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Decisione

60.2009.423

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi di colpevolezza. pericolo di fuga. proporzionalità

25 novembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,

di un pericolo di fuga.

7. Il

pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è

connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello

di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al

procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

In base agli

elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha

evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella

prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare.

In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero

per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da

sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo

astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere

evitato con misure meno incisive.

8. Nel

Considerandi

presente caso il pericolo di fuga è chiaramente dato, in considerazione della situazione

personale di CO 1: si tratta di un cittadino __________, residente in __________,

senza autorizzazione a risiedere in Svizzera e senza legami di rilievo con il nostro

paese (cfr. curriculum nel verbale del 10.7.2009, 2.1., p. 1/2).

9.

La

carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri

indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

10.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere

preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale

in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova

di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione

l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in

particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11.

Nel presente caso, nell’ottica della

proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di cinque

giorni ed il periodo di detenzione preventiva non supera e non si avvicina alla durata della pena privativa della

libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito in caso di condanna.

Circa la conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è stato eccepito.

12.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino all’11.1.2010, rispettivamente fino alla conclusione del dibattimento.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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