60.2009.418
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
14 aprile 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2009.418
Data decisione, Autorità:
14.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.418
Lugano
14 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/16.11.2009
presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo
a procedere 1.9.2009 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 18/19.11.2009 del
magistrato inquirente – che, comunicando di non avere particolari osservazioni,
ha evidenziato che il giudice dell’istruzione e dell’arresto aveva già tassato
la nota di onorario – e 23/25.11.2009 della Divisione della giustizia – che, in
generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare,
ha rilevato che questa Camera riconosceva una tariffa di CHF 250.--/ora –;
preso atto che, su richiesta 25.11.2009 di
questa Camera, il 26/30.11.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e
le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da
assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 15.10.2008 __________, __________, ha denunciato IS 1, __________, per
coazione sessuale e violenza carnale in relazione a quanto asseritamente occorso
nell’estate 2008 al di lui domicilio (AI 11);
che
con decisione 1.9.2009 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
in capo al procedimento penale per insufficienza di prove (NLP __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'848.40,
oltre interessi, di cui CHF 1'310.-- per spese legali, CHF 38.40 per danno
materiale e CHF 500.-- per torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti
e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della
libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad
art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo
a procedere (NLP __________);
che
nei confronti di IS 1 non è quindi stata promossa l’accusa;
che
con decisione 10.11.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula
Züblin ha ammesso il qui istante al beneficio del gratuito patrocinio ritenuto,
tra l’altro, che “(…), in considerazione della tipologia di reati, sono date
le condizioni che rendono necessaria l’assistenza di un legale; (…)” (inc.
GIAR __________, AI 6);
che
IS 1 deve pertanto essere considerato accusato a’ sensi dell’art. 317
CPP anche se nei suoi confronti – formalmente – non è stata promossa l’accusa
giusta l’art. 188 CPP;
che
ha quindi diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 1'517.-- [di cui CHF 1'360.-- di onorario (4 ore
e 50 minuti a CHF 280.--/ora), CHF 50.-- di spese e CHF 107.-- di IVA (doc.
D)], ridotti a CHF 1'310.-- (doc. B), oltre interessi, nota inerente il periodo
15.10.2008 – 4.11.2008, ovvero precedente all’ammissione al beneficio del
gratuito patrocinio con effetto dal 5.11.2008 (inc. GIAR __________, AI 6)
[prestazioni – queste – che sono state tassate dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto il 6.11.2009, AI 13];
che
il caso – sebbene concernesse gravi ipotesi di reato: coazione sessuale e violenza
carnale – non ha esatto dal legale, come si evince dall’incarto MP __________,
alcun particolare intervento di fronte all’autorità inquirente, i cui atti – peraltro
– sono stati limitati;
che,
in queste circostanze, non si può ritenere che la fattispecie palesasse
particolari difficoltà di fatto e/o di diritto;
che
si giustifica pertanto applicare la tariffa di CHF 250.--/ora, che questa
Camera adotta pure dopo
l’abrogazione della TOA;
che
il dispendio orario pari a 4 ore e 50 minuti è adeguato ai fatti;
che,
in ragione delle prestazioni esposte nella nota, le spese vanno ridotte a CHF
25.-- (per telefoni, fotocopie e lettera);
che
gli oneri legali ammontano a CHF 1'327.10, di cui CHF 1'208.35 (4 ore e 50 minuti
a CHF 250.--/ora) di onorario, CHF 25.-- di spese e CHF 93.75 di IVA;
che
IS 1 postula tuttavia la somma di CHF 1'310.--, che può di conseguenza essergli
interamente rifusa;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione
in data 13.11.2009 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che l’accusato prosciolto che postula il
risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il
nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di
patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di
risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta
dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante domanda CHF 38.40, oltre interessi, in
relazione alle trasferte __________ il giorno della traduzione forzata (17.10.2008)
[CHF 12.80] e __________ il giorno del secondo interrogatorio (19.11.2008) [CHF
25.60] (doc. E);
che vi è evidentemente un nesso di
causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi
confronti e le invocate poste del danno;
che
si giustifica di conseguenza riconoscere queste spese, ammesse in CHF 38.40,
come indicate, senza interessi essendo ritenuto il prezzo del biglietto
ferroviario valevole nel 2009;
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP
si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
Considerandi
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
IS 1 postula la somma di CHF 500.--, oltre interessi;
che,
a suo dire, “la gravità delle accuse, la risonanza avuta (…) nel proprio ambiente,
con gli scherni da parte dei colleghi di lavoro della presunta vittima e i
messaggi SMS delle ex amiche, così come la traduzione forzata, la perquisizione
e il sequestro, giustificherebbero la richiesta di un’indennità per torto
morale” (istanza di indennità 13/16.11.2009, p. 4);
che
le imputazioni erano indubbiamente gravi ed infamanti;
che
dagli atti risulta che il 17.10.2008 la polizia si è presentata al domicilio
dell’istante con un ordine di comparizione forzata e con un ordine di
perquisizione e sequestro, che è stato interrogato quel giorno (ore 9.40 – ore
13.
) e, di seguito, il 19.11.2008 (ore 8.35 – ore 12.20) e che il 19.2.2009
ed il 3.4.2009 si è recato in polizia per ritirare il materiale oggetto di
sequestro (AI 11);
che
gli atti di inchiesta nei suoi confronti – che non è stato oggetto di una
misura di privazione della libertà – sono quindi stati limitati;
che,
inevitabilmente, le indagini hanno tuttavia dovuto coinvolgere anche terze persone,
conoscenti e/o amici del qui istante, che pertanto sono venuti a sapere del
procedimento penale a suo carico;
che,
per il resto, esso non ha avuto alcuna particolare risonanza;
che
l’istante non invoca un nocumento alla sua integrità fisica / psichica e,
tantomeno, presenta un certificato attestante una specifica sofferenza fisica o
psichica riconducibile al procedimento penale o comprova in altro modo un
asserito pregiudizio;
che,
in considerazione delle accuse comunque molto gravi, a titolo di torto morale è
ammesso l’importo di CHF 500.--, oltre interessi dal 13.11.2009, ovvero dalla
prima interpellazione agli atti, somma che tiene conto degli inconvenienti
legati ad un procedimento penale (interrogatori, ecc.) e della soddisfazione
personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era
ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 1.9.2009 (NLP __________)
e dalla presente decisione;
che
protesta le ripetibili;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato – va pertanto ammessa una somma di CHF 400.--, comprendente
onorario, spese ed IVA;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo
di CHF 2'248.40, di cui CHF 1'310.--, oltre interessi, per spese legali, CHF 38.40
per danno materiale, CHF 500.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 400.--
per ripetibili;
che
non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di non luogo a procedere 1.9.2009 emanato dal procuratore pubblico
Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'248.40,
oltre interessi del 5% dal 13.11.2009 su CHF 1'810.--.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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