60.2009.413
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
25 novembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.413
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.413
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/13.10.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a prendere
visione della sentenza e del relativo verbale di dibattimento di cui
all’incarto penale __________;
premesso che la richiesta 12/13.10.2009 è
stata inviata alla Pretura penale, che in data 5/11.11.2009 l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera;
rilevato che anche la lettera 11/16.11.2009
inviata da IS 1 alla Pretura penale è stata trasmessa a questa Camera il
13/16.11.2009;
preso atto che non sono state chieste osservazioni
alle parti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia 8.5.2000
sporta da __________ a carico di __________, fratello del qui istante, per diverse
ipotesi di reato, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________),
sfociato dapprima del decreto di accusa 1.12.2004 emanato dal procuratore
pubblico Arturo Garzoni a carico di PI 2 (DA __________) e poi nella sentenza
di assoluzione 22.4.2009 della Pretura penale (inc. __________).
Nessuna
delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e
di revisione penale nei cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo
del giudizio: la sentenza è quindi divenuta definitiva.
Considerandi
2.
Con
istanza 4/7.5.2009 IS 1 aveva chiesto di poter visionare la sentenza 22.4.2009
e il relativo verbale di dibattimento, sostenendo di avere un interesse
giuridico legittimo.
A
suffragio della sua richiesta aveva esposto quanto segue:
"Come
risulta nella documentazione consegnata brevi manu il 22 aprile, il credito
vantato da __________ nei confronti di __________ venne a me ceduto. A questo
punto è per me fondamentale sapere se tale credito effettivamente esiste; e in
questo caso dovrei fare i passi necessari nei confronti di __________. Se per
contro dagli atti e dalla sentenza risultasse l’inesistenza di tale credito
sarei costretto a procedere civilmente e penalmente nei confronti di __________"
(istanza 5/7.5.2009).
L’istanza
era stata respinta con decisione del 27.5.2009 (inc. CRP __________).
3.
Con
la presente nuova istanza trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a
questa Camera, IS 1 chiede nuovamente di poter visionare gli atti del procedimento
penale __________, con la seguente conclusione:
“…
con riferimento al dispositivo della sentenza 22 aprile 2009, nella causa penale
contro PI 2, e segnatamente al punto in cui ordina “ il dissequestro
dell’originale della ricevuta denominata a titolo di mutuo (CHF 135.000.- a firma
__________); con riferimento altresì alla lettera dell’avvocato __________ di
cui allego copia,
Le
chiedo di comunicarmi il nome della persona a cui tale titolo é stato consegnato.
Le
rammento che sono il beneficiario di tale titolo come da cessione di cui allego
nuovamente copia.” (istanza
12/13.10.2009).
4.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
5.
Per i medesimi motivi indicati
nella precedente decisione del 27.5.2009 (inc. __________) la presente istanza
è respinta.
6.
La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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