60.2009.411
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
25 novembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.411
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.411
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.10/10.11.2009
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente a ottenere visione
degli atti del procedimento penale a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente
alla Pretura penale, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 6/10.11.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico dell’istante, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (MP __________) sfociato
nel decreto d’accusa del 1°.12.2008 (DA __________) e nella successiva sentenza
della Pretura penale del 16.3.2009 (inc. __________).
2. Con
la presente istanza il patrocinatore di IS 1 chiede l’accesso agli atti dell’incarto
penale surriferito.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi
di terzi.
6. L’istanza
è accolta. L’incarto sarà esaminabile presso la cancelleria di questa Camera,
previo accordo su data ed ora.
7. La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi
le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ongi altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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