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Decisione

60.2009.40

Istanza di ispezione degli atti. Consiglio di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario quale istante

27 febbraio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali

può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a

chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi

penali fissa le modalità dell’ispezione".

4. La

legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) ha

istituito il Consiglio di vigilanza affinché vigili sull’attività dei fiduciari

autorizzati e punisca la violazione dei doveri con misure disciplinari (art. 16

cpv. 1 LFid, Messaggio CdS n. 2697 dell’8.3.1983, p. 538).

Il

Consiglio di vigilanza esplica la sua funzione mediante ispezioni annuali

presso gli studi fiduciari (art. 14/15 LFid) e richiedendo informazioni presso

uffici giudiziari e amministrativi (art. 12 cpv. 2 RFid).

Tra le varie competenze del Consiglio di

vigilanza è previsto il procedimento disciplinare, che è avviato d’ufficio o su

segnalazione; esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative

(art. 18 cpv. 1 LFid).

Nei

procedimenti disciplinari, ma anche nei procedimenti di sospensione o di revoca,

il Consiglio di vigilanza ha un potere d’inchiesta che si estende a tutti i

mezzi consentiti dalla procedura penale (art. 12 cpv. 4 RFid). Il Consiglio di

vigilanza può adottare diverse misure disciplinari (cfr., nel dettaglio, l’art.

17 LFid), e comunica al Dipartimento le decisioni concernenti le misure disciplinari

(art. 12 cpv. 5 RLFid). La sua decisione è impugnabile al Tribunale cantonale

amministrativo (art. 18 cpv. 3 LFid; cfr. anche art. 15 RFid).

Tra i doveri generali imposti dalla LFid ai

fiduciari, in parte derivati anche dalle condizioni di autorizzazione, vi è

l’obbligo di agire in modo coscienzioso, il dimostrarsi degno di considerazione

Considerandi

e la garanzia di un’attività irreprensibile.

Nell’ipotesi in cui l’interessato non adempie più alle

condizioni poste dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione, il diritto di

esercitare la professione è revocato dal Consiglio di Stato su preavviso del

Consiglio di vigilanza (art. 20 cpv. 1 LFid). Le norme riguardanti il

procedimento disciplinare si applicano per analogia (art. 20 cpv. 2 LFid).

Non è considerato godere di ottima

reputazione, rispettivamente garantire un’attività irreprensibile in

particolare colui che sia stato

condannato in Svizzera, negli ultimi cinque anni, per reati intenzionali o per

atti contrari alla dignità professionale a pene detentive o a pene pecuniarie

da autorità giudiziarie (art. 8 cpv. 2 lit. b LFid).

5.

In

quanto autorità di vigilanza e di sanzione disciplinare, non in generale, ma in

concreto, ovvero in relazione con fattispecie penali che vedono in un qualche

modo coinvolto (non necessariamente accusato) un fiduciario, il Consiglio di

vigilanza ha certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere gli atti

necessari e pertinenti per valutare possibili violazioni dei doveri professionali,

per eventualmente sanzionarli disciplinarmente, o per proporre la revoca dell’autorizzazione

se vengono meno le necessarie condizioni.

6.

Nel

caso in esame – alla luce di quanto sopra esposto e ritenuti i motivi addotti

nell’istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti di cui

all’incarto __________ – è certamente adempiuto un interesse giuridico

legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP del Consiglio istante, che prevale sui

diritti personali di PI 2. In effetti, è utile alla predetta autorità poter

disporre degli atti dell’incarto penale richiesto ai fini delle sue incombenze,

dovendo valutare l’apertura di un procedimento disciplinare a carico di PI 2 a seguito

dell’emanazione del decreto di accusa 18.7.2008 (DA __________), cresciuto in

giudicato.

Le

osservazioni apportate da PI 2 (cfr., nel dettaglio, osservazioni 12/13.2.2009

e la documentazione ivi annessa) non sono atte a inficiare l’interesse

giuridico legittimo del Consiglio istante.

Dopo

la crescita in giudicato della presente decisione, questa Camera trasmetterà

l’incarto __________ al Consiglio istante, con l’obbligo di restituirlo

direttamente alla Pretura penale al termine delle proprie incombenze.

7.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura

dell’istanza, non si prevelano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la

LFid, il RFid ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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