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Decisione

60.2009.412

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi. diritto di essere sentito

22 dicembre 2009Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

a. RI

1 sta attualmente espiando presso il carcere (aperto) di __________, __________

[dove è giunto il 15.6.2009 (dopo essere stato detenuto a __________, __________,

per essere sottoposto a perizia psichiatrica, da lui domandata, ed a __________,

__________, dove era stato trasferito dal penitenziario cantonale La Stampa

per motivi disciplinari)], la pena detentiva di venti anni per titolo di,

segnatamente, omicidio e tentata rapina aggravata (decisione 31.1.1995 della

seconda Corte d’Assise d’Appello di __________ / decisione 3.12.1998 del Dipartimento

delle istituzioni in merito all’adattamento della pena alla legislazione svizzera)

e la pena detentiva di sei anni per titolo di ripetuto furto aggravato,

ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, rapina, ripetuto

furto d’uso, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio

intenzionale, ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli

accessori di armi e le munizioni, ripetuta ricettazione e ripetuta

contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti [decisione 25.5.2005

della Corte delle assise criminali (inc. __________), confermata dalla Corte di

cassazione e di revisione penale il 12.8.2005 (inc. __________)].

La

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.10.2016 la

fine della pena (2/3 sono decorsi al 31.1.2008).

b. RI

1 ha chiesto di essere posto in libertà condizionale.

La domanda è stata respinta dal giudice

dell’applicazione della pena con decisione 24.1.2008 [(inc. __________), confermata da questa Camera

l’1.4.2008 (inc. __________) ed annullata dal Tribunale federale il 29.8.2008

per motivi formali (inc.6B_348/2008, pubblicata in DTF 134 IV 289)] e con

decisione 30.12.2008 [(inc. __________), annullata il 22.6.2009 da questa

Camera perché il giudice dell’applicazione della pena aveva violato il diritto

di essere sentito di RI 1 (inc. __________)].

Il

citato procedimento, per quanto noto, è ancora pendente.

c. Il

31.5.2007 il giudice straordinario dell’applicazione della pena Gianfranco

Franscini ha respinto l’istanza di congedo 14.5.2007 per l’ancora esistente rischio

di nuovi reati (inc. __________).

d. RI

1, il 3/4.9.2007, ha chiesto, di nuovo, di beneficiare di un (primo) congedo di

dodici ore, il giorno 28.9.2007, per trascorrere la giornata a __________ in

compagnia della moglie e del figlio.

Con

decisione 24.1.2008 – preso atto dei preavvisi dell’Ufficio di patronato, della

Direzione del penitenziario di __________, della Sezione dell’esecuzione delle

pene e delle misure e della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi –

il giudice dell’applicazione della pena ha respinto l’istanza di congedo [“Il giudice, esposte le vicende

penali/personali di RI 1, ha sottolineato come, nell’esame della domanda,

pesasse in maniera particolarmente negativa la reiterata recidiva dell’istante,

condannato in quattro occasioni, dal 1985 al 2005, con pene che superavano i

ventotto anni. L’istante, oltre ad avere commesso un omicidio (non esitando,

quindi, a far uso di un’arma da fuoco), aveva ripetutamente perpetrato furti e

rapine, e questo quando ancora era in esecuzione di pena (semilibertà). La

carcerazione non lo aveva indotto a un reale ravvedimento / emendamento. Aveva

sempre abusato della fiducia riposta in lui; aveva manifestato un limitato

riconoscimento delle sue responsabilità ed una totale assenza di autocritica

per i reati commessi, oggettivamente gravi. La sua (ancora) attuale

pericolosità era peraltro stata evidenziata dalla Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi, dalle autorità di esecuzione della pena e dalla

psichiatria. RI 1 non aveva elaborato un progetto per il futuro (rifiutandosi

di cominciare una riqualifica professionale rispettivamente di procedere ad un

lavoro su sé stesso e sui reati commessi). A suo favore il giudice

dell’applicazione della pena ha indicato il buon comportamento tenuto presso il

penitenziario di __________. Non si doveva inoltre sottovalutare la lunga

detenzione che apparentemente aveva marcato la sua situazione personale. Ha, in

conclusione, ritenuto prematura la concessione all’istante di un primo congedo:

la tutela dell’ordine pubblico prevaleva sulla necessità di favorire il

reinserimento sociale di RI 1. Ha inoltre rimarcato che si poneva il quesito

dell’allestimento di un piano di esecuzione per adeguatamente preparare il

ritorno in libertà dell’istante, che appariva giunto il momento di trasferirlo

in un altro stabilimento, che era opportuno sottoporlo a perizia psichiatrica e

che doveva cominciare un lavoro su sé stesso rispettivamente convincersi della

necessità di iniziare un nuovo percorso formativo di carattere professionale

(inc. __________)” (decisione

1.4.2008 di questa Camera, p. 2 s., inc. __________)].

Questa

Camera, con sentenza 1.4.2008, ha respinto – per quanto ricevibile – il ricorso

6/7.2.2008 presentato da RI 1 contro la decisione del giudice dell’applicazione

della pena [“Ha ritenuto, in

particolare, che – nell’esame della prognosi futura – era da considerarsi anche

la condotta passata del pluripregiudicato ricorrente, che era stato accertato

(con sentenze cresciute in giudicato) che RI 1 – mentre godeva della libertà

condizionale rispettivamente approfittando della semilibertà concessagli –

avesse (gravemente) delinquito, che non si poteva reputare che si fosse

(improvvisamente) ravveduto, che era da considerare pericoloso, che doveva

rimproverare solo sé stesso se si trovava a __________, ovvero in un ambiente a

lui estraneo per lingua, mentalità e relazioni personali rispettivamente

lontano dalla famiglia e che era fuori luogo la critica nei confronti delle

competenti autorità di non avergli proposto mezzi per favorire il suo reinserimento

sociale (posto come, anche quando si trovava incarcerato in Ticino, non avesse

mai dato prova di volersi seriamente interessare al suo futuro professionale

rispettivamente di volere un sostegno psichiatrico/psicologico). Ha concluso

che la sicurezza/tutela dell’ordine pubblico ostava alla concessione di un

primo congedo quale misura di reinserimento sociale: RI 1 era ancora pericoloso

(inc. __________)” (decisione 22.6.2009 di questa Camera, p. 3, inc. __________)].

Il

24.6.2008 l’Alta Corte ha respinto – per quanto ammissibile – il ricorso in

materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1 [“Ha ritenuto che, per quanto concerneva le modalità

utilizzate a livello cantonale per formulare la prognosi relativa al suo

comportamento in libertà, se la natura delle infrazioni commesse non era

determinante, le circostanze in cui l’autore aveva agito erano di rilievo nella

misura in cui potevano fornire indicazioni sulla personalità del detenuto e sul

suo probabile comportamento in libertà. Inoltre, ha sottolineato che il diritto

federale non imponeva l’esecuzione di una perizia psichiatrica; nella

fattispecie era stato chiesto il parere (ex art. 75a CP) alla Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi, ciò che era sufficiente per stabilire la sua

pericolosità (inc. __________)”

(decisione 22.6.2009 di questa Camera, p.

3 s., inc. __________)].

e. Con

decreto 2.1.2009 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha conferito

mandato al dr. med. __________, __________, di esperire una perizia psichiatrica

su RI 1.

Il

perito, nel suo rapporto 9.4.2009, ha attestato l’inesistenza di disturbi

psichici e, al contrario, l’esistenza di una serie di tratti dissociali della

personalità del peritato. Ha concluso per la presenza di un rischio

relativamente elevato in capo alla commissione di nuovi reati (rapina e furti

con scasso), rischio che poteva aumentare in situazione di vita insoddisfacente

(ossia di stress). Ha di conseguenza ritenuto che la liberazione condizionale

era prematura; doveva infatti, prima, essere effettuata una terapia.

f. RI 1, con scritto 20/21.4.2009, preso atto

della perizia psichiatrica, ha chiesto al giudice dell’applicazione della pena

di valutare la possibilità di concedergli un primo congedo. Il perito aveva infatti

affermato che non c’erano ostacoli ad un allentamento del regime carcerario,

che il rischio di recidiva era legato a situazioni di vita insoddisfacenti (per

cui, a dire del postulante, il rischio di commissione di reati nel lasso di

tempo di un congedo non sussisteva) e che solo il contatto costante ed approfondito

con la famiglia, ed in particolare con la moglie, permetteva al detenuto di

capire ed affrontare possibili situazioni conflittuali.

Ha

inoltre comunicato che, certamente, la concessione di allentamenti del regime

carcerario poteva andare di pari passo con una terapia psichiatrica/sociale,

alla quale non si opponeva.

g. Con

decisione 28.4.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la richiesta

di concessione di un primo congedo [“Il giudice – esposte, come nella precedente sua decisione, le vicende

personali/penali di RI 1 e ricordato il diritto applicabile – ha

sostanzialmente ribadito le motivazioni che, il 24.1.2008, l’avevano portato a

non accordare il congedo (reiterata recidiva, oggettiva gravità dei reati

commessi, assenza di un vero e proprio progetto per il futuro). Ha ritenuto che

la perizia del dr. med. __________ avesse pienamente confermato il palese

rischio di recidiva, anche nell’ambito di reati violenti. Ha sottolineato che,

se RI 1 voleva realmente beneficiare di un congedo, doveva impegnarsi

nell’ambito di una terapia di carattere principalmente comportamentale, che gli

permetteva di confrontarsi con i reati ed anche con il bilancio personale. Nel

contesto della terapia, nell’ipotesi di una indicazione in questo senso da

parte dei terapeuti, si poteva entrare nel merito di un primo congedo, con

valenza terapeutica (inc. __________)” (decisione 22.6.2009 di questa Camera, p. 6, inc. __________)].

Questa

Camera, con sentenza 22.6.2009, ha parzialmente accolto il ricorso 11/12.5.2009

contro la decisione 28.4.2009 annullando il giudizio e rinviando gli atti al

giudice dell’applicazione della pena per nuova pronuncia [“Il giudice dell’applicazione della pena, come esposto,

ha ritenuto che RI 1 doveva anzitutto impegnarsi in una terapia; avrebbe potuto

esaminare la concessione di un primo congedo – che avrebbe dovuto avere valenza

terapeutica – solo qualora i terapeuti avessero dato un’indicazione in questo

senso. Il perito non è stato esplicitamente interpellato sull’opportunità, dal

profilo psichiatrico forense, di concedere al qui ricorrente un primo congedo;

non si è pertanto specificatamente espresso in merito. Ha tuttavia parlato di “therapeutisch

und sozialarbeiterisch begleitete Lockerung” (p. 34), posto come RI 1

poteva affrontare – e di conseguenza elaborare – le situazioni di stress (che

potevano aumentare il pericolo di recidiva) solo nell’ambito di approfonditi contatti

con la famiglia e con la moglie. Il dr. med. __________ sembra quindi avere

dato l’indicazione di un allentamento del regime carcerario fin da subito,

proprio per permettere il confronto con situazioni di stress: non si esprime

espressamente circa le modalità ed in particolare su eventuali congedi.

L’indicazione non è tuttavia sufficientemente chiara: il fatto che sembri

che il perito giunga a questa conclusione non basta, evidentemente, per

accogliere il gravame presentato da RI 1. Questi, come ritenuto da questa

Camera nel giudizio 1.4.2008 (inc. __________) [confermato dal Tribunale

federale il 24.6.2008 (inc. __________)] e dal perito qualora dovesse cadere

nella criminalità (risposta al quesito 5.2.2, p. 35), è infatti (ancora)

pericoloso per terzi: non si può di conseguenza, manifestamente, fondare

l’alleggerimento del regime carcerario su ciò che il perito potrebbe

avere detto, ipotizzando il suo pensiero. In queste circostanze, gli

atti devono essere ritornati al giudice dell’applicazione della pena affinché

chieda al dr. med. __________ di esplicitare il concetto di “Lockerung”

menzionato nel suo rapporto peritale 9.4.2009, in particolare di indicare se

ritiene opportuno – dal profilo psichiatrico forense – che la terapia da lui

auspicata sia, fin da subito, accompagnata da congedi. Il giudice

dell’applicazione della pena riesaminerà, poi, la domanda di primo congedo;

qualora volesse scostarsi dalle conclusioni del perito, dovrà spiegarne le ragioni

(decisione TF 6B_98/2008 del 27.6.2008) in ossequio al diritto di essere

sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (decisione

TF 6B_153/2009 del 3.4.2009)” (decisione

22.6.2009 di questa Camera, p. 12 s., inc. __________)].

h. Con

scritto 26.6.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha chiesto al dr. med.

__________ di esplicitare il concetto di “Lockerung” menzionato nel suo rapporto

peritale 9.4.2009.

Il

perito, il 2.7.2009, gli ha comunicato che quel giorno c’era stato un incontro

con rappresentanti della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e

del penitenziario, nel corso del quale era stata allestita una proposta inerente

“Vollzugslockerungen”, che appariva sensata anche dal profilo

terapeutico. Ha indicato, in

particolare, che “sollten die Besuche in __________ weiterhin gut verlaufen

und Herr RI 1 sich weiterhin in die begonnene Gesprächstherapie einlassen, wäre

es aus unserer Sicht denkbar, ihm ab etwa Oktober 2009 mit nahen Verwandten,

das heisst z. B. seiner Ehefrau, seinem Sohn oder seiner Mutter,

Besuchsausgänge von fünfstündiger Dauer im Umkreis der Justizvollzugsanstalt zu

gewähren. In einem zweiten Schritt könnte dann eventuell ab Dezember 2009

erstmalig ein Übernachtungsurlaub bei der Ehefrau gewährt werden”.

Il 21.7.2009 RI 1 si è espresso sullo scritto del

perito. Ha condiviso, di principio, il programma allestito dal servizio sociale

del carcere. Ha rilevato che il “Besuchsausgang” di 5 ore avrebbe potuto

già essere effettuato a partire dal 15.8.2009: se detto programma lo prevedeva

solo per il mese di ottobre 2009, sarebbe stato per tenere conto della volontà

dei rappresentanti della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure che

volevano che si interpellasse la Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi. Ha sottolineato che, in occasione della sua richiesta di congedo

20.4.2009, non era stato ritenuto necessario il preavviso di detta Commissione.

Ha evidenziato che già usufruiva di sortite dal carcere tre volte a settimana

per periodi di 3 ore per praticare sport sotto minima sorveglianza e che usciva

dal penitenziario per effettuare compiti assegnatigli. Ha rilevato di avere

assoluto ed urgente bisogno di vivere il proprio matrimonio in maniera

progressivamente più libera e più concreta. Ha infine segnalato che quanto

aveva già espresso in merito alla composizione della Commissione (ricusa del

procuratore generale Bruno Balestra) ed alla procedura da essa adottata

(diritto di essere sentito) valeva anche per la richiesta di congedo.

i. Il

28.7.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha sentito RI 1, assistito

dal suo legale. Il ricorrente ha dichiarato di accettare il piano “Vollzugslockerungen”

allegato allo scritto 2.7.2009 del dr. med. __________. Piano allestito su

richiesta delle autorità ticinesi per sottoporlo alla Commissione per l’esame

dei condannati pericolosi. Si è detto preoccupato che la citata Commissione procrastinasse

il suo eventuale preavviso. Ha confermato quanto già comunicato con lettera 21.7.2009.

j. Con

scritto 30.7.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha trasmesso alla

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi gli atti inerenti RI 1,

stanti i sostanziali cambiamenti intervenuti nell’ambito dell’espiazione della

pena di quest’ultimo (trasferimento da un carcere chiuso ad un carcere aperto

per decisione della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure). Ha informato

che il detenuto aveva ribadito la sua richiesta di ricusa del procuratore

generale rispettivamente di essere sentito. Ha domandato alla Commissione di

esprimersi in relazione alla programmazione degli alleggerimenti del regime

carcerario così come prospettata nel menzionato piano “Vollzugslockerungen”.

Il

5.10.2009 la Commissione – dopo che era stata comunicata a RI 1 la sua composizione

[giudice Agnese Balestra-Bianchi, presidente, procuratore pubblico Rosa Item

(supplente del procuratore generale), lic. sc. edu. Dionne Grassi (supplente di

Valerio Bernasconi), dr. med. Tazio Carlevaro, avv. Goran Mazzucchelli] per

esercitare il diritto di ricusa (di cui il detenuto non ha fatto uso) e dopo che

le era stato inviato il “Vollzugsbericht” 1.9.2009 allestito dai servizi

sociali di __________ (che descriveva la situazione personale, sociale e

professionale di RI 1) – ha rassegnato il suo preavviso (inc. __________). Ha

rilevato di non essere stata interpellata in relazione al trasferimento del

detenuto in un carcere aperto, con importante allentamento del regime carcerario.

Ciò che, alla luce del preavviso 2.1.2008 (nel quale aveva indicato il 2012

come data dalla quale far decorrere il regime progressivo), la sorprendeva e la

metteva di fronte ad una sorta di “fatto compiuto”. Ha detto che le agevolazioni

concesse dovevano essere testate e monitorate per un congruo numero di mesi

prima di concedere ulteriori allentamenti. Ha comunicato di non poter preavvisare

favorevolmente la richiesta di un primo congedo per il mese di dicembre 2009:

per una seria valutazione mancavano elementi basilari e importanti (modalità

organizzative), senza i quali non era possibile entrare nel merito. Ha reputato

che se RI 1 dimostrava di avere superato per un congruo periodo (almeno un

anno) l’attuale fase, nel caso fosse tornato in discussione un primo congedo in

Ticino, occorreva pianificarlo e programmarlo nel dettaglio, senza dimenticare

che le accresciute esigenze di tutela della sicurezza pubblica imponevano

l’attivazione di adeguate misure di controllo.

La

richiesta di RI 1 di acquisire agli atti il verbale della seduta commissionale

del 18.9.2009 – per comprendere perché lo psichiatra della Commissione avesse

così nettamente sconfessato il programma allestito dal dr. med. __________ e

dai servizi sociali di __________ – è stata rigettata dal giudice

dell’applicazione della pena il 13.10.2009 siccome infondata.

k. Con

decisione 28.10.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la domanda

di concessione di un primo congedo.

Il

giudice – esposte, come nelle precedenti decisioni, le vicende personali/penali

di RI 1 e ricordato il diritto applicabile – ha ribadito le motivazioni che lo

avevano indotto, il 24.1.2008 ed il 28.4.2009, a non accordare il congedo

(reiterata recidiva, oggettiva gravità dei reati commessi, assenza di un vero e

proprio progetto per il futuro). Ha reputato che la perizia del dr. med. __________

avesse pienamente confermato il palese rischio di recidiva, anche nell’ambito

di reato violenti. Ha sottolineato

che, se RI 1 voleva realmente beneficiare di un congedo, doveva impegnarsi

nell’ambito di una terapia di carattere principalmente comportamentale, che gli

permetteva di confrontarsi con i reati ed anche con il bilancio personale. Ha

indicato che il perito, nel suo complemento esatto dalla Camera dei ricorsi

penali, aveva ribadito l’assoluta necessità di dar seguito alla terapia in

corso, indispensabile in previsione di eventuali ulteriori alleggerimenti di

pena. Ha evidenziato che dal complemento emergeva l’intenzione di procedere in

maniera graduale per quel che concerneva i rapporti con la moglie e con gli

altri familiari; veniva attribuita particolare importanza ai “Besuchsausgänge”

da eseguire nel raggio di __________. Il perito, in merito a congedi di 32 ore

da trascorrere con la moglie in Ticino, si era espresso in maniera piuttosto

vaga e comunque affidandosi a numerosi condizionali. Il giudice

dell’applicazione della pena ha concluso che la concessione di congedi di 32

ore non potesse ancora entrare in linea di considerazione e rappresentasse

un’ulteriore tappa di esecuzione che doveva ancora essere raggiunta. Soltanto

una volta accertata l’evoluzione di RI 1 ed il suo consolidamento personale e

familiare nell’ambito del trattamento in corso, era ipotizzabile l’entrata in

materia per la concessione di un primo congedo. Ha considerato che la

valutazione peritale fosse perfettamente conciliabile con la valutazione della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Non aveva alcun motivo e argomento

per scostarsi dalle conclusioni peritali e dalle considerazioni della

Commissione. Ha delegato al penitenziario di __________ la concessione a RI 1

di “Besuchsausgänge” di 5 ore da effettuare nel raggio dello stabilimento

(non alla presenza del fratello __________). Un eventuale primo congedo poteva

entrare in linea di conto, semmai, nella seconda metà dell’anno prossimo: era

necessario che il detenuto dimostrasse con i fatti e con continuità il suo

ravvedimento personale e la sua volontà di aderire alla terapia e di seriamente

progettare il futuro in libertà. Infine, ha rilevato che il “Vollzugsbericht”

1.9.2009 ribadiva la sostanziale incapacità di RI 1 di confrontarsi seriamente

con i reati commessi e con il rischio di recidiva (inc. __________).

l. Con tempestivo gravame RI 1 chiede di annullare

il preavviso 5.10.2009 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e

di riformare la sentenza nel senso di accogliere la domanda di un primo congedo

di 32 ore dal 15.12.2009.

Il

ricorrente – con riferimento al rischio di recidiva, unico elemento esaminato

dal giudice dell’applicazione della pena – sostiene, come già aveva fatto

nell’ambito del ricorso 11/12.5.2009, che – essendo stata, finalmente, esperita

una perizia psichiatrica – tutte le speculazioni fatte da persone non cognite

nel campo della psichiatria dovrebbero essere messe da parte. Le valutazioni

del giudice dell’applicazione della pena in capo alla sua recidiva passata non

potrebbero di conseguenza più venir considerate.

Il

giudice avrebbe ripreso alcuni passaggi del rapporto peritale, perizia che

tuttavia non avrebbe considerato in maniera completa. Infatti, dopo avere

appurato che non soffriva di disturbi psichiatrici, avrebbe sviluppato la

propria analisi sulla presunzione della loro esistenza: la presenza di tratti

dissociali, attestati dal perito, sarebbe ben diversa dal disturbo di

personalità antisociale discusso nel giudizio impugnato. Avrebbe estrapolato

dal risultato globale del test – che negava un disturbo psichiatrico – gli elementi

che facevano al caso per giustificare la sua decisione.

Il giudice dell’applicazione della pena

avrebbe ritenuto, sulla base della perizia, un grave rischio di recidiva

specifica anche per quanto atteneva ad eventuali reati con l’uso di violenza;

il perito avrebbe tuttavia concluso per un rischio di grado medio in generale,

che diventerebbe un rischio moderato per i reati violenti.

Le

conclusioni del giudizio impugnato si scosterebbero dalle indicazioni del perito/terapeuta,

che avrebbe ritenuto importanti i congedi a domicilio nell’ambito della sua

evoluzione personale.

Rileva

che da cinque mesi avrebbe iniziato la terapia, sotto la supervisione del dr.

med. __________, volta all’elaborazione dei reati commessi: i congedi si

inserirebbero nel trattamento.

Contesta

che il perito si sia espresso in maniera vaga ed usando numerosi condizionali,

come ritenuto nella decisione impugnata. Avrebbe chiaramente indicato congedi

di 5 ore da metà ottobre 2009 a metà dicembre 2009 (con costante monitoraggio

da parte del terapeuta e dall’assistente sociale) e congedi di 32 ore da metà

dicembre 2009. L’opinione del giudice dell’applicazione della pena si baserebbe

soltanto sulla valutazione della Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi, che dimostrerebbe una totale ed una ingiustificata chiusura nei

suoi confronti.

Agli

atti non ci sarebbe il verbale della seduta commissionale e non ci sarebbero le

prese di posizione dei membri. Non potrebbe quindi sapere come la pensino i rappresentanti

delle autorità e della psichiatria. Sarebbe di fondamentale importanza

conoscere l’opinione dello psichiatra membro della Commissione, il cui contributo

dovrebbe consistere in una vera e propria prognosi clinica (di cui il preavviso

in questione sarebbe privo). Il preavviso non conterrebbe alcuna prognosi

futura e non risponderebbe al catalogo di quesiti che dovrebbe affrontare ed

evadere. La Commissione non gli avrebbe concesso il diritto di essere sentito,

come previsto dalla dottrina, basando il suo preavviso solo sull’incarto. Il fatto

che lo psichiatra commissionale non l’abbia incontrato precluderebbe, stante il

suo compito, la validità del parere.

Si

dichiara stupito della reazione piccata della Commissione per il suo mancato

coinvolgimento nel trasferimento a __________: la Commissione non sarebbe infatti

competente per tali decisioni.

Il preavviso commissionale lascerebbe

trasparire animosità nei suoi confronti; le sue valutazioni si scosterebbero in

maniera importante da quelle dei professionisti che lo stanno seguendo. Il

termine del 2012, indicato dalla Commissione per l’inizio degli alleggerimenti

del regime carcerario, sarebbe del tutto arbitrario e non si baserebbe su alcun

criterio legale, peritale o terapeutico. Il principio della risocializzazione

sarebbe stato dimenticato. La lettura attenta del programma di alleggerimento

del regime carcerario avrebbe permesso di sapere come si svolgono i congedi.

Le

condizioni espresse dal perito nelle quali il rischio di recidiva diventerebbe

reale ed effettivo (situazioni di particolare ed elevato stress) non si

concretizzerebbero nel caso di congedo di alcune ore. Secondo il perito non ci

sarebbero controindicazioni per iniziare con degli allentamenti progressivi del

regime carcerario. I congedi sarebbero auspicati proprio perché sarebbero

l’unico modo per il ricorrente per riconoscere, affrontare ed elaborare gli

ambiti problematici della sua vita. Il rischio per la collettività, nel caso di

congedi di poche ore, sarebbe infimo e non paragonabile per importanza alla sua

risocializzazione. Negargli i congedi significherebbe misconoscere la realtà

della sua quotidianità (in cui godrebbe di libertà di movimento al di fuori del

penitenziario).

Sarebbero

date le condizioni, esatte dall’Alta Corte, per concedergli il primo congedo

(presenza di prognosi non sfavorevole).

Non

ammetterebbe la critica di non essersi autonomamente mosso per migliorare la

propria situazione: ha infatti accettato di essere trasferito in un carcere

preventivo molto duro, quale sarebbe stato __________, per sottoporsi a perizia

ed a terapia. Ora lavorerebbe in un’azienda agricola, sia in esterno nei campi,

che nell’atelier di meccanica. Starebbe pertanto svolgendo la sua professione e

si starebbe aggiornando nel suo campo di formazione. Studierebbe il tedesco e

seguirebbe dei corsi per facilitare e favorire il reinserimento professionale.

Il fatto che stia sottoponendosi a trattamento psichiatrico volto

all’elaborazione di reati dimostrerebbe che si sta mettendo in discussione.

Non

comprenderebbe perché, malgrado numerose richieste, non sia ancora stato

allestito il piano di esecuzione della sanzione, che questa Camera aveva

peraltro auspicato al più presto.

Considerandi

1.

1.1.

Il

giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP,

secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena – ha respinto l’istanza 20/21.4.2009 di RI

1.

con la quale aveva postulato il primo congedo (decisione 28.10.2009, inc. __________).

1.2

Giusta

l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice

dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza

del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti

dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.

Il

gravame 9.11.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

La

materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal

diritto federale dall’1.1.2007, ovvero dall’entrata in vigore della revisione

della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati

conclusi tra i cantoni.

2.2

Giusta l’art. 75 cpv. 3 CP il

regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione

con il detenuto; questo piano contiene, tra l’altro, indicazioni sulle

relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea

2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP). Le relazioni sono regolamentate dall’art. 84

cpv. 6 CP: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle

relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita

libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione

della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla

fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati” (BSK Strafrecht I

– A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP).

Come

chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia

l’art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa

fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali

d’esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante

la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84

cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una

restrizione corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo

di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).

2.3

La

materia è inoltre disciplinata dall’art. 45 del regolamento sull’esecuzione

delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “il

carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha

per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni

normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di

prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.

L’esecuzione

delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull’esecuzione delle pene

privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti

nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del

10.4.2006

[e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle

autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5

cpv. 1 lit. a: un’autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono

essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato

almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del

Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“Il congedo non è un diritto del carcerato” (art. 78 RCPT); “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto

un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è

cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario” (art.

80.

cpv. 1 RCPT)].

La

soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 5 cpv. 1 lit. a

del regolamento e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare ragionevole, conforme ad un

regime progressivo della pena e soprattutto al principio della proporzionalità.

Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni,

può essere giustificato [quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza

aveva infatti stabilito in data 14.6.2002 che, per certi detenuti (ad esempio

stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva

minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai

13/24 o ai 7/12 della pena].

2.4

In

ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una

valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente:

occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del

singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento

tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale,

ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione

della pena dovrà di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente

il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon

comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in

concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).

3.

3.1.

Il

giudice dell’applicazione della pena ha respinto, con sentenza 28.10.2009, la domanda

di concessione di un primo congedo.

Nella

sua decisione ha ritenuto, con riferimento all’esplicitazione del concetto di “Lockerung”

esatta da questa Camera (decisione 22.6.2009, p. 12 s., inc. __________) ed al

complemento peritale 2.7.2009 del dr. med. __________, che il perito considerasse

assolutamente necessario dar seguito alla terapia in corso, indispensabile in

previsione di ulteriori alleggerimenti del regime carcerario. Da detto complemento

peritale emergeva l’intenzione di procedere in maniera graduale in merito ai

rapporti del ricorrente con la moglie e con i familiari; veniva attribuita particolare

importanza ai “Besuchsausgänge” da eseguire nel raggio di __________. Ha

evidenziato che il perito, circa i congedi di 32 ore da effettuare con la

moglie in Ticino, si esprimeva in maniera piuttosto vaga e comunque affidandosi

a numerosi condizionali. Ha ritenuto, in particolare, che “(…) la

concessione di congedi di 32 ore non può ancora entrare in linea di

considerazione per RI 1 e rappresenta un’ulteriore tappa di esecuzione che deve

ancora essere raggiunta dall’interessato. Solo una volta accertata l’evoluzione

del richiedente ed il suo consolidamento personale e famigliare nell’ambito del

trattamento in corso, è ipotizzabile l’entrata in materia per la concessione di

un primo congedo. Questa valutazione peritale è perfettamente conciliabile con

l’altra valutazione specialistica agli atti e cioè quella espressa dalla

Commissione pluridisciplinare che in Ticino si occupa dell’esame dei condannati

pericolosi. La stessa, dopo aver preso atto degli importanti alleggerimenti di

pena dei quali RI 1 ha potuto beneficiare a seguito del suo trasferimento a __________,

ha preso buona nota della possibilità che egli possa ricevere al più presto

visite famigliari, come previsto dal regolamento di __________. Queste visite

famigliari, nell’ambito di “Besuchsausgänge”, sono quelle indicate dal dott. __________,

ma anche dal Servizio sociale di __________, come ribadito nel “Vollzugsbericht”

dell’1.9.2009” (decisione 28.10.2009, p. 12 s., inc. __________).

3.2

Il

ricorrente contesta la conclusione del giudice dell’applicazione della pena: il

dr. med. __________, nel suo complemento peritale 2.7.2009, si sarebbe espresso

in maniera precisa sull’alleggerimento del regime carcerario; ritiene che il

preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi – che non

avrebbe tenuto in considerazione le valutazioni del perito – attesterebbe

totale ed ingiustificata chiusura nei suoi confronti.

3.3

3.3.1

Questa

Camera, nel giudizio 22.6.2009 (inc. __________), aveva esposto le argomentazioni

/ conclusioni del dr. med. __________ in capo allo stato psichico di RI 1 [“Il dr. med. __________ – nel suo rapporto –

ha ritenuto che RI 1 non presentasse disturbi psichici (p. 24 ss. / risposta al

quesito 5.1.1, p. 34); il qui ricorrente manifestava “antisoziale

Persönlichkeitszüge” (che non sfociavano in un disturbo di personalità antisociale)

[p. 24 ss. / risposta al quesito 5.1.1, p. 34]. Ha reputato che il peritato, qui ricorrente, mostrasse

una “(…) Persönlichkeit mit vor allem manipulativen Zügen, die gewisse

Einschränkungen im Bereich der Empathiefähigkeit zeigt, mit einer gewissen

Impulsivität. Darüber hinaus hat sich über lange Zeit ein kriminogenes

Verhaltensmuster gezeigt” (p. 30). Il

perito, con riferimento al pericolo di recidiva, ha concluso – dopo avere

esaminato la questione con tre diversi strumenti di prognosi – per l’esistenza

“eines mittelgradig erhöhten Rückfallrisikos” (p. 33). Rispondendo al

quesito 5.2.1 (p. 34/35) [“dal punto di vista psichiatrico forense, presenta

il periziando un fondato pericolo di commettere nuovi reati?”] ha indicato

che “der Expl. zeigt nach wie vor ein relativ hohes Risiko für die Begehung

neuer Straftaten im Sinne von Raub und Einbruchsdiebstählen. Da er nach wie vor unbehandelt ist, ist die

Gefahr neuerlicher gleich gelagerter Straftaten im Bereich der Basisraten von

in der Literatur genannten 10 bis 25%”. Ha esposto che – in merito alla domanda sulla

prognosi – occorreva, anzitutto, chiarire in quali condizioni una persona

poteva diventare recidiva: con riferimento al ricorrente si poteva ritenere,

dal profilo peritale, “(…) dass die Gefahr eines erneuten Rückfalles in die

Delinquenz besonders hoch ist wenn er keiner geregelten Tagesstruktur nachgeht,

er in finanzielle Schwierigkeiten kommen sollte und wenn es zu Problemen in der

Partnerschaft kommen sollte, einerseits aufgrund der Erkrankungen der Ehefrau,

andererseits aber auch aufgrund eventuell falscher gegenseitiger Erwartungen”

(p. 33). A suo dire, il pericolo di nuovi

reati contro il patrimonio – in queste condizioni – poteva “(…) deutlich

erhöht sein. Auch die

Gefahr von neuen Raubüberfällen ist erhöht. Die Gefahr der Tätlichkeit

gegenüber Dritten ist derzeit als eher gering anzusehen. Sollte es jedoch zu

einem erneuten Abgleiten in die Kriminalität kommen, ist auch diese Gefahr dann

wieder deutlich erhöht”

(risposta al quesito 5.2.2, p. 35). Il dr. med. __________ ha reputato che i

suddetti fattori di rischio per una futura delinquenza di RI 1 “(…) können

mit Hilfe einer deliktorientierten Therapie und einer therapeutischen

Auseinandersetzung mit der Tatsache, fast die Hälfte des Lebens im Gefängnis

verbracht zu haben, das heisst, bestimmte Dinge im Leben verpasst zu haben, die

auch nicht mehr nachholbar sind, vermindert werden” (p. 33/34). In

particolare, “zur Verbesserung der Prognose sollte, (…), eine

deliktorientierte Therapie während der Haft eingeleitet werden. (…) Da sich die

Gefahr neuerlicher Delinquenz vor allen Dingen im Rahmen unbefriedigender Lebenssituationen

stark erhöhen dürfte, steht aus gutachterlicher Sicht langsamen therapeutisch

und sozialarbeiterisch begleiteten Lockerungen mit Einholung von Berichten, wie

es auch fremdanamnestisch im Urlaub gegangen ist, nichts im Wege. Erst im

Rahmen des vertieften Kontaktes mit seiner Familie wird es dem Expl. möglich

sein, mögliche Problembereiche zu erkennen und dann auch zu bearbeiten” (p.

34). Era necessario, a suo giudizio, “(…) einer langsamen, am besten

therapeutisch und sozialpädagogisch begleiteten Lockerung, welche auch den

Aufbau eines sozialen Netzes zum Ziel haben sollte” (risposta al quesito

5.2

, p. 36). Il perito ha reputato

prematura la liberazione condizionale” (decisione

22.6

, p. 10 ss., inc. __________)]. Questa Camera aveva ritenuto non comprensibile

il concetto di “Lockerung” espresso dal perito, chiedendo al giudice

dell’applicazione della pena di acclarare, interpellando il dr. med. __________,

questo termine, in particolare domandandogli se riteneva opportuno – dal

profilo psichiatrico forense – che la terapia da lui auspicata fosse, fin da

subito, accompagnata da congedi (decisione 22.6.2009, p. 12 s., inc. __________).

3.3.2

Il

2.7.2009

il dr. med. __________, consultato il 26.6.2009 dal giudice

dell’applicazione della pena, ha preso posizione sul quesito.

Ha

comunicato che quel giorno, a __________, aveva avuto un colloquio con rappresentanti

dell’autorità di esecuzione e del penitenziario. Si era discusso un “(…) Vorschlag, (…), der auch

aus therapeutischer Sicht sinnvoll erscheint. Ziel ist es, Herrn RI 1 erst noch

etwas besser kennen zu lernen. Darüber hinaus soll auch ein Gespräch mit der

Ehefrau stattfinden, um zu versuchen herauszufinden, inwieweit sie für ihn eher

stabilisierend oder eher destabilisierend wirken könnte. Sollten die Besuche in

__________ weiterhin gut verlaufen und Herr RI 1 sich weiterhin in die

begonnene Gesprächstherapie einlassen, wäre es aus unserer Sicht denkbar, ihm

ab etwa Oktober 2009 mit nahen Verwandten, das heisst z. B. seiner Ehefrau, seinem

Sohn oder seiner Mutter, Besuchsausgänge von fünfstündiger Dauer im Umkreis der

Justizvollzugsanstalt zu gewähren. In einem zweiten Schritt könnte dann

eventuell ab Dezember 2009 erstmalig ein Übernachtungsurlaub bei der Ehefrau

gewährt werden. Diese Urlaube würden jeweils zwischen Herrn __________ und

Herrn RI 1 genau vorbesprochen werden. Herr RI 1 müsste einen genauen Urlaubsplan

aufstellen und dieser könnte auch im Nachhinein kontrolliert werden. Im Rahmen

der regelmässigen therapeutischen Gespräche und im Rahmen der regelmässigen

Gespräche mit dem Sozialarbeiter würden dann diese Urlaube nachbesprochen

werden”. Ha aggiunto

che a parere dei rappresentanti del Canton Ticino appariva sensato presentare questa

proposta, in settembre 2009, anche alla Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi. Infine, il perito ha

detto di attendersi dal ricorrente, dal profilo terapeutico, “(…) dass er

sich auf die Themen einlässt, Verantwortung für sein Tun übernimmt, und

erarbeitet werden kann, warum es im Rahmen der letzten Lockerungsschritte

sofort zu Delikten gekommen ist. Diesbezüglich würde ich für die

Fachkommissionssitzung dann noch einen ersten Therapiebericht verfassen.

Sollten sich im Verlauf Schwierigkeiten oder Unregelmässigkeiten zeigen, könnte

er natürlich jederzeit zurückgestuft werden”

(complemento 2.7.2009).

In queste circostanze, non si comprende [ciò che fonda

violazione del diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2

Cost. ed in particolare dell’obbligo di motivazione (decisione TF 6B_670/2009

del 17.11.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID,

Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)]

l’asserzione del giudice

dell’applicazione della pena secondo cui, in capo ai congedi di 32 ore da

trascorrere con la moglie in Ticino, “(…) il perito si esprime in maniera

piuttosto vaga e comunque affidandosi a numerosi condizionali, (…)”

(decisione 28.10.2009, p. 12, inc. __________). Il dr. med. __________ si è infatti

pronunciato in maniera chiara e precisa sul concetto di “Lockerung”. Ha

ritenuto che si dovesse procedere progressivamente: se le visite con i

familiari presso il carcere ed i colloqui terapeutici avessero continuato a

procedere bene, dal suo punto di vista sarebbe stato pensabile, da circa ottobre

2009, concedere uscite di 5 ore con gli stretti familiari, da effettuarsi nel

raggio del penitenziario; di seguito, si sarebbe potuto eventualmente

concedere, da dicembre 2009, un primo congedo per trascorrere la notte con la moglie,

che sarebbe da dettagliatamente discutere prima con l’operatore sociale e dopo

nell’ambito dei colloqui terapeutici.

L’uso

del condizionale appare, evidentemente, da ricondurre non già alla vaghezza /

indeterminatezza delle affermazioni del perito, ma al fatto che

l’alleggerimento del regime carcerario deve avvenire gradualmente, una fase

dopo l’altra, per cui – necessariamente – la descrizione degli stadi imponeva

l’uso di tale tempo verbale. Il dr. med. __________ ha peraltro utilizzato il

condizionale per descrivere sia la fase dei “Besuchsausgänge” sia la

fase del congedo di 32 ore da trascorrere in Ticino: non si capisce di

conseguenza perché il giudice dell’applicazione della pena abbia ritenuto piuttosto

vaga solo l’argomentazione inerente il congedo di 32 ore e non anche quella

inerente i “Besuchsausgänge” (che ha concesso secondo le indicazioni del

perito).

La

censura sollevata da RI 1 è di conseguenza fondata.

3.3.3

Il

giudice dell’applicazione della pena ha poi ritenuto che la valutazione

peritale fosse perfettamente conciliabile con la valutazione 5.10.2009 della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (decisione 28.10.2009, p. 13,

inc. __________).

Il preavviso 5.10.2009 della Commissione ha il tenore

seguente:

“Richiamiamo

alla sua cortese attenzione il parere a lei reso in data 2 gennaio 2008 nel

quale già ci siamo espressi sulla questione della pericolosità pubblica di RI 1.

Abbiamo preso atto che il 1° giugno 2009 RI 1 è stato trasferito dal carcere di

__________ presso il quale si trovava (dopo un passaggio attraverso il carcere

di __________ di __________) all’JVA di __________. A __________, se abbiamo

ben compreso, RI 1, nel corso dell’estate 2009, è stato ammesso a lavorare

nell’azienda agricola annessa all’Istituto di pena e a svolgere attività

sportive all’esterno, il che costituisce, a non averne dubbio, un importante allentamento

del regime carcerario rispetto a quello in auge presso il Carcere di __________.

Non siamo stati interpellati sulla questione relativa alla concessione di

siffatte importanti agevolazioni, il che, alla luce del rapporto da noi reso il

2.

gennaio 2008, ci sorprende e ci mette di fronte ad una sorta di “fatto

compiuto”. Nel nostro preavviso del 2 gennaio 2008 avevamo, infatti,

approssimativamente indicato la data del 2012 quale data dalla quale far

decorrere il regime progressivo. Il programma sottopostoci anticipa il primo

congedo al dicembre 2009, il che ci sembra francamente prematuro. A nostro

giudizio le agevolazioni concesse di recente con il lavoro fuori dall’Istituto

di pena, le attività sportive esterne e le previste visite dei parenti presso

l’Istituto dovrebbero essere testate e monitorate per un congruo numero di

mesi, prima di concedere ulteriori allentamenti. Entrando più nel dettaglio nella

proposta di concedere il primo congedo già nel prossimo dicembre 2009, riteniamo

di non poterla preavvisare favorevolmente. Per una valutazione seria ci

mancano elementi basilari e importanti, senza i quali nemmeno è possibile entrare

nel merito. Possiamo solo supporre che quello in discussione sia un congedo da

effettuarsi in Ticino. Ma dove e presso chi? Già manca una qualsiasi indicazione

sulle modalità organizzative. Solo sappiamo che RI 1 è sposato, ma non ci è

nota la residenza della attuale moglie. Sappiamo che ha un figlio di primo

letto, attualmente diciannovenne, ma ignoriamo dove e con chi egli viva. Sappiamo

anche che RI 1 ha la madre, ma ancora non sappiamo se essa abiti ancora a __________

o se si è nel frattempo altrove trasferita. In definitiva nulla è stato sin qui

chiarito sulle circostanze di luogo e sulla persona di riferimento presso la quale

egli dovrebbe trascorrere il congedo. Nemmeno ci è noto se il programma si riferisce

ad un congedo “natalizio” che, se effettuato a casa della madre, implicherebbe

il concreto rischio di far incontrare RI 1 con il fratello pure detenuto e già autore

con lui di numerosi reati. Una tale evenienza è, a nostro avviso, da evitare ad

ogni costo. Essa dovrebbe in ogni caso essere posta come una “precondizione”.

In tali condizioni, preso atto delle importanti agevolazioni di cui ha fruito RI

1.

nel trasferimento dal carcere di __________ (struttura chiusa) all’istituto

di __________, presso il quale lavora all’aperto, partecipa ad attività

sportive all’esterno dell’istituto (e dove – è lecito supporre sulla base del

programma sottopostoci – potrà presto ricevere visite dai familiari) ci pare

opportuno che, prima che siano concesse ulteriori agevolazioni, si lasci

“consolidare” l’attuale situazione, venuta in essere con largo anticipo rispetto

alla durata della pena che RI 1 dovrà ancora espiare. Non si dimentichi che la

data di fine pena cadrà solo nel 2016. Pro futuro, se RI 1 dimostrerà di aver

superato per congruo periodo (almeno per un anno) l’attuale fase, ove tornasse

in discussione la questione del primo congedo in Ticino, occorrerà che esso

venga per tempo pianificato e programmato nel dettaglio. Senza dimenticare che

le accresciute esigenze di tutela della sicurezza pubblica che il caso pone

esigono altresì l’attivazione di adeguate misure di controllo (a mo di esempio

segnaliamo l’uso eventuale del braccialetto, il ritiro dei documenti di

identità, l’avviso alla Polizia cantonale ticinese, ecc.)” (preavviso

5.10.2009

della Commissione, inc. __________).

La

suddetta Commissione ha di conseguenza, anzitutto, espresso le sue considerazioni

per il mancato coinvolgimento, che si sarebbe giustificato alla luce del suo preavviso

2.1

, nella concessione delle importanti agevolazioni dovute al trasferimento

dal carcere (chiuso) di __________ al carcere (aperto) di __________.

Ora,

sebbene il suo intervento non sia obbligatorio, giusta l’art. 75a CP la commissione

di cui all’art. 62d cpv. 2 CP (ruolo assunto in Ticino della citata

Commissione: art. 343 s. CPP) è chiamata a valutare la pericolosità pubblica

dell’autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché

in vista dell’autorizzazione di un regime aperto [dove, per regime aperto, si

intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà,

in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di

congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale

(cpv. 2)], se: a) l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64

capoverso 1, e b) l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza

la pericolosità pubblica del detenuto (cpv. 1) [cfr., sul tema, BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 1 ss. ad art.

75a CP]. Appare quindi singolare, stante

la storia penale di RI 1 ed il preavviso 2.1.2008 della Commissione, che la Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure, che ha autorizzato detto

trasferimento in carcere aperto, non l’abbia interpellata; ha evidentemente

reputato di essere in grado di valutare con certezza la pericolosità

pubblica del pluripregiudicato RI 1 (art. 75a cpv. 1 lit. b CP) [considerandola,

visto il trasferimento a __________, (molto) poco grave], senza necessità di adire

la Commissione (art. 344 cpv. 1/2 CPP). L’atteggiamento della Sezione è peraltro

anche contraddittorio: infatti, come emerge dallo scritto 2.7.2009 del dr. med.

__________, ha esatto l’intervento della Commissione per esaminare il piano “Vollzugslockerungen”,

e pertanto ad avvenuto trasferimento, quando – come a ragione ha sottolineato la

Commissione (osservazioni 19.11.2009, p. 2) – “la vera, importante

agevolazione di cui RI 1 ha fruito è stata – a non averne dubbio – quella

citata, del trasferimento a __________”.

La

Commissione, preso atto degli alleggerimenti del regime carcerario di cui il detenuto

godeva dopo il suo trasferimento presso il carcere (aperto) di __________, ha poi

espresso la sua opposizione ad ulteriori allentamenti, raccomandando di monitorare

la situazione attualmente in essere per il periodo di almeno un anno.

In

queste circostanze, non si comprende (ciò che, come in precedenza, fonda violazione

del diritto di essere sentito

giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. ed in particolare dell’obbligo di motivazione) come

le valutazioni del dr. med. __________ [che

aveva ritenuto che si dovesse procedere

progressivamente, prima, con uscite di 5 ore con gli stretti familiari da

effettuarsi nel raggio del penitenziario (da ottobre a dicembre 2009) e, poi, con

un primo congedo per trascorrere la notte con la moglie (da dicembre 2009) (considerando

3.3.2

)] siano perfettamente

conciliabili con le considerazioni della

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi che si è opposta ad ulteriori

alleggerimenti del regime carcerario per almeno un anno, ovvero non prima del

dicembre 2010.

3.4

3.4.1

Il

ricorrente, con riferimento al parere 5.10.2009 della predetta Commissione,

invoca la violazione del diritto di essere sentito [che comprende, segnatamente,

il diritto di esprimersi prima

che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il

giudizio, di farsi rappresentare o assistere, di ottenere una decisione

motivata e di poter consultare gli atti di causa (decisione TF 6B_79/2009 del

9.7

)]: la Commissione per l’esame

dei condannati pericolosi si sarebbe espressa senza interpellarlo.

3.4.2

La

Camera dei ricorsi penali, pronunciandosi – con decisione 1.4.2008 (inc. __________),

poi annullata dal Tribunale federale [che, dato l’esito dell’impugnativa, non

si era espresso su questo punto (decisione

TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 IV 289 ] – sul ricorso 6/7.2.2008 di RI 1, aveva già trattato

la questione, concludendo che non si fosse incorsi in una violazione del

diritto di essere sentito [“Il

ricorrente eccepisce la violazione del diritto di essere sentito riferita alla

Commissione, che non l’avrebbe ascoltato prima di formulare la proprio

valutazione. L’art. 75a CP non impone l’audizione del detenuto da parte della

Commissione. L’art. 62d cpv. 1 CP prevede che il collocato sia sentito, ma

dall’autorità competente per esaminare la liberazione e non dalla Commissione.

Nel presente caso, è pacifico e non contestato che il ricorrente sia stato

sentito dal giudice dell’applicazione della pena in data 7.1.2008: in questo

senso il giudice dell’applicazione della pena ha quindi rispettato il diritto

di essere sentito del ricorrente giusta l’art. 86 cpv. 2 CP. Il patrocinatore

del ricorrente ha potuto esaminare gli atti dell’incarto prima che la decisione

qui impugnata fosse prolata: tra gli atti figurava anche la presa di posizione

del 2.1.2008 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Non c’è

quindi una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente” (decisione 1.4.2008, p. 9, inc. __________)].

La

conclusione esposta nella citata decisione, in considerazione delle argomentazioni

dell’Alta Corte di cui al predetto giudizio TF 6B_348/2008 del 29.8.2008 (parzialmente

pubblicato in DTF 134 IV 289) sul carattere della Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi, non può nondimeno essere confermata.

3.4.3

Il

giudice dell’applicazione della pena, a differenza della Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure, ha ritenuto – correttamente stante

la storia penale di RI 1 – di domandare giusta l’art. 75a CP alla Commissione

per l’esame dei condannati pericolosi di valutare la pericolosità pubblica del

qui ricorrente.

3.4.3.1

La

Commissione si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un

procuratore pubblico, di un rappresentante dell’autorità di esecuzione della

pena, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato

iscritto nel registro cantonale (art. 343 cpv. 2 CPP). Essa interviene su

domanda del giudice dell’applicazione della pena e dell’autorità di esecuzione

e riferisce sulla personalità del condannato (art. 344 cpv. 1/2 CPP).

3.4.3.2

L’Alta

Corte – deliberando, nell’ambito del ricorso in materia penale di RI 1 contro

la decisione 1.4.2008 di questa Camera in tema di liberazione condizionale,

sulla facoltà del condannato di ricusare i membri della Commissione per l’esame

dei condannati – ha ritenuto che “(…) la commissione chiamata a valutare la

pericolosità del detenuto debba offrire garanzie di imparzialità. Difatti,

sebbene tale commissione assuma una funzione consultiva e non giudicante, il

suo parere è di sicuro rilievo per l’autorità che deve pronunciarsi sulla

liberazione condizionale. Posto come per pericolosità pubblica si debba

intendere, tra l’altro, il rischio che l’interessato commetta nuovi reati atti

a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra

persona (art. 75a cpv. 3 CP), la valutazione della commissione sulla

pericolosità del detenuto è tale da influire in modo determinante sulla formulazione

della prognosi nell’ambito dell’esame della liberazione condizionale. (…) Va

inoltre rilevato che il parere della commissione è il risultato di un’indagine

interdisciplinare (v. FF 1999 1772), emesso quindi dopo un esame del caso sotto

il profilo psichiatrico, criminologico e giuridico. In simili circostanze, seppur

l’autorità competente non sia vincolata dalla posizione della commissione,

difficilmente si scosterà dalla raccomandazione da questa espressa. Al detenuto

deve quindi essere riconosciuta la facoltà di far valere dei motivi di ricusa

nei confronti dei membri della commissione, analogamente a quanto avviene nei

confronti degli esperti” (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, p. 5 s., parzialmente

pubblicata in DTF 134 IV 289).

Il

Tribunale federale – in ragione della rilevanza del parere della Commissione

per la decisione del giudice dell’applicazione della pena – ha quindi

riconosciuto il diritto del condannato di ricusare tutti i suoi membri come

fossero esperti, ovvero periti. Attribuisce pertanto alla Commissione lo stato

di perito (cfr., in questo senso, BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit.,

n. 30 ad art. 62d CP), ancorché essa formalmente non abbia questa natura giuridica.

Il

carattere di perito della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi impone

quindi di adottare per l’emanazione del di lei preavviso le regole applicabili

per l’esecuzione di una perizia (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 30 ad

art. 62d CP), e segnatamente in materia di allestimento della perizia (cfr. decisione

8.10.2009

di questa Camera in re N.V., inc. __________).

Ora

– secondo dottrina e giurisprudenza (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 61

ad art. 56 CP, e riferimenti) – il perito, per la redazione del suo parere,

deve necessariamente intrattenere un contatto personale con il peritando nel

corso di uno o più colloqui per avere un’impressione la più autentica possibile

di quest’ultimo e quindi per garantire l’attendibilità del referto.

Attendibilità

che, evidentemente, deve valere anche per il preavviso della Commissione per

l’esame dei condannati pericolosi, chiamata a riferire sulla personalità del

condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2

e 75a cpv. 1 CP) [art. 344 cpv. 1 CPP]. Compito che può essere esaurientemente

adempiuto soltanto se la Commissione – il cui parere è “(…) il

risultato di un’indagine interdisciplinare (v. FF 1999 1772), emesso quindi

dopo un esame del caso sotto il profilo psichiatrico, criminologico e giuridico”

(decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, p. 6, parzialmente pubblicata in DTF

134.

IV 289) – sente il condannato personalmente, ovvero oralmente, per permetterle

di direttamente conoscere ed interpellare il detenuto e quindi pronunciarsi,

con cognizione di causa e compiutamente, su di lui e sulla sua pericolosità

pubblica. E’ infatti manifesto che una decisione fondata esclusivamente sugli

atti sia, per definizione, incompleta qualora ci si debba esprimere sulla

personalità di una persona, meglio definibile solo con un approccio diretto. Un

parere senza contatto personale è ipotizzabile, segnatamente, nel caso in cui

il condannato si opponga all’incontro con la Commissione, di modo che

quest’ultima può esprimersi anche senza colloquio con il detenuto ed il suo

esame personale.

Il

diritto di essere sentito del condannato davanti alla commissione composta di

rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità

di esecuzione e della psichiatria è peraltro esatto dalla dottrina (BSK

Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 31 ad art. 62d CP) e dalla giurisprudenza [decisione

del Kantonsgericht Basel-Landschaft del 9.3.2005 (810/2004/333)].

3.4.3.3

Ora,

RI 1 – con scritto 21.7.2009 al giudice dell’applicazione della pena – aveva domandato

di essere sentito; quest’ultimo, interpellando la Commissione, aveva indicato

che il condannato aveva chiesto di essere ascoltato (scritto 30.7.2009, p. 2).

Aveva pertanto chiaramente manifestato la sua volontà di essere personalmente

sentito dalla Commissione.

Il

preavviso 5.10.2009 è tuttavia stato emanato senza che il ricorrente sia stato interrogato

dalla Commissione: in queste circostanze, in applicazione di quanto esposto al

considerando precedente, si deve constatare la violazione del diritto di essere

sentito davanti alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, che si

è espressa senza personale esame del detenuto.

Il

diritto di essere sentito di RI 1 non può, evidentemente, essere sanato dal

fatto che davanti al giudice dell’applicazione della pena e davanti a questa

Camera abbia potuto esprimersi: la Commissione, prima di emanare il suo

preavviso, deve infatti incontrare personalmente il qui ricorrente (BSK Strafrecht

I – M. HEER, op. cit., n. 32 ad art. 62d CP)

3.4.4

RI

1, sempre circa il preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi,

censura la mancata acquisizione agli atti dell’incarto del giudice

dell’applicazione della pena del verbale della seduta in cui la Commissione ha

discusso il caso: tale atto sarebbe necessario per sapere come la pensino i

singoli membri ed in particolare il rappresentante della psichiatria (il cui

contributo dovrebbe consistere in una vera e propria prognosi).

Ora,

il compito della Commissione consta nell’esprimersi sulla personalità del condannato

(art. 344 cpv. 1 CPP) con riferimento alla sua pericolosità pubblica (art. 75a

cpv. 1 CP), parere oggetto di indagine interdisciplinare da emanare – come esposto

– “(…) dopo un esame del caso sotto il profilo psichiatrico, criminologico e

giuridico” (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, p. 6, parzialmente

pubblicata in DTF 134 IV 289). La Commissione deve quindi pronunciarsi dettagliatamente

sugli indicati tre aspetti, dopo avere sentito il detenuto ed avere esaminato

gli atti acquisiti all’incarto del giudice dell’applicazione della pena trasmessile.

Il

suo preavviso è pertanto il risultato di approfondito esame e l’espressione di

quanto discusso nel corso della seduta / delle sedute, per cui l’assunzione

agli atti dell’incarto del giudice dell’applicazione della pena del verbale

della riunione / delle riunioni appare manifestamente inutile. E’ peraltro la

Commissione in quanto tale (come si evince dagli art. 344 cpv. 1 CPP e 75a cpv.

1.

CP), autorità collegiale (art. 343 cpv. 2 CPP), che deve pronunciarsi con il

parere, non i singoli membri. Non c’è, in altre parole, un diritto del

condannato a conoscere possibili dissenting opinions dei membri che non

concordano con l’opinione maggioritaria espressa dalla Commissione (analogamente

a quanto del resto avviene per le sentenze emanate, per esempio, da questa

Camera: nei giudizi non sono riportate le opinioni dei membri che non convengono

con la maggioranza): determinante è solo il preavviso e non il contenuto del

verbale, semplice atto interno.

La

critica del qui ricorrente è di conseguenza ingiustificata.

4.

Il ricorrente ha sollevato, come esposto,

ulteriori censure. Il loro esame – stanti i motivi, di ordine formale, che

esigono l’annullamento della decisione 28.10.2009 del giudice dell’applicazione

della pena (inc. __________) – non si impone.

Gli

atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena affinché chieda

alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi di esprimersi, dopo

avere sentito personalmente RI 1, sulla pericolosità pubblica di quest’ultimo.

Di seguito, si ripronuncerà sull’istanza di primo congedo presentata dal

ricorrente.

Il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della decisione 28.10.2009 [“Viene delegata alla Direzione

dello Stabilimento di esecuzione di __________ la competenza per la concessione

di Besuchsausgänge del massimo di 5 ore, nel rispetto del regolamento

ivi vigente, da effettuarsi nel raggio di __________, di comune accordo con il

terapeuta dott. __________. E’ escluso che RI 1 possa incontrare il fratello __________,

durante questi Besuchsausgänge” (p. 14, inc. __________)] non è stato

impugnato dal ricorrente e mantiene quindi piena validità.

5. RI

1 ribadisce che – sebbene ripetutamente

domandato – non esiste un piano di esecuzione della sanzione. Rileva che questa

Camera, nel giudizio 22.6.2009 (inc. __________), aveva preso posizione in

merito, ignorata dalle competenti autorità.

Questa

Camera si era in effetti pronunciata al proposito [“Il fatto che, oggi, ci sia agli atti un rapporto

peritale (che, come indicato, dovrà nondimeno essere completato)

rispettivamente che il ricorrente sia intenzionato a sottoporsi a terapia (come

raccomandato dal perito) permette invero di cominciare ad allestire il piano di

esecuzione della sanzione, che – a giudizio di questa Camera – non può (più)

essere procrastinato. La preparazione del piano costringerà infatti RI 1 a

concretamente pensare al suo futuro fuori dal carcere e quindi a confrontarlo

con potenziali situazioni di stress (ciò che permetterà alle competenti

autorità di ulteriormente valutare il pericolo di recidiva)” (decisione 22.6.2009, p. 13, inc. __________)]. Si invitano

nuovamente le competenti autorità a mettere in opera detto piano (eventualmente

sulla traccia del “Vollzugsbericht” 1.9.2009) rispettivamente a

debitamente spiegare perché esso non possa ancora essere realizzato.

6. Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili

ridotte.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP,

339/340/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza la decisione 28.10.2009 del giudice dell’applicazione della pena

Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. __________) è parzialmente annullata ai

sensi dei considerandi.

§§ Gli

atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che – acquisito all’incarto

il preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, emanato

dopo avere personalmente sentito RI 1 – si (ri)pronuncerà sull’istanza di primo

congedo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio

di diritto

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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