantonale
amministrativo (art. 18 cpv. 3 LFid; cfr. anche art. 15 RFid).
Tra i doveri generali imposti dalla LFid ai
fiduciari, in parte derivati anche dalle condizioni di autorizzazione, vi è
l’obbligo di agire in modo coscienzioso, il dimostrarsi degno di considerazione
Considerandi
e la garanzia di un’attività irreprensibile.
Nell’ipotesi in cui l’interessato non adempie più alle
condizioni poste dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione, il diritto di
esercitare la professione è revocato dal Consiglio di Stato su preavviso del
Consiglio di vigilanza (art. 20 cpv. 1 LFid). Le norme riguardanti il
procedimento disciplinare si applicano per analogia (art. 20 cpv. 2 LFid).
Non è considerato godere di ottima
reputazione, rispettivamente garantire un’attività irreprensibile in
particolare colui che sia stato
condannato in Svizzera, negli ultimi cinque anni, per reati intenzionali o per
atti contrari alla dignità professionale a pene detentive o a pene pecuniarie
da autorità giudiziarie (art. 8 cpv. 2 lit. b LFid).
5.
In
quanto autorità di vigilanza e di sanzione disciplinare, non in generale, ma in
concreto, ovvero in relazione con fattispecie penali che vedono in un qualche
modo coinvolto (non necessariamente accusato) un fiduciario, il Consiglio di
vigilanza ha certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere gli atti
necessari e pertinenti per valutare possibili violazioni dei doveri professionali,
per eventualmente sanzionarli disciplinarmente, o per proporre la revoca dell’autorizzazione
se vengono meno le necessarie condizioni.
6.
Nel
caso in esame – alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti i motivi addotti
nell’istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti di cui
all’incarto __________ – è certamente adempiuto un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP del Consiglio istante, che prevale sui
diritti personali di PI 2. In effetti, è utile alla predetta autorità poter
disporre degli atti dell’incarto penale richiesto ai fini delle sue incombenze,
dovendo valutare l’apertura di un procedimento disciplinare a carico di PI 2 a seguito
dell’emanazione del decreto di accusa 18.7.2008 (DA __________), cresciuto in
giudicato.
Le
osservazioni apportate da PI 2 (cfr., nel dettaglio, osservazioni 12/13.2.2009
e la documentazione ivi annessa) non sono atte a inficiare l’interesse
giuridico legittimo del Consiglio istante.
Dopo
la crescita in giudicato della presente decisione, questa Camera trasmetterà
l’incarto __________ al Consiglio istante, con l’obbligo di restituirlo
direttamente alla Pretura penale al termine delle proprie incombenze.
7.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura
dell’istanza, non si prevelano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la
LFid, il RFid ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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