60.2009.400
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
21 gennaio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2009.400
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.400
Lugano
21 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29/30.10.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l'autorizzazione a
compulsare gli atti dell'incarto penale MP __________;
richiamate le osservazioni 30.11.2009 del
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica il suo nulla osta
alla richiesta, rimettendosi nel contempo al giudizio di questa Camera;
preso atto delle osservazioni 12.1.2010 di PI
3 (patr. da: avv. PR 1, __________) con cui comunica di non avere obiezioni
alla compulsazione dell'incarto penale da parte della IS 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della denuncia sporta da __________
in data 27.4.2007, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei
confronti di PI 3 per titolo di appropriazione indebita e amministrazione
infedele. A mente del denunciante il denunciato avrebbe trasferito
l'intestazione del sito __________ dalla società __________ SA (società di cui __________
possedeva il 99% delle azioni e di cui PI 3 era l'amministratore unico) alla __________
SA (società di PI 3 di cui quest'ultimo è anche amministratore unico). Inoltre,
sempre a mente del denunciante, PI 3 avrebbe effettuato svariati prelevamenti
in contanti dai conti della società __________ SA senza esserne autorizzato. Fatti
questi che avrebbero provocato il fallimento di quest'ultima (avvenuto il
24.4.2008).
2. Con la presente istanza la Divisione delle
contribuzioni chiede l'autorizzazione a compulsare l'incarto penale MP __________.
A suffragio della sua richiesta richiama il contenuto della segnalazione
effettuata da __________: "(…) la nostra richiesta si fonda sul fatto
che il signor __________ (già dipendente della società __________ SA) si è
presentato presso l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche significando
che la società __________ SA non avrebbe dichiarato tutti i ricavi conseguiti. Il
signor __________ consegnava della documentazione tra cui 2 segnalazioni
effettuate al Magistrato penale (…)" (istanza 29/30.10.2009, p. 1). Vista
pertanto la documentazione ricevuta, l'autorità fiscale necessiterebbe quindi
di consultare l'intero incarto penale allo scopo di accertare i ricavi della
società __________ SA. Quest'ultima sarebbe infatti stata tassata d'ufficio nel
2007 per non aver inoltrato la dichiarazione fiscale, mentre per il 2006 la
stessa risultava non avere utili e nel 2005 aveva dichiarato un utile di CHF
14'353.--. Nei ricavi della società non sarebbero stati contabilizzati gli
introiti di cui alla segnalazione di __________. Ulteriori accertamenti
sarebbero inoltre necessari anche in merito alla __________ SA, anch'essa
tassata d'ufficio, non avendo presentato le dovute dichiarazioni fiscali.
Come esposto in entrata, il
procuratore pubblico non si oppone alla richiesta. Anche PI 3, con suo scritto
12/14.1.2010 non solleva obiezioni in merito; delle sue ulteriori osservazioni
si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP).
Il
CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di
terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,
si applica la procedura dell’art. 27 CPP.
Questo
risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota
marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato
in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione
speciale del Gran Consiglio, p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa
ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a
questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc.
60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando
a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la
cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in
alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente
inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione
della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del
28.7.2008, cons. 6):
“D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la
necessità, per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione
fiscale delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza dell'autorità
di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come già in
passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel
procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna
necessità di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a
documentazione coperta dal segreto bancario, nella misura in cui la
stessa è stata ottenuta o sequestrata in modo legittimo nell'ambito del
procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di
esame da parte dell'autorità fiscale.
In particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di
consultare indistintamente e senza
obiettivo concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)”.
5. Nel
caso in esame, ritenuti i motivi addotti dalla Divisione istante nella sua
richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti, si deve,
di principio, ammettere l'esistenza di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP, poiché i fatti alla base del procedimento penale
potrebbero avere una rilevanza in ambito fiscale. Questa Camera autorizza
dunque un rappresentante della Divisione istante a compulsare presso il
Ministero pubblico l'incarto penale MP __________. Il rappresentante è, se
necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini
del procedimento fiscale.
6.L'istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si
prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3
LAID, 185 LT ed ogni alta norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali
sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali
(art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per
Fatti
i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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