60.2009.409
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
25 novembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.409
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.409
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/5.11.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR
1 ,
tendente ad ottenere
l’accesso agli atti dei procedimenti in cui è danneggiato;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 5.11.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
relazione a dei fatti occorsi il 10/11.7.2005, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale (inc. MP __________) concluso con l’emanazione di due
decreti d’accusa, in data 17.8.2009 (DA __________ e __________) a carico di __________
e di __________. In entrambi il qui istante è indicato quale danneggiato e
parte civile, rinviata al foro civile.
Fatti
2. In
relazione a tale rinvio, il patrocinatore dell’istante chiede di potere
esaminare gli atti del procedimento.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) nei
Considerandi
procedimenti nel frattempo terminati, deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso è manifesto l’interesse dell’istante, onde poter agire in sede
civile a tutela dei propri diritti. Non sono dati contrari interessi.
6.
L’istanza
è accolta. Il patrocinatore dell’istante potrà esaminare gli atti dell’incarto
MP __________ presso la cancelleria di questa Camera.
7.
Considerato
il ruolo di parte civile, e il rinvio al foro civile, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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