60.2009.412
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi. diritto di essere sentito
22 dicembre 2009Italiano50 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.412
Data decisione, Autorità:
22.12.2009, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di congedo. Commissione per l'esame dei condannati pericolosi. diritto di essere sentito
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. h CPP-TI
art. 75 cpv. 3 CPS
art. 84 cpv. 6 CPS
Incarto n.
60.2009.412
Lugano
22 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 9.11.2009
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1
contro
la decisione 28.10.2009 del giudice
dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di
congedo (inc. __________);
richiamati gli scritti 16/17.11.2009 della
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – che si rimette al giudizio
di questa Camera –, 18.11.2009 del giudice dell’applicazione della pena – con
cui ribadisce la sua decisione – e 19.11.2009 della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi – che postula la reiezione del gravame –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. RI
1 sta attualmente espiando presso il carcere (aperto) di __________, __________
[dove è giunto il 15.6.2009 (dopo essere stato detenuto a __________, __________,
per essere sottoposto a perizia psichiatrica, da lui domandata, ed a __________,
__________, dove era stato trasferito dal penitenziario cantonale La Stampa
per motivi disciplinari)], la pena detentiva di venti anni per titolo di,
segnatamente, omicidio e tentata rapina aggravata (decisione 31.1.1995 della
seconda Corte d’Assise d’Appello di __________ / decisione 3.12.1998 del Dipartimento
delle istituzioni in merito all’adattamento della pena alla legislazione svizzera)
e la pena detentiva di sei anni per titolo di ripetuto furto aggravato,
ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, rapina, ripetuto
furto d’uso, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio
intenzionale, ripetuta violazione della legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni, ripetuta ricettazione e ripetuta
contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti [decisione 25.5.2005
della Corte delle assise criminali (inc. __________), confermata dalla Corte di
cassazione e di revisione penale il 12.8.2005 (inc. __________)].
La
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha fissato per l’1.10.2016 la
fine della pena (2/3 sono decorsi al 31.1.2008).
b. RI
1 ha chiesto di essere posto in libertà condizionale.
La domanda è stata respinta dal giudice
dell’applicazione della pena con decisione 24.1.2008 [(inc. __________), confermata da questa Camera
l’1.4.2008 (inc. __________) ed annullata dal Tribunale federale il 29.8.2008
per motivi formali (inc.6B_348/2008, pubblicata in DTF 134 IV 289)] e con
decisione 30.12.2008 [(inc. __________), annullata il 22.6.2009 da questa
Camera perché il giudice dell’applicazione della pena aveva violato il diritto
di essere sentito di RI 1 (inc. __________)].
Il
citato procedimento, per quanto noto, è ancora pendente.
c. Il
31.5.2007 il giudice straordinario dell’applicazione della pena Gianfranco
Franscini ha respinto l’istanza di congedo 14.5.2007 per l’ancora esistente rischio
di nuovi reati (inc. __________).
d. RI
1, il 3/4.9.2007, ha chiesto, di nuovo, di beneficiare di un (primo) congedo di
dodici ore, il giorno 28.9.2007, per trascorrere la giornata a __________ in
compagnia della moglie e del figlio.
Con
decisione 24.1.2008 – preso atto dei preavvisi dell’Ufficio di patronato, della
Direzione del penitenziario di __________, della Sezione dell’esecuzione delle
pene e delle misure e della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi –
il giudice dell’applicazione della pena ha respinto l’istanza di congedo [“Il giudice, esposte le vicende
penali/personali di RI 1, ha sottolineato come, nell’esame della domanda,
pesasse in maniera particolarmente negativa la reiterata recidiva dell’istante,
condannato in quattro occasioni, dal 1985 al 2005, con pene che superavano i
ventotto anni. L’istante, oltre ad avere commesso un omicidio (non esitando,
quindi, a far uso di un’arma da fuoco), aveva ripetutamente perpetrato furti e
rapine, e questo quando ancora era in esecuzione di pena (semilibertà). La
carcerazione non lo aveva indotto a un reale ravvedimento / emendamento. Aveva
sempre abusato della fiducia riposta in lui; aveva manifestato un limitato
riconoscimento delle sue responsabilità ed una totale assenza di autocritica
per i reati commessi, oggettivamente gravi. La sua (ancora) attuale
pericolosità era peraltro stata evidenziata dalla Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi, dalle autorità di esecuzione della pena e dalla
psichiatria. RI 1 non aveva elaborato un progetto per il futuro (rifiutandosi
di cominciare una riqualifica professionale rispettivamente di procedere ad un
lavoro su sé stesso e sui reati commessi). A suo favore il giudice
dell’applicazione della pena ha indicato il buon comportamento tenuto presso il
penitenziario di __________. Non si doveva inoltre sottovalutare la lunga
detenzione che apparentemente aveva marcato la sua situazione personale. Ha, in
conclusione, ritenuto prematura la concessione all’istante di un primo congedo:
la tutela dell’ordine pubblico prevaleva sulla necessità di favorire il
reinserimento sociale di RI 1. Ha inoltre rimarcato che si poneva il quesito
dell’allestimento di un piano di esecuzione per adeguatamente preparare il
ritorno in libertà dell’istante, che appariva giunto il momento di trasferirlo
in un altro stabilimento, che era opportuno sottoporlo a perizia psichiatrica e
che doveva cominciare un lavoro su sé stesso rispettivamente convincersi della
necessità di iniziare un nuovo percorso formativo di carattere professionale
(inc. __________)” (decisione
1.4.2008 di questa Camera, p. 2 s., inc. __________)].
Questa
Camera, con sentenza 1.4.2008, ha respinto – per quanto ricevibile – il ricorso
6/7.2.2008 presentato da RI 1 contro la decisione del giudice dell’applicazione
della pena [“Ha ritenuto, in
particolare, che – nell’esame della prognosi futura – era da considerarsi anche
la condotta passata del pluripregiudicato ricorrente, che era stato accertato
(con sentenze cresciute in giudicato) che RI 1 – mentre godeva della libertà
condizionale rispettivamente approfittando della semilibertà concessagli –
avesse (gravemente) delinquito, che non si poteva reputare che si fosse
(improvvisamente) ravveduto, che era da considerare pericoloso, che doveva
rimproverare solo sé stesso se si trovava a __________, ovvero in un ambiente a
lui estraneo per lingua, mentalità e relazioni personali rispettivamente
lontano dalla famiglia e che era fuori luogo la critica nei confronti delle
competenti autorità di non avergli proposto mezzi per favorire il suo reinserimento
sociale (posto come, anche quando si trovava incarcerato in Ticino, non avesse
mai dato prova di volersi seriamente interessare al suo futuro professionale
rispettivamente di volere un sostegno psichiatrico/psicologico). Ha concluso
che la sicurezza/tutela dell’ordine pubblico ostava alla concessione di un
primo congedo quale misura di reinserimento sociale: RI 1 era ancora pericoloso
(inc. __________)” (decisione 22.6.2009 di questa Camera, p. 3, inc. __________)].
Il
24.6.2008 l’Alta Corte ha respinto – per quanto ammissibile – il ricorso in
materia penale 6/7.5.2008 presentato da RI 1 [“Ha ritenuto che, per quanto concerneva le modalità
utilizzate a livello cantonale per formulare la prognosi relativa al suo
comportamento in libertà, se la natura delle infrazioni commesse non era
determinante, le circostanze in cui l’autore aveva agito erano di rilievo nella
misura in cui potevano fornire indicazioni sulla personalità del detenuto e sul
suo probabile comportamento in libertà. Inoltre, ha sottolineato che il diritto
federale non imponeva l’esecuzione di una perizia psichiatrica; nella
fattispecie era stato chiesto il parere (ex art. 75a CP) alla Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi, ciò che era sufficiente per stabilire la sua
pericolosità (inc. __________)”
(decisione 22.6.2009 di questa Camera, p.
3 s., inc. __________)].
e. Con
decreto 2.1.2009 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha conferito
mandato al dr. med. __________, __________, di esperire una perizia psichiatrica
su RI 1.
Il
perito, nel suo rapporto 9.4.2009, ha attestato l’inesistenza di disturbi
psichici e, al contrario, l’esistenza di una serie di tratti dissociali della
personalità del peritato. Ha concluso per la presenza di un rischio
relativamente elevato in capo alla commissione di nuovi reati (rapina e furti
con scasso), rischio che poteva aumentare in situazione di vita insoddisfacente
(ossia di stress). Ha di conseguenza ritenuto che la liberazione condizionale
era prematura; doveva infatti, prima, essere effettuata una terapia.
f. RI 1, con scritto 20/21.4.2009, preso atto
della perizia psichiatrica, ha chiesto al giudice dell’applicazione della pena
di valutare la possibilità di concedergli un primo congedo. Il perito aveva infatti
affermato che non c’erano ostacoli ad un allentamento del regime carcerario,
che il rischio di recidiva era legato a situazioni di vita insoddisfacenti (per
cui, a dire del postulante, il rischio di commissione di reati nel lasso di
tempo di un congedo non sussisteva) e che solo il contatto costante ed approfondito
con la famiglia, ed in particolare con la moglie, permetteva al detenuto di
capire ed affrontare possibili situazioni conflittuali.
Ha
inoltre comunicato che, certamente, la concessione di allentamenti del regime
carcerario poteva andare di pari passo con una terapia psichiatrica/sociale,
alla quale non si opponeva.
g. Con
decisione 28.4.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la richiesta
di concessione di un primo congedo [“Il giudice – esposte, come nella precedente sua decisione, le vicende
personali/penali di RI 1 e ricordato il diritto applicabile – ha
sostanzialmente ribadito le motivazioni che, il 24.1.2008, l’avevano portato a
non accordare il congedo (reiterata recidiva, oggettiva gravità dei reati
commessi, assenza di un vero e proprio progetto per il futuro). Ha ritenuto che
la perizia del dr. med. __________ avesse pienamente confermato il palese
rischio di recidiva, anche nell’ambito di reati violenti. Ha sottolineato che,
se RI 1 voleva realmente beneficiare di un congedo, doveva impegnarsi
nell’ambito di una terapia di carattere principalmente comportamentale, che gli
permetteva di confrontarsi con i reati ed anche con il bilancio personale. Nel
contesto della terapia, nell’ipotesi di una indicazione in questo senso da
parte dei terapeuti, si poteva entrare nel merito di un primo congedo, con
valenza terapeutica (inc. __________)” (decisione 22.6.2009 di questa Camera, p. 6, inc. __________)].
Questa
Camera, con sentenza 22.6.2009, ha parzialmente accolto il ricorso 11/12.5.2009
contro la decisione 28.4.2009 annullando il giudizio e rinviando gli atti al
giudice dell’applicazione della pena per nuova pronuncia [“Il giudice dell’applicazione della pena, come esposto,
ha ritenuto che RI 1 doveva anzitutto impegnarsi in una terapia; avrebbe potuto
esaminare la concessione di un primo congedo – che avrebbe dovuto avere valenza
terapeutica – solo qualora i terapeuti avessero dato un’indicazione in questo
senso. Il perito non è stato esplicitamente interpellato sull’opportunità, dal
profilo psichiatrico forense, di concedere al qui ricorrente un primo congedo;
non si è pertanto specificatamente espresso in merito. Ha tuttavia parlato di “therapeutisch
und sozialarbeiterisch begleitete Lockerung” (p. 34), posto come RI 1
poteva affrontare – e di conseguenza elaborare – le situazioni di stress (che
potevano aumentare il pericolo di recidiva) solo nell’ambito di approfonditi contatti
con la famiglia e con la moglie. Il dr. med. __________ sembra quindi avere
dato l’indicazione di un allentamento del regime carcerario fin da subito,
proprio per permettere il confronto con situazioni di stress: non si esprime
espressamente circa le modalità ed in particolare su eventuali congedi.
L’indicazione non è tuttavia sufficientemente chiara: il fatto che sembri
che il perito giunga a questa conclusione non basta, evidentemente, per
accogliere il gravame presentato da RI 1. Questi, come ritenuto da questa
Camera nel giudizio 1.4.2008 (inc. __________) [confermato dal Tribunale
federale il 24.6.2008 (inc. __________)] e dal perito qualora dovesse cadere
nella criminalità (risposta al quesito 5.2.2, p. 35), è infatti (ancora)
pericoloso per terzi: non si può di conseguenza, manifestamente, fondare
l’alleggerimento del regime carcerario su ciò che il perito potrebbe
avere detto, ipotizzando il suo pensiero. In queste circostanze, gli
atti devono essere ritornati al giudice dell’applicazione della pena affinché
chieda al dr. med. __________ di esplicitare il concetto di “Lockerung”
menzionato nel suo rapporto peritale 9.4.2009, in particolare di indicare se
ritiene opportuno – dal profilo psichiatrico forense – che la terapia da lui
auspicata sia, fin da subito, accompagnata da congedi. Il giudice
dell’applicazione della pena riesaminerà, poi, la domanda di primo congedo;
qualora volesse scostarsi dalle conclusioni del perito, dovrà spiegarne le ragioni
(decisione TF 6B_98/2008 del 27.6.2008) in ossequio al diritto di essere
sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (decisione
TF 6B_153/2009 del 3.4.2009)” (decisione
22.6.2009 di questa Camera, p. 12 s., inc. __________)].
h. Con
scritto 26.6.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha chiesto al dr. med.
__________ di esplicitare il concetto di “Lockerung” menzionato nel suo rapporto
peritale 9.4.2009.
Il
perito, il 2.7.2009, gli ha comunicato che quel giorno c’era stato un incontro
con rappresentanti della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure e
del penitenziario, nel corso del quale era stata allestita una proposta inerente
“Vollzugslockerungen”, che appariva sensata anche dal profilo
terapeutico. Ha indicato, in
particolare, che “sollten die Besuche in __________ weiterhin gut verlaufen
und Herr RI 1 sich weiterhin in die begonnene Gesprächstherapie einlassen, wäre
es aus unserer Sicht denkbar, ihm ab etwa Oktober 2009 mit nahen Verwandten,
das heisst z. B. seiner Ehefrau, seinem Sohn oder seiner Mutter,
Besuchsausgänge von fünfstündiger Dauer im Umkreis der Justizvollzugsanstalt zu
gewähren. In einem zweiten Schritt könnte dann eventuell ab Dezember 2009
erstmalig ein Übernachtungsurlaub bei der Ehefrau gewährt werden”.
Il 21.7.2009 RI 1 si è espresso sullo scritto del
perito. Ha condiviso, di principio, il programma allestito dal servizio sociale
del carcere. Ha rilevato che il “Besuchsausgang” di 5 ore avrebbe potuto
già essere effettuato a partire dal 15.8.2009: se detto programma lo prevedeva
solo per il mese di ottobre 2009, sarebbe stato per tenere conto della volontà
dei rappresentanti della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure che
volevano che si interpellasse la Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi. Ha sottolineato che, in occasione della sua richiesta di congedo
20.4.2009, non era stato ritenuto necessario il preavviso di detta Commissione.
Ha evidenziato che già usufruiva di sortite dal carcere tre volte a settimana
per periodi di 3 ore per praticare sport sotto minima sorveglianza e che usciva
dal penitenziario per effettuare compiti assegnatigli. Ha rilevato di avere
assoluto ed urgente bisogno di vivere il proprio matrimonio in maniera
progressivamente più libera e più concreta. Ha infine segnalato che quanto
aveva già espresso in merito alla composizione della Commissione (ricusa del
procuratore generale Bruno Balestra) ed alla procedura da essa adottata
(diritto di essere sentito) valeva anche per la richiesta di congedo.
i. Il
28.7.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha sentito RI 1, assistito
dal suo legale. Il ricorrente ha dichiarato di accettare il piano “Vollzugslockerungen”
allegato allo scritto 2.7.2009 del dr. med. __________. Piano allestito su
richiesta delle autorità ticinesi per sottoporlo alla Commissione per l’esame
dei condannati pericolosi. Si è detto preoccupato che la citata Commissione procrastinasse
il suo eventuale preavviso. Ha confermato quanto già comunicato con lettera 21.7.2009.
j. Con
scritto 30.7.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha trasmesso alla
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi gli atti inerenti RI 1,
stanti i sostanziali cambiamenti intervenuti nell’ambito dell’espiazione della
pena di quest’ultimo (trasferimento da un carcere chiuso ad un carcere aperto
per decisione della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure). Ha informato
che il detenuto aveva ribadito la sua richiesta di ricusa del procuratore
generale rispettivamente di essere sentito. Ha domandato alla Commissione di
esprimersi in relazione alla programmazione degli alleggerimenti del regime
carcerario così come prospettata nel menzionato piano “Vollzugslockerungen”.
Il
5.10.2009 la Commissione – dopo che era stata comunicata a RI 1 la sua composizione
[giudice Agnese Balestra-Bianchi, presidente, procuratore pubblico Rosa Item
(supplente del procuratore generale), lic. sc. edu. Dionne Grassi (supplente di
Valerio Bernasconi), dr. med. Tazio Carlevaro, avv. Goran Mazzucchelli] per
esercitare il diritto di ricusa (di cui il detenuto non ha fatto uso) e dopo che
le era stato inviato il “Vollzugsbericht” 1.9.2009 allestito dai servizi
sociali di __________ (che descriveva la situazione personale, sociale e
professionale di RI 1) – ha rassegnato il suo preavviso (inc. __________). Ha
rilevato di non essere stata interpellata in relazione al trasferimento del
detenuto in un carcere aperto, con importante allentamento del regime carcerario.
Ciò che, alla luce del preavviso 2.1.2008 (nel quale aveva indicato il 2012
come data dalla quale far decorrere il regime progressivo), la sorprendeva e la
metteva di fronte ad una sorta di “fatto compiuto”. Ha detto che le agevolazioni
concesse dovevano essere testate e monitorate per un congruo numero di mesi
prima di concedere ulteriori allentamenti. Ha comunicato di non poter preavvisare
favorevolmente la richiesta di un primo congedo per il mese di dicembre 2009:
per una seria valutazione mancavano elementi basilari e importanti (modalità
organizzative), senza i quali non era possibile entrare nel merito. Ha reputato
che se RI 1 dimostrava di avere superato per un congruo periodo (almeno un
anno) l’attuale fase, nel caso fosse tornato in discussione un primo congedo in
Ticino, occorreva pianificarlo e programmarlo nel dettaglio, senza dimenticare
che le accresciute esigenze di tutela della sicurezza pubblica imponevano
l’attivazione di adeguate misure di controllo.
La
richiesta di RI 1 di acquisire agli atti il verbale della seduta commissionale
del 18.9.2009 – per comprendere perché lo psichiatra della Commissione avesse
così nettamente sconfessato il programma allestito dal dr. med. __________ e
dai servizi sociali di __________ – è stata rigettata dal giudice
dell’applicazione della pena il 13.10.2009 siccome infondata.
k. Con
decisione 28.10.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha respinto la domanda
di concessione di un primo congedo.
Il
giudice – esposte, come nelle precedenti decisioni, le vicende personali/penali
di RI 1 e ricordato il diritto applicabile – ha ribadito le motivazioni che lo
avevano indotto, il 24.1.2008 ed il 28.4.2009, a non accordare il congedo
(reiterata recidiva, oggettiva gravità dei reati commessi, assenza di un vero e
proprio progetto per il futuro). Ha reputato che la perizia del dr. med. __________
avesse pienamente confermato il palese rischio di recidiva, anche nell’ambito
di reato violenti. Ha sottolineato
che, se RI 1 voleva realmente beneficiare di un congedo, doveva impegnarsi
nell’ambito di una terapia di carattere principalmente comportamentale, che gli
permetteva di confrontarsi con i reati ed anche con il bilancio personale. Ha
indicato che il perito, nel suo complemento esatto dalla Camera dei ricorsi
penali, aveva ribadito l’assoluta necessità di dar seguito alla terapia in
corso, indispensabile in previsione di eventuali ulteriori alleggerimenti di
pena. Ha evidenziato che dal complemento emergeva l’intenzione di procedere in
maniera graduale per quel che concerneva i rapporti con la moglie e con gli
altri familiari; veniva attribuita particolare importanza ai “Besuchsausgänge”
da eseguire nel raggio di __________. Il perito, in merito a congedi di 32 ore
da trascorrere con la moglie in Ticino, si era espresso in maniera piuttosto
vaga e comunque affidandosi a numerosi condizionali. Il giudice
dell’applicazione della pena ha concluso che la concessione di congedi di 32
ore non potesse ancora entrare in linea di considerazione e rappresentasse
un’ulteriore tappa di esecuzione che doveva ancora essere raggiunta. Soltanto
una volta accertata l’evoluzione di RI 1 ed il suo consolidamento personale e
familiare nell’ambito del trattamento in corso, era ipotizzabile l’entrata in
materia per la concessione di un primo congedo. Ha considerato che la
valutazione peritale fosse perfettamente conciliabile con la valutazione della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Non aveva alcun motivo e argomento
per scostarsi dalle conclusioni peritali e dalle considerazioni della
Commissione. Ha delegato al penitenziario di __________ la concessione a RI 1
di “Besuchsausgänge” di 5 ore da effettuare nel raggio dello stabilimento
(non alla presenza del fratello __________). Un eventuale primo congedo poteva
entrare in linea di conto, semmai, nella seconda metà dell’anno prossimo: era
necessario che il detenuto dimostrasse con i fatti e con continuità il suo
ravvedimento personale e la sua volontà di aderire alla terapia e di seriamente
progettare il futuro in libertà. Infine, ha rilevato che il “Vollzugsbericht”
1.9.2009 ribadiva la sostanziale incapacità di RI 1 di confrontarsi seriamente
con i reati commessi e con il rischio di recidiva (inc. __________).
l. Con tempestivo gravame RI 1 chiede di annullare
il preavviso 5.10.2009 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e
di riformare la sentenza nel senso di accogliere la domanda di un primo congedo
di 32 ore dal 15.12.2009.
Il
ricorrente – con riferimento al rischio di recidiva, unico elemento esaminato
dal giudice dell’applicazione della pena – sostiene, come già aveva fatto
nell’ambito del ricorso 11/12.5.2009, che – essendo stata, finalmente, esperita
una perizia psichiatrica – tutte le speculazioni fatte da persone non cognite
nel campo della psichiatria dovrebbero essere messe da parte. Le valutazioni
del giudice dell’applicazione della pena in capo alla sua recidiva passata non
potrebbero di conseguenza più venir considerate.
Il
giudice avrebbe ripreso alcuni passaggi del rapporto peritale, perizia che
tuttavia non avrebbe considerato in maniera completa. Infatti, dopo avere
appurato che non soffriva di disturbi psichiatrici, avrebbe sviluppato la
propria analisi sulla presunzione della loro esistenza: la presenza di tratti
dissociali, attestati dal perito, sarebbe ben diversa dal disturbo di
personalità antisociale discusso nel giudizio impugnato. Avrebbe estrapolato
dal risultato globale del test – che negava un disturbo psichiatrico – gli elementi
che facevano al caso per giustificare la sua decisione.
Il giudice dell’applicazione della pena
avrebbe ritenuto, sulla base della perizia, un grave rischio di recidiva
specifica anche per quanto atteneva ad eventuali reati con l’uso di violenza;
il perito avrebbe tuttavia concluso per un rischio di grado medio in generale,
che diventerebbe un rischio moderato per i reati violenti.
Le
conclusioni del giudizio impugnato si scosterebbero dalle indicazioni del perito/terapeuta,
che avrebbe ritenuto importanti i congedi a domicilio nell’ambito della sua
evoluzione personale.
Rileva
che da cinque mesi avrebbe iniziato la terapia, sotto la supervisione del dr.
med. __________, volta all’elaborazione dei reati commessi: i congedi si
inserirebbero nel trattamento.
Contesta
che il perito si sia espresso in maniera vaga ed usando numerosi condizionali,
come ritenuto nella decisione impugnata. Avrebbe chiaramente indicato congedi
di 5 ore da metà ottobre 2009 a metà dicembre 2009 (con costante monitoraggio
da parte del terapeuta e dall’assistente sociale) e congedi di 32 ore da metà
dicembre 2009. L’opinione del giudice dell’applicazione della pena si baserebbe
soltanto sulla valutazione della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, che dimostrerebbe una totale ed una ingiustificata chiusura nei
suoi confronti.
Agli
atti non ci sarebbe il verbale della seduta commissionale e non ci sarebbero le
prese di posizione dei membri. Non potrebbe quindi sapere come la pensino i rappresentanti
delle autorità e della psichiatria. Sarebbe di fondamentale importanza
conoscere l’opinione dello psichiatra membro della Commissione, il cui contributo
dovrebbe consistere in una vera e propria prognosi clinica (di cui il preavviso
in questione sarebbe privo). Il preavviso non conterrebbe alcuna prognosi
futura e non risponderebbe al catalogo di quesiti che dovrebbe affrontare ed
evadere. La Commissione non gli avrebbe concesso il diritto di essere sentito,
come previsto dalla dottrina, basando il suo preavviso solo sull’incarto. Il fatto
che lo psichiatra commissionale non l’abbia incontrato precluderebbe, stante il
suo compito, la validità del parere.
Si
dichiara stupito della reazione piccata della Commissione per il suo mancato
coinvolgimento nel trasferimento a __________: la Commissione non sarebbe infatti
competente per tali decisioni.
Il preavviso commissionale lascerebbe
trasparire animosità nei suoi confronti; le sue valutazioni si scosterebbero in
maniera importante da quelle dei professionisti che lo stanno seguendo. Il
termine del 2012, indicato dalla Commissione per l’inizio degli alleggerimenti
del regime carcerario, sarebbe del tutto arbitrario e non si baserebbe su alcun
criterio legale, peritale o terapeutico. Il principio della risocializzazione
sarebbe stato dimenticato. La lettura attenta del programma di alleggerimento
del regime carcerario avrebbe permesso di sapere come si svolgono i congedi.
Le
condizioni espresse dal perito nelle quali il rischio di recidiva diventerebbe
reale ed effettivo (situazioni di particolare ed elevato stress) non si
concretizzerebbero nel caso di congedo di alcune ore. Secondo il perito non ci
sarebbero controindicazioni per iniziare con degli allentamenti progressivi del
regime carcerario. I congedi sarebbero auspicati proprio perché sarebbero
l’unico modo per il ricorrente per riconoscere, affrontare ed elaborare gli
ambiti problematici della sua vita. Il rischio per la collettività, nel caso di
congedi di poche ore, sarebbe infimo e non paragonabile per importanza alla sua
risocializzazione. Negargli i congedi significherebbe misconoscere la realtà
della sua quotidianità (in cui godrebbe di libertà di movimento al di fuori del
penitenziario).
Sarebbero
date le condizioni, esatte dall’Alta Corte, per concedergli il primo congedo
(presenza di prognosi non sfavorevole).
Non
ammetterebbe la critica di non essersi autonomamente mosso per migliorare la
propria situazione: ha infatti accettato di essere trasferito in un carcere
preventivo molto duro, quale sarebbe stato __________, per sottoporsi a perizia
ed a terapia. Ora lavorerebbe in un’azienda agricola, sia in esterno nei campi,
che nell’atelier di meccanica. Starebbe pertanto svolgendo la sua professione e
si starebbe aggiornando nel suo campo di formazione. Studierebbe il tedesco e
seguirebbe dei corsi per facilitare e favorire il reinserimento professionale.
Il fatto che stia sottoponendosi a trattamento psichiatrico volto
all’elaborazione di reati dimostrerebbe che si sta mettendo in discussione.
Non
comprenderebbe perché, malgrado numerose richieste, non sia ancora stato
allestito il piano di esecuzione della sanzione, che questa Camera aveva
peraltro auspicato al più presto.
Considerandi
1.
1.1.
Il
giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. h CPP,
secondo cui è competente a concedere il primo congedo, sentita l’autorità di esecuzione della pena – ha respinto l’istanza 20/21.4.2009 di RI
1.
con la quale aveva postulato il primo congedo (decisione 28.10.2009, inc. __________).
1.2
Giusta
l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice
dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza
del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti
dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.
Il
gravame 9.11.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.
2.
2.1.
La
materia inerente la concessione o il diniego di un congedo è disciplinata dal
diritto federale dall’1.1.2007, ovvero dall’entrata in vigore della revisione
della parte generale del CP; in precedenza era regolamentata dai concordati
conclusi tra i cantoni.
2.2
Giusta l’art. 75 cpv. 3 CP il
regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione
con il detenuto; questo piano contiene, tra l’altro, indicazioni sulle
relazioni con il mondo esterno (BSK Strafrecht I – B. BRÄGGER, 2. ed., Basilea
2007, n. 19 ss. ad art. 75 CP). Le relazioni sono regolamentate dall’art. 84
cpv. 6 CP: “Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle
relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita
libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione
della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla
fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati” (BSK Strafrecht I
– A. BAECHTOLD, op. cit., n. 19 ss. ad art. 84 CP).
Come
chiaramente indicato dal messaggio del Consiglio federale, questa norma – ossia
l’art. 84 cpv. 6 CP – viene a colmare una lacuna del precedente diritto. Essa
fa riferimento alla prassi introdotta dai concordati intercantonali
d’esecuzione penale; come chiarito con riferimento ai timori espressi durante
la procedura di consultazione dell’avamprogetto (con riferimento all’art. 84
cpv. 6 AP), non riconosce un diritto alla concessione di congedi senza una
restrizione corrispondente, in particolare in merito al pericolo di fuga e al pericolo
di recidiva (FF 1999 p. 1799 s.).
2.3
La
materia è inoltre disciplinata dall’art. 45 del regolamento sull’esecuzione
delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007, secondo il quale “il
carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha
per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni
normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di
prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all’ordine pubblico”.
L’esecuzione
delle pene è regolamentata, pure, dal concordato sull’esecuzione delle pene
privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti
nei cantoni latini (concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del
10.4.2006
[e dal regolamento 25.9.2008 emanato dalla Conferenza latina delle
autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure (art. 5
cpv. 1 lit. a: un’autorizzazione di uscita, un congedo o un permesso possono
essere concessi se, tra gli altri presupposti, il richiedente ha scontato
almeno un terzo della pena)] e dal regolamento del penitenziario di Stato del
Cantone Ticino del 3.12.1998 / 1.1.1999 [“Il congedo non è un diritto del carcerato” (art. 78 RCPT); “Il carcerato di buona condotta e degno di fiducia che ha raggiunto
un terzo della pena e scontato almeno tre mesi, la cui sentenza di condanna è
cresciuta in giudicato, può beneficiare del primo congedo ordinario” (art.
80.
cpv. 1 RCPT)].
La
soglia oggettiva minima del terzo della pena, posta dall’art. 5 cpv. 1 lit. a
del regolamento e dall’art. 80 cpv. 1 RCPT, appare ragionevole, conforme ad un
regime progressivo della pena e soprattutto al principio della proporzionalità.
Anche il prolungamento di questa soglia oggettiva, in determinate situazioni,
può essere giustificato [quale prassi d’applicazione, il Consiglio di vigilanza
aveva infatti stabilito in data 14.6.2002 che, per certi detenuti (ad esempio
stranieri espulsi con o senza agganci al territorio), la soglia oggettiva
minima per il regime progressivo è posticipata a metà pena, rispettivamente ai
13/24 o ai 7/12 della pena].
2.4
In
ogni caso, per la concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP richiede una
valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente:
occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del
singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento
tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale,
ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva. Il giudice dell’applicazione
della pena dovrà di conseguenza analizzare, caso per caso, se: il richiedente
il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima; se abbia tenuto un buon
comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva); se non sia dato in
concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).
3.
3.1.
Il
giudice dell’applicazione della pena ha respinto, con sentenza 28.10.2009, la domanda
di concessione di un primo congedo.
Nella
sua decisione ha ritenuto, con riferimento all’esplicitazione del concetto di “Lockerung”
esatta da questa Camera (decisione 22.6.2009, p. 12 s., inc. __________) ed al
complemento peritale 2.7.2009 del dr. med. __________, che il perito considerasse
assolutamente necessario dar seguito alla terapia in corso, indispensabile in
previsione di ulteriori alleggerimenti del regime carcerario. Da detto complemento
peritale emergeva l’intenzione di procedere in maniera graduale in merito ai
rapporti del ricorrente con la moglie e con i familiari; veniva attribuita particolare
importanza ai “Besuchsausgänge” da eseguire nel raggio di __________. Ha
evidenziato che il perito, circa i congedi di 32 ore da effettuare con la
moglie in Ticino, si esprimeva in maniera piuttosto vaga e comunque affidandosi
a numerosi condizionali. Ha ritenuto, in particolare, che “(…) la
concessione di congedi di 32 ore non può ancora entrare in linea di
considerazione per RI 1 e rappresenta un’ulteriore tappa di esecuzione che deve
ancora essere raggiunta dall’interessato. Solo una volta accertata l’evoluzione
del richiedente ed il suo consolidamento personale e famigliare nell’ambito del
trattamento in corso, è ipotizzabile l’entrata in materia per la concessione di
un primo congedo. Questa valutazione peritale è perfettamente conciliabile con
l’altra valutazione specialistica agli atti e cioè quella espressa dalla
Commissione pluridisciplinare che in Ticino si occupa dell’esame dei condannati
pericolosi. La stessa, dopo aver preso atto degli importanti alleggerimenti di
pena dei quali RI 1 ha potuto beneficiare a seguito del suo trasferimento a __________,
ha preso buona nota della possibilità che egli possa ricevere al più presto
visite famigliari, come previsto dal regolamento di __________. Queste visite
famigliari, nell’ambito di “Besuchsausgänge”, sono quelle indicate dal dott. __________,
ma anche dal Servizio sociale di __________, come ribadito nel “Vollzugsbericht”
dell’1.9.2009” (decisione 28.10.2009, p. 12 s., inc. __________).
3.2
Il
ricorrente contesta la conclusione del giudice dell’applicazione della pena: il
dr. med. __________, nel suo complemento peritale 2.7.2009, si sarebbe espresso
in maniera precisa sull’alleggerimento del regime carcerario; ritiene che il
preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi – che non
avrebbe tenuto in considerazione le valutazioni del perito – attesterebbe
totale ed ingiustificata chiusura nei suoi confronti.
3.3
3.3.1
Questa
Camera, nel giudizio 22.6.2009 (inc. __________), aveva esposto le argomentazioni
/ conclusioni del dr. med. __________ in capo allo stato psichico di RI 1 [“Il dr. med. __________ – nel suo rapporto –
ha ritenuto che RI 1 non presentasse disturbi psichici (p. 24 ss. / risposta al
quesito 5.1.1, p. 34); il qui ricorrente manifestava “antisoziale
Persönlichkeitszüge” (che non sfociavano in un disturbo di personalità antisociale)
[p. 24 ss. / risposta al quesito 5.1.1, p. 34]. Ha reputato che il peritato, qui ricorrente, mostrasse
una “(…) Persönlichkeit mit vor allem manipulativen Zügen, die gewisse
Einschränkungen im Bereich der Empathiefähigkeit zeigt, mit einer gewissen
Impulsivität. Darüber hinaus hat sich über lange Zeit ein kriminogenes
Verhaltensmuster gezeigt” (p. 30). Il
perito, con riferimento al pericolo di recidiva, ha concluso – dopo avere
esaminato la questione con tre diversi strumenti di prognosi – per l’esistenza
“eines mittelgradig erhöhten Rückfallrisikos” (p. 33). Rispondendo al
quesito 5.2.1 (p. 34/35) [“dal punto di vista psichiatrico forense, presenta
il periziando un fondato pericolo di commettere nuovi reati?”] ha indicato
che “der Expl. zeigt nach wie vor ein relativ hohes Risiko für die Begehung
neuer Straftaten im Sinne von Raub und Einbruchsdiebstählen. Da er nach wie vor unbehandelt ist, ist die
Gefahr neuerlicher gleich gelagerter Straftaten im Bereich der Basisraten von
in der Literatur genannten 10 bis 25%”. Ha esposto che – in merito alla domanda sulla
prognosi – occorreva, anzitutto, chiarire in quali condizioni una persona
poteva diventare recidiva: con riferimento al ricorrente si poteva ritenere,
dal profilo peritale, “(…) dass die Gefahr eines erneuten Rückfalles in die
Delinquenz besonders hoch ist wenn er keiner geregelten Tagesstruktur nachgeht,
er in finanzielle Schwierigkeiten kommen sollte und wenn es zu Problemen in der
Partnerschaft kommen sollte, einerseits aufgrund der Erkrankungen der Ehefrau,
andererseits aber auch aufgrund eventuell falscher gegenseitiger Erwartungen”
(p. 33). A suo dire, il pericolo di nuovi
reati contro il patrimonio – in queste condizioni – poteva “(…) deutlich
erhöht sein. Auch die
Gefahr von neuen Raubüberfällen ist erhöht. Die Gefahr der Tätlichkeit
gegenüber Dritten ist derzeit als eher gering anzusehen. Sollte es jedoch zu
einem erneuten Abgleiten in die Kriminalität kommen, ist auch diese Gefahr dann
wieder deutlich erhöht”
(risposta al quesito 5.2.2, p. 35). Il dr. med. __________ ha reputato che i
suddetti fattori di rischio per una futura delinquenza di RI 1 “(…) können
mit Hilfe einer deliktorientierten Therapie und einer therapeutischen
Auseinandersetzung mit der Tatsache, fast die Hälfte des Lebens im Gefängnis
verbracht zu haben, das heisst, bestimmte Dinge im Leben verpasst zu haben, die
auch nicht mehr nachholbar sind, vermindert werden” (p. 33/34). In
particolare, “zur Verbesserung der Prognose sollte, (…), eine
deliktorientierte Therapie während der Haft eingeleitet werden. (…) Da sich die
Gefahr neuerlicher Delinquenz vor allen Dingen im Rahmen unbefriedigender Lebenssituationen
stark erhöhen dürfte, steht aus gutachterlicher Sicht langsamen therapeutisch
und sozialarbeiterisch begleiteten Lockerungen mit Einholung von Berichten, wie
es auch fremdanamnestisch im Urlaub gegangen ist, nichts im Wege. Erst im
Rahmen des vertieften Kontaktes mit seiner Familie wird es dem Expl. möglich
sein, mögliche Problembereiche zu erkennen und dann auch zu bearbeiten” (p.
34). Era necessario, a suo giudizio, “(…) einer langsamen, am besten
therapeutisch und sozialpädagogisch begleiteten Lockerung, welche auch den
Aufbau eines sozialen Netzes zum Ziel haben sollte” (risposta al quesito
5.2
, p. 36). Il perito ha reputato
prematura la liberazione condizionale” (decisione
22.6
, p. 10 ss., inc. __________)]. Questa Camera aveva ritenuto non comprensibile
il concetto di “Lockerung” espresso dal perito, chiedendo al giudice
dell’applicazione della pena di acclarare, interpellando il dr. med. __________,
questo termine, in particolare domandandogli se riteneva opportuno – dal
profilo psichiatrico forense – che la terapia da lui auspicata fosse, fin da
subito, accompagnata da congedi (decisione 22.6.2009, p. 12 s., inc. __________).
3.3.2
Il
2.7.2009
il dr. med. __________, consultato il 26.6.2009 dal giudice
dell’applicazione della pena, ha preso posizione sul quesito.
Ha
comunicato che quel giorno, a __________, aveva avuto un colloquio con rappresentanti
dell’autorità di esecuzione e del penitenziario. Si era discusso un “(…) Vorschlag, (…), der auch
aus therapeutischer Sicht sinnvoll erscheint. Ziel ist es, Herrn RI 1 erst noch
etwas besser kennen zu lernen. Darüber hinaus soll auch ein Gespräch mit der
Ehefrau stattfinden, um zu versuchen herauszufinden, inwieweit sie für ihn eher
stabilisierend oder eher destabilisierend wirken könnte. Sollten die Besuche in
__________ weiterhin gut verlaufen und Herr RI 1 sich weiterhin in die
begonnene Gesprächstherapie einlassen, wäre es aus unserer Sicht denkbar, ihm
ab etwa Oktober 2009 mit nahen Verwandten, das heisst z. B. seiner Ehefrau, seinem
Sohn oder seiner Mutter, Besuchsausgänge von fünfstündiger Dauer im Umkreis der
Justizvollzugsanstalt zu gewähren. In einem zweiten Schritt könnte dann
eventuell ab Dezember 2009 erstmalig ein Übernachtungsurlaub bei der Ehefrau
gewährt werden. Diese Urlaube würden jeweils zwischen Herrn __________ und
Herrn RI 1 genau vorbesprochen werden. Herr RI 1 müsste einen genauen Urlaubsplan
aufstellen und dieser könnte auch im Nachhinein kontrolliert werden. Im Rahmen
der regelmässigen therapeutischen Gespräche und im Rahmen der regelmässigen
Gespräche mit dem Sozialarbeiter würden dann diese Urlaube nachbesprochen
werden”. Ha aggiunto
che a parere dei rappresentanti del Canton Ticino appariva sensato presentare questa
proposta, in settembre 2009, anche alla Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi. Infine, il perito ha
detto di attendersi dal ricorrente, dal profilo terapeutico, “(…) dass er
sich auf die Themen einlässt, Verantwortung für sein Tun übernimmt, und
erarbeitet werden kann, warum es im Rahmen der letzten Lockerungsschritte
sofort zu Delikten gekommen ist. Diesbezüglich würde ich für die
Fachkommissionssitzung dann noch einen ersten Therapiebericht verfassen.
Sollten sich im Verlauf Schwierigkeiten oder Unregelmässigkeiten zeigen, könnte
er natürlich jederzeit zurückgestuft werden”
(complemento 2.7.2009).
In queste circostanze, non si comprende [ciò che fonda
violazione del diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2
Cost. ed in particolare dell’obbligo di motivazione (decisione TF 6B_670/2009
del 17.11.2009; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID,
Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 214 s./260/576)]
l’asserzione del giudice
dell’applicazione della pena secondo cui, in capo ai congedi di 32 ore da
trascorrere con la moglie in Ticino, “(…) il perito si esprime in maniera
piuttosto vaga e comunque affidandosi a numerosi condizionali, (…)”
(decisione 28.10.2009, p. 12, inc. __________). Il dr. med. __________ si è infatti
pronunciato in maniera chiara e precisa sul concetto di “Lockerung”. Ha
ritenuto che si dovesse procedere progressivamente: se le visite con i
familiari presso il carcere ed i colloqui terapeutici avessero continuato a
procedere bene, dal suo punto di vista sarebbe stato pensabile, da circa ottobre
2009, concedere uscite di 5 ore con gli stretti familiari, da effettuarsi nel
raggio del penitenziario; di seguito, si sarebbe potuto eventualmente
concedere, da dicembre 2009, un primo congedo per trascorrere la notte con la moglie,
che sarebbe da dettagliatamente discutere prima con l’operatore sociale e dopo
nell’ambito dei colloqui terapeutici.
L’uso
del condizionale appare, evidentemente, da ricondurre non già alla vaghezza /
indeterminatezza delle affermazioni del perito, ma al fatto che
l’alleggerimento del regime carcerario deve avvenire gradualmente, una fase
dopo l’altra, per cui – necessariamente – la descrizione degli stadi imponeva
l’uso di tale tempo verbale. Il dr. med. __________ ha peraltro utilizzato il
condizionale per descrivere sia la fase dei “Besuchsausgänge” sia la
fase del congedo di 32 ore da trascorrere in Ticino: non si capisce di
conseguenza perché il giudice dell’applicazione della pena abbia ritenuto piuttosto
vaga solo l’argomentazione inerente il congedo di 32 ore e non anche quella
inerente i “Besuchsausgänge” (che ha concesso secondo le indicazioni del
perito).
La
censura sollevata da RI 1 è di conseguenza fondata.
3.3.3
Il
giudice dell’applicazione della pena ha poi ritenuto che la valutazione
peritale fosse perfettamente conciliabile con la valutazione 5.10.2009 della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi (decisione 28.10.2009, p. 13,
inc. __________).
Il preavviso 5.10.2009 della Commissione ha il tenore
seguente:
“Richiamiamo
alla sua cortese attenzione il parere a lei reso in data 2 gennaio 2008 nel
quale già ci siamo espressi sulla questione della pericolosità pubblica di RI 1.
Abbiamo preso atto che il 1° giugno 2009 RI 1 è stato trasferito dal carcere di
__________ presso il quale si trovava (dopo un passaggio attraverso il carcere
di __________ di __________) all’JVA di __________. A __________, se abbiamo
ben compreso, RI 1, nel corso dell’estate 2009, è stato ammesso a lavorare
nell’azienda agricola annessa all’Istituto di pena e a svolgere attività
sportive all’esterno, il che costituisce, a non averne dubbio, un importante allentamento
del regime carcerario rispetto a quello in auge presso il Carcere di __________.
Non siamo stati interpellati sulla questione relativa alla concessione di
siffatte importanti agevolazioni, il che, alla luce del rapporto da noi reso il
2.
gennaio 2008, ci sorprende e ci mette di fronte ad una sorta di “fatto
compiuto”. Nel nostro preavviso del 2 gennaio 2008 avevamo, infatti,
approssimativamente indicato la data del 2012 quale data dalla quale far
decorrere il regime progressivo. Il programma sottopostoci anticipa il primo
congedo al dicembre 2009, il che ci sembra francamente prematuro. A nostro
giudizio le agevolazioni concesse di recente con il lavoro fuori dall’Istituto
di pena, le attività sportive esterne e le previste visite dei parenti presso
l’Istituto dovrebbero essere testate e monitorate per un congruo numero di
mesi, prima di concedere ulteriori allentamenti. Entrando più nel dettaglio nella
proposta di concedere il primo congedo già nel prossimo dicembre 2009, riteniamo
di non poterla preavvisare favorevolmente. Per una valutazione seria ci
mancano elementi basilari e importanti, senza i quali nemmeno è possibile entrare
nel merito. Possiamo solo supporre che quello in discussione sia un congedo da
effettuarsi in Ticino. Ma dove e presso chi? Già manca una qualsiasi indicazione
sulle modalità organizzative. Solo sappiamo che RI 1 è sposato, ma non ci è
nota la residenza della attuale moglie. Sappiamo che ha un figlio di primo
letto, attualmente diciannovenne, ma ignoriamo dove e con chi egli viva. Sappiamo
anche che RI 1 ha la madre, ma ancora non sappiamo se essa abiti ancora a __________
o se si è nel frattempo altrove trasferita. In definitiva nulla è stato sin qui
chiarito sulle circostanze di luogo e sulla persona di riferimento presso la quale
egli dovrebbe trascorrere il congedo. Nemmeno ci è noto se il programma si riferisce
ad un congedo “natalizio” che, se effettuato a casa della madre, implicherebbe
il concreto rischio di far incontrare RI 1 con il fratello pure detenuto e già autore
con lui di numerosi reati. Una tale evenienza è, a nostro avviso, da evitare ad
ogni costo. Essa dovrebbe in ogni caso essere posta come una “precondizione”.
In tali condizioni, preso atto delle importanti agevolazioni di cui ha fruito RI
1.
nel trasferimento dal carcere di __________ (struttura chiusa) all’istituto
di __________, presso il quale lavora all’aperto, partecipa ad attività
sportive all’esterno dell’istituto (e dove – è lecito supporre sulla base del
programma sottopostoci – potrà presto ricevere visite dai familiari) ci pare
opportuno che, prima che siano concesse ulteriori agevolazioni, si lasci
“consolidare” l’attuale situazione, venuta in essere con largo anticipo rispetto
alla durata della pena che RI 1 dovrà ancora espiare. Non si dimentichi che la
data di fine pena cadrà solo nel 2016. Pro futuro, se RI 1 dimostrerà di aver
superato per congruo periodo (almeno per un anno) l’attuale fase, ove tornasse
in discussione la questione del primo congedo in Ticino, occorrerà che esso
venga per tempo pianificato e programmato nel dettaglio. Senza dimenticare che
le accresciute esigenze di tutela della sicurezza pubblica che il caso pone
esigono altresì l’attivazione di adeguate misure di controllo (a mo di esempio
segnaliamo l’uso eventuale del braccialetto, il ritiro dei documenti di
identità, l’avviso alla Polizia cantonale ticinese, ecc.)” (preavviso
5.10.2009
della Commissione, inc. __________).
La
suddetta Commissione ha di conseguenza, anzitutto, espresso le sue considerazioni
per il mancato coinvolgimento, che si sarebbe giustificato alla luce del suo preavviso
2.1
, nella concessione delle importanti agevolazioni dovute al trasferimento
dal carcere (chiuso) di __________ al carcere (aperto) di __________.
Ora,
sebbene il suo intervento non sia obbligatorio, giusta l’art. 75a CP la commissione
di cui all’art. 62d cpv. 2 CP (ruolo assunto in Ticino della citata
Commissione: art. 343 s. CPP) è chiamata a valutare la pericolosità pubblica
dell’autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché
in vista dell’autorizzazione di un regime aperto [dove, per regime aperto, si
intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà,
in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di
congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale
(cpv. 2)], se: a) l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64
capoverso 1, e b) l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza
la pericolosità pubblica del detenuto (cpv. 1) [cfr., sul tema, BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 1 ss. ad art.
75a CP]. Appare quindi singolare, stante
la storia penale di RI 1 ed il preavviso 2.1.2008 della Commissione, che la Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure, che ha autorizzato detto
trasferimento in carcere aperto, non l’abbia interpellata; ha evidentemente
reputato di essere in grado di valutare con certezza la pericolosità
pubblica del pluripregiudicato RI 1 (art. 75a cpv. 1 lit. b CP) [considerandola,
visto il trasferimento a __________, (molto) poco grave], senza necessità di adire
la Commissione (art. 344 cpv. 1/2 CPP). L’atteggiamento della Sezione è peraltro
anche contraddittorio: infatti, come emerge dallo scritto 2.7.2009 del dr. med.
__________, ha esatto l’intervento della Commissione per esaminare il piano “Vollzugslockerungen”,
e pertanto ad avvenuto trasferimento, quando – come a ragione ha sottolineato la
Commissione (osservazioni 19.11.2009, p. 2) – “la vera, importante
agevolazione di cui RI 1 ha fruito è stata – a non averne dubbio – quella
citata, del trasferimento a __________”.
La
Commissione, preso atto degli alleggerimenti del regime carcerario di cui il detenuto
godeva dopo il suo trasferimento presso il carcere (aperto) di __________, ha poi
espresso la sua opposizione ad ulteriori allentamenti, raccomandando di monitorare
la situazione attualmente in essere per il periodo di almeno un anno.
In
queste circostanze, non si comprende (ciò che, come in precedenza, fonda violazione
del diritto di essere sentito
giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. ed in particolare dell’obbligo di motivazione) come
le valutazioni del dr. med. __________ [che
aveva ritenuto che si dovesse procedere
progressivamente, prima, con uscite di 5 ore con gli stretti familiari da
effettuarsi nel raggio del penitenziario (da ottobre a dicembre 2009) e, poi, con
un primo congedo per trascorrere la notte con la moglie (da dicembre 2009) (considerando
3.3.2
)] siano perfettamente
conciliabili con le considerazioni della
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi che si è opposta ad ulteriori
alleggerimenti del regime carcerario per almeno un anno, ovvero non prima del
dicembre 2010.
3.4
3.4.1
Il
ricorrente, con riferimento al parere 5.10.2009 della predetta Commissione,
invoca la violazione del diritto di essere sentito [che comprende, segnatamente,
il diritto di esprimersi prima
che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il
giudizio, di farsi rappresentare o assistere, di ottenere una decisione
motivata e di poter consultare gli atti di causa (decisione TF 6B_79/2009 del
9.7
)]: la Commissione per l’esame
dei condannati pericolosi si sarebbe espressa senza interpellarlo.
3.4.2
La
Camera dei ricorsi penali, pronunciandosi – con decisione 1.4.2008 (inc. __________),
poi annullata dal Tribunale federale [che, dato l’esito dell’impugnativa, non
si era espresso su questo punto (decisione
TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 IV 289 ] – sul ricorso 6/7.2.2008 di RI 1, aveva già trattato
la questione, concludendo che non si fosse incorsi in una violazione del
diritto di essere sentito [“Il
ricorrente eccepisce la violazione del diritto di essere sentito riferita alla
Commissione, che non l’avrebbe ascoltato prima di formulare la proprio
valutazione. L’art. 75a CP non impone l’audizione del detenuto da parte della
Commissione. L’art. 62d cpv. 1 CP prevede che il collocato sia sentito, ma
dall’autorità competente per esaminare la liberazione e non dalla Commissione.
Nel presente caso, è pacifico e non contestato che il ricorrente sia stato
sentito dal giudice dell’applicazione della pena in data 7.1.2008: in questo
senso il giudice dell’applicazione della pena ha quindi rispettato il diritto
di essere sentito del ricorrente giusta l’art. 86 cpv. 2 CP. Il patrocinatore
del ricorrente ha potuto esaminare gli atti dell’incarto prima che la decisione
qui impugnata fosse prolata: tra gli atti figurava anche la presa di posizione
del 2.1.2008 della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi. Non c’è
quindi una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente” (decisione 1.4.2008, p. 9, inc. __________)].
La
conclusione esposta nella citata decisione, in considerazione delle argomentazioni
dell’Alta Corte di cui al predetto giudizio TF 6B_348/2008 del 29.8.2008 (parzialmente
pubblicato in DTF 134 IV 289) sul carattere della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi, non può nondimeno essere confermata.
3.4.3
Il
giudice dell’applicazione della pena, a differenza della Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure, ha ritenuto – correttamente stante
la storia penale di RI 1 – di domandare giusta l’art. 75a CP alla Commissione
per l’esame dei condannati pericolosi di valutare la pericolosità pubblica del
qui ricorrente.
3.4.3.1
La
Commissione si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un
procuratore pubblico, di un rappresentante dell’autorità di esecuzione della
pena, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato
iscritto nel registro cantonale (art. 343 cpv. 2 CPP). Essa interviene su
domanda del giudice dell’applicazione della pena e dell’autorità di esecuzione
e riferisce sulla personalità del condannato (art. 344 cpv. 1/2 CPP).
3.4.3.2
L’Alta
Corte – deliberando, nell’ambito del ricorso in materia penale di RI 1 contro
la decisione 1.4.2008 di questa Camera in tema di liberazione condizionale,
sulla facoltà del condannato di ricusare i membri della Commissione per l’esame
dei condannati – ha ritenuto che “(…) la commissione chiamata a valutare la
pericolosità del detenuto debba offrire garanzie di imparzialità. Difatti,
sebbene tale commissione assuma una funzione consultiva e non giudicante, il
suo parere è di sicuro rilievo per l’autorità che deve pronunciarsi sulla
liberazione condizionale. Posto come per pericolosità pubblica si debba
intendere, tra l’altro, il rischio che l’interessato commetta nuovi reati atti
a pregiudicare gravemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra
persona (art. 75a cpv. 3 CP), la valutazione della commissione sulla
pericolosità del detenuto è tale da influire in modo determinante sulla formulazione
della prognosi nell’ambito dell’esame della liberazione condizionale. (…) Va
inoltre rilevato che il parere della commissione è il risultato di un’indagine
interdisciplinare (v. FF 1999 1772), emesso quindi dopo un esame del caso sotto
il profilo psichiatrico, criminologico e giuridico. In simili circostanze, seppur
l’autorità competente non sia vincolata dalla posizione della commissione,
difficilmente si scosterà dalla raccomandazione da questa espressa. Al detenuto
deve quindi essere riconosciuta la facoltà di far valere dei motivi di ricusa
nei confronti dei membri della commissione, analogamente a quanto avviene nei
confronti degli esperti” (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, p. 5 s., parzialmente
pubblicata in DTF 134 IV 289).
Il
Tribunale federale – in ragione della rilevanza del parere della Commissione
per la decisione del giudice dell’applicazione della pena – ha quindi
riconosciuto il diritto del condannato di ricusare tutti i suoi membri come
fossero esperti, ovvero periti. Attribuisce pertanto alla Commissione lo stato
di perito (cfr., in questo senso, BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit.,
n. 30 ad art. 62d CP), ancorché essa formalmente non abbia questa natura giuridica.
Il
carattere di perito della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi impone
quindi di adottare per l’emanazione del di lei preavviso le regole applicabili
per l’esecuzione di una perizia (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 30 ad
art. 62d CP), e segnatamente in materia di allestimento della perizia (cfr. decisione
8.10.2009
di questa Camera in re N.V., inc. __________).
Ora
– secondo dottrina e giurisprudenza (BSK Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 61
ad art. 56 CP, e riferimenti) – il perito, per la redazione del suo parere,
deve necessariamente intrattenere un contatto personale con il peritando nel
corso di uno o più colloqui per avere un’impressione la più autentica possibile
di quest’ultimo e quindi per garantire l’attendibilità del referto.
Attendibilità
che, evidentemente, deve valere anche per il preavviso della Commissione per
l’esame dei condannati pericolosi, chiamata a riferire sulla personalità del
condannato nei casi previsti dal diritto federale (art. 62d cpv. 2, 64b cpv. 2
e 75a cpv. 1 CP) [art. 344 cpv. 1 CPP]. Compito che può essere esaurientemente
adempiuto soltanto se la Commissione – il cui parere è “(…) il
risultato di un’indagine interdisciplinare (v. FF 1999 1772), emesso quindi
dopo un esame del caso sotto il profilo psichiatrico, criminologico e giuridico”
(decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, p. 6, parzialmente pubblicata in DTF
134.
IV 289) – sente il condannato personalmente, ovvero oralmente, per permetterle
di direttamente conoscere ed interpellare il detenuto e quindi pronunciarsi,
con cognizione di causa e compiutamente, su di lui e sulla sua pericolosità
pubblica. E’ infatti manifesto che una decisione fondata esclusivamente sugli
atti sia, per definizione, incompleta qualora ci si debba esprimere sulla
personalità di una persona, meglio definibile solo con un approccio diretto. Un
parere senza contatto personale è ipotizzabile, segnatamente, nel caso in cui
il condannato si opponga all’incontro con la Commissione, di modo che
quest’ultima può esprimersi anche senza colloquio con il detenuto ed il suo
esame personale.
Il
diritto di essere sentito del condannato davanti alla commissione composta di
rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità
di esecuzione e della psichiatria è peraltro esatto dalla dottrina (BSK
Strafrecht I – M. HEER, op. cit., n. 31 ad art. 62d CP) e dalla giurisprudenza [decisione
del Kantonsgericht Basel-Landschaft del 9.3.2005 (810/2004/333)].
3.4.3.3
Ora,
RI 1 – con scritto 21.7.2009 al giudice dell’applicazione della pena – aveva domandato
di essere sentito; quest’ultimo, interpellando la Commissione, aveva indicato
che il condannato aveva chiesto di essere ascoltato (scritto 30.7.2009, p. 2).
Aveva pertanto chiaramente manifestato la sua volontà di essere personalmente
sentito dalla Commissione.
Il
preavviso 5.10.2009 è tuttavia stato emanato senza che il ricorrente sia stato interrogato
dalla Commissione: in queste circostanze, in applicazione di quanto esposto al
considerando precedente, si deve constatare la violazione del diritto di essere
sentito davanti alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, che si
è espressa senza personale esame del detenuto.
Il
diritto di essere sentito di RI 1 non può, evidentemente, essere sanato dal
fatto che davanti al giudice dell’applicazione della pena e davanti a questa
Camera abbia potuto esprimersi: la Commissione, prima di emanare il suo
preavviso, deve infatti incontrare personalmente il qui ricorrente (BSK Strafrecht
I – M. HEER, op. cit., n. 32 ad art. 62d CP)
3.4.4
RI
1, sempre circa il preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi,
censura la mancata acquisizione agli atti dell’incarto del giudice
dell’applicazione della pena del verbale della seduta in cui la Commissione ha
discusso il caso: tale atto sarebbe necessario per sapere come la pensino i
singoli membri ed in particolare il rappresentante della psichiatria (il cui
contributo dovrebbe consistere in una vera e propria prognosi).
Ora,
il compito della Commissione consta nell’esprimersi sulla personalità del condannato
(art. 344 cpv. 1 CPP) con riferimento alla sua pericolosità pubblica (art. 75a
cpv. 1 CP), parere oggetto di indagine interdisciplinare da emanare – come esposto
– “(…) dopo un esame del caso sotto il profilo psichiatrico, criminologico e
giuridico” (decisione TF 6B_348/2008 del 29.8.2008, p. 6, parzialmente
pubblicata in DTF 134 IV 289). La Commissione deve quindi pronunciarsi dettagliatamente
sugli indicati tre aspetti, dopo avere sentito il detenuto ed avere esaminato
gli atti acquisiti all’incarto del giudice dell’applicazione della pena trasmessile.
Il
suo preavviso è pertanto il risultato di approfondito esame e l’espressione di
quanto discusso nel corso della seduta / delle sedute, per cui l’assunzione
agli atti dell’incarto del giudice dell’applicazione della pena del verbale
della riunione / delle riunioni appare manifestamente inutile. E’ peraltro la
Commissione in quanto tale (come si evince dagli art. 344 cpv. 1 CPP e 75a cpv.
1.
CP), autorità collegiale (art. 343 cpv. 2 CPP), che deve pronunciarsi con il
parere, non i singoli membri. Non c’è, in altre parole, un diritto del
condannato a conoscere possibili dissenting opinions dei membri che non
concordano con l’opinione maggioritaria espressa dalla Commissione (analogamente
a quanto del resto avviene per le sentenze emanate, per esempio, da questa
Camera: nei giudizi non sono riportate le opinioni dei membri che non convengono
con la maggioranza): determinante è solo il preavviso e non il contenuto del
verbale, semplice atto interno.
La
critica del qui ricorrente è di conseguenza ingiustificata.
4.
Il ricorrente ha sollevato, come esposto,
ulteriori censure. Il loro esame – stanti i motivi, di ordine formale, che
esigono l’annullamento della decisione 28.10.2009 del giudice dell’applicazione
della pena (inc. __________) – non si impone.
Gli
atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena affinché chieda
alla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi di esprimersi, dopo
avere sentito personalmente RI 1, sulla pericolosità pubblica di quest’ultimo.
Di seguito, si ripronuncerà sull’istanza di primo congedo presentata dal
ricorrente.
Il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della decisione 28.10.2009 [“Viene delegata alla Direzione
dello Stabilimento di esecuzione di __________ la competenza per la concessione
di Besuchsausgänge del massimo di 5 ore, nel rispetto del regolamento
ivi vigente, da effettuarsi nel raggio di __________, di comune accordo con il
terapeuta dott. __________. E’ escluso che RI 1 possa incontrare il fratello __________,
durante questi Besuchsausgänge” (p. 14, inc. __________)] non è stato
impugnato dal ricorrente e mantiene quindi piena validità.
5. RI
1 ribadisce che – sebbene ripetutamente
domandato – non esiste un piano di esecuzione della sanzione. Rileva che questa
Camera, nel giudizio 22.6.2009 (inc. __________), aveva preso posizione in
merito, ignorata dalle competenti autorità.
Questa
Camera si era in effetti pronunciata al proposito [“Il fatto che, oggi, ci sia agli atti un rapporto
peritale (che, come indicato, dovrà nondimeno essere completato)
rispettivamente che il ricorrente sia intenzionato a sottoporsi a terapia (come
raccomandato dal perito) permette invero di cominciare ad allestire il piano di
esecuzione della sanzione, che – a giudizio di questa Camera – non può (più)
essere procrastinato. La preparazione del piano costringerà infatti RI 1 a
concretamente pensare al suo futuro fuori dal carcere e quindi a confrontarlo
con potenziali situazioni di stress (ciò che permetterà alle competenti
autorità di ulteriormente valutare il pericolo di recidiva)” (decisione 22.6.2009, p. 13, inc. __________)]. Si invitano
nuovamente le competenti autorità a mettere in opera detto piano (eventualmente
sulla traccia del “Vollzugsbericht” 1.9.2009) rispettivamente a
debitamente spiegare perché esso non possa ancora essere realizzato.
6. Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1 ripetibili
ridotte.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 84 cpv. 6 CP,
339/340/341 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 28.10.2009 del giudice dell’applicazione della pena
Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. __________) è parzialmente annullata ai
sensi dei considerandi.
§§ Gli
atti sono ritornati al giudice dell’applicazione della pena, che – acquisito all’incarto
il preavviso della Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, emanato
dopo avere personalmente sentito RI 1 – si (ri)pronuncerà sull’istanza di primo
congedo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento), a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio
di diritto
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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