60.2009.408
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
25 novembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.408
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.408
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15.10/5.11.2009
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere visione
degli atti dei procedimenti penali a suo carico;
premesso che l’istanza è stata spedita direttamente
al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera in data
5.11.2009;
ritenuto che con scritto 9.11.2009 questa
Camera ha chiesto al patrocinatore dell’istante di precisare i motivi della domanda;
richiamato lo scritto 12/16.11.2009 del
patrocinatore dell’istante in evasione della richiesta di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico dell’istante il Ministero pubblico ha emanato tre decreti d’accusa (DAC __________
del 5.5.1992, confermato dalla sentenza della Corte delle assise correzionali di
Lugano del 8.4.1993, inc. TPC __________, DAC __________ del 6.7.1998 e DAC __________
del 13.5.2005), tutti per trascuranza degli obblighi di mantenimento.
2. Con
la presente istanza, in vista di assumere un impiego in Ticino, chiede di poter
vedere gli atti dei procedimenti penali che lo interessano.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nei procedimenti
nel frattempo terminati, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi
di terzo.
6. L’istanza
è accolta. IS 1 è autorizzato a prendere visione degli atti dei procedimenti
penali che lo concernono.
7. La
tassa di giustizia e le spese, contenute, sono poste a carico dell’istante che
le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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