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Decisione

60.2009.413

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

25 novembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.413

Data decisione, Autorità:

25.11.2009, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.413

Lugano

25 novembre

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/13.10.2009

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a prendere

visione della sentenza e del relativo verbale di dibattimento di cui

all’incarto penale __________;

premesso che la richiesta 12/13.10.2009 è

stata inviata alla Pretura penale, che in data 5/11.11.2009 l’ha trasmessa, per

competenza, a questa Camera;

rilevato che anche la lettera 11/16.11.2009

inviata da IS 1 alla Pretura penale è stata trasmessa a questa Camera il

13/16.11.2009;

preso atto che non sono state chieste osservazioni

alle parti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una denuncia 8.5.2000

sporta da __________ a carico di __________, fratello del qui istante, per diverse

ipotesi di reato, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________),

sfociato dapprima del decreto di accusa 1.12.2004 emanato dal procuratore

pubblico Arturo Garzoni a carico di PI 2 (DA __________) e poi nella sentenza

di assoluzione 22.4.2009 della Pretura penale (inc. __________).

Nessuna

delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e

di revisione penale nei cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo

del giudizio: la sentenza è quindi divenuta definitiva.

Considerandi

2.

Con

istanza 4/7.5.2009 IS 1 aveva chiesto di poter visionare la sentenza 22.4.2009

e il relativo verbale di dibattimento, sostenendo di avere un interesse

giuridico legittimo.

A

suffragio della sua richiesta aveva esposto quanto segue:

"Come

risulta nella documentazione consegnata brevi manu il 22 aprile, il credito

vantato da __________ nei confronti di __________ venne a me ceduto. A questo

punto è per me fondamentale sapere se tale credito effettivamente esiste; e in

questo caso dovrei fare i passi necessari nei confronti di __________. Se per

contro dagli atti e dalla sentenza risultasse l’inesistenza di tale credito

sarei costretto a procedere civilmente e penalmente nei confronti di __________"

(istanza 5/7.5.2009).

L’istanza

era stata respinta con decisione del 27.5.2009 (inc. CRP __________).

3.

Con

la presente nuova istanza trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a

questa Camera, IS 1 chiede nuovamente di poter visionare gli atti del procedimento

penale __________, con la seguente conclusione:

“…

con riferimento al dispositivo della sentenza 22 aprile 2009, nella causa penale

contro PI 2, e segnatamente al punto in cui ordina “ il dissequestro

dell’originale della ricevuta denominata a titolo di mutuo (CHF 135.000.- a firma

__________); con riferimento altresì alla lettera dell’avvocato __________ di

cui allego copia,

Le

chiedo di comunicarmi il nome della persona a cui tale titolo é stato consegnato.

Le

rammento che sono il beneficiario di tale titolo come da cessione di cui allego

nuovamente copia.” (istanza

12/13.10.2009).

4.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,

la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un

processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

5.

Per i medesimi motivi indicati

nella precedente decisione del 27.5.2009 (inc. __________) la presente istanza

è respinta.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--

(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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