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Decisione

60.2009.418

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

14 aprile 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'517.-- [di cui CHF 1'360.-- di onorario (4 ore

e 50 minuti a CHF 280.--/ora), CHF 50.-- di spese e CHF 107.-- di IVA (doc.

D)], ridotti a CHF 1'310.-- (doc. B), oltre interessi, nota inerente il periodo

15.10.2008 – 4.11.2008, ovvero precedente all’ammissione al beneficio del

gratuito patrocinio con effetto dal 5.11.2008 (inc. GIAR __________, AI 6)

[prestazioni – queste – che sono state tassate dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto il 6.11.2009, AI 13];

che

il caso – sebbene concernesse gravi ipotesi di reato: coazione sessuale e violenza

carnale – non ha esatto dal legale, come si evince dall’incarto MP __________,

alcun particolare intervento di fronte all’autorità inquirente, i cui atti – peraltro

– sono stati limitati;

che,

in queste circostanze, non si può ritenere che la fattispecie palesasse

particolari difficoltà di fatto e/o di diritto;

che

si giustifica pertanto applicare la tariffa di CHF 250.--/ora, che questa

Camera adotta pure dopo

l’abrogazione della TOA;

che

il dispendio orario pari a 4 ore e 50 minuti è adeguato ai fatti;

che,

in ragione delle prestazioni esposte nella nota, le spese vanno ridotte a CHF

25.-- (per telefoni, fotocopie e lettera);

che

gli oneri legali ammontano a CHF 1'327.10, di cui CHF 1'208.35 (4 ore e 50 minuti

a CHF 250.--/ora) di onorario, CHF 25.-- di spese e CHF 93.75 di IVA;

che

IS 1 postula tuttavia la somma di CHF 1'310.--, che può di conseguenza essergli

interamente rifusa;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione

in data 13.11.2009 della presente istanza;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che l’accusato prosciolto che postula il

risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il

nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale

annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di

patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di

risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta

dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante domanda CHF 38.40, oltre interessi, in

relazione alle trasferte __________ il giorno della traduzione forzata (17.10.2008)

[CHF 12.80] e __________ il giorno del secondo interrogatorio (19.11.2008) [CHF

25.60] (doc. E);

che vi è evidentemente un nesso di

causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi

confronti e le invocate poste del danno;

che

si giustifica di conseguenza riconoscere queste spese, ammesse in CHF 38.40,

come indicate, senza interessi essendo ritenuto il prezzo del biglietto

ferroviario valevole nel 2009;

che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP

si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

Considerandi

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto

morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un

procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei

loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

IS 1 postula la somma di CHF 500.--, oltre interessi;

che,

a suo dire, “la gravità delle accuse, la risonanza avuta (…) nel proprio ambiente,

con gli scherni da parte dei colleghi di lavoro della presunta vittima e i

messaggi SMS delle ex amiche, così come la traduzione forzata, la perquisizione

e il sequestro, giustificherebbero la richiesta di un’indennità per torto

morale” (istanza di indennità 13/16.11.2009, p. 4);

che

le imputazioni erano indubbiamente gravi ed infamanti;

che

dagli atti risulta che il 17.10.2008 la polizia si è presentata al domicilio

dell’istante con un ordine di comparizione forzata e con un ordine di

perquisizione e sequestro, che è stato interrogato quel giorno (ore 9.40 – ore

13.

) e, di seguito, il 19.11.2008 (ore 8.35 – ore 12.20) e che il 19.2.2009

ed il 3.4.2009 si è recato in polizia per ritirare il materiale oggetto di

sequestro (AI 11);

che

gli atti di inchiesta nei suoi confronti – che non è stato oggetto di una

misura di privazione della libertà – sono quindi stati limitati;

che,

inevitabilmente, le indagini hanno tuttavia dovuto coinvolgere anche terze persone,

conoscenti e/o amici del qui istante, che pertanto sono venuti a sapere del

procedimento penale a suo carico;

che,

per il resto, esso non ha avuto alcuna particolare risonanza;

che

l’istante non invoca un nocumento alla sua integrità fisica / psichica e,

tantomeno, presenta un certificato attestante una specifica sofferenza fisica o

psichica riconducibile al procedimento penale o comprova in altro modo un

asserito pregiudizio;

che,

in considerazione delle accuse comunque molto gravi, a titolo di torto morale è

ammesso l’importo di CHF 500.--, oltre interessi dal 13.11.2009, ovvero dalla

prima interpellazione agli atti, somma che tiene conto degli inconvenienti

legati ad un procedimento penale (interrogatori, ecc.) e della soddisfazione

personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era

ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 1.9.2009 (NLP __________)

e dalla presente decisione;

che

protesta le ripetibili;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato – va pertanto ammessa una somma di CHF 400.--, comprendente

onorario, spese ed IVA;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo

di CHF 2'248.40, di cui CHF 1'310.--, oltre interessi, per spese legali, CHF 38.40

per danno materiale, CHF 500.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 400.--

per ripetibili;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di non luogo a procedere 1.9.2009 emanato dal procuratore pubblico

Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'248.40,

oltre interessi del 5% dal 13.11.2009 su CHF 1'810.--.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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