60.2009.423
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi di colpevolezza. pericolo di fuga. proporzionalità
25 novembre 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2009.423
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi di colpevolezza. pericolo di fuga. proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.423
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.11.2009
presentata dal
IS 1, ,
tendente ad ottenere la
proroga del carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: lic.
iur. __________, Studio legale __________, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
visto il preavviso favorevole 24/25.11.2009 del procuratore pubblico Mario Branda;
preso atto che l'interessato non ha
osservazioni da formulare, come comunicato con lettera 19/20.11.2009 del
patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1, in
detenzione preventiva dal 7.4.2009, il procuratore pubblico ha emanato il 5.11.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per infrazione aggravata
alla LStup.
Il pubblico
dibattimento é stato aggiornato all’11.1.2010, con continuazione nei giorni successivi.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino all’11.1.2010, rispettivamente fino alla fine del
dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati
tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la
situazione del presidente della Corte (come esposto nell’istanza), la situazione
del Tribunale penale cantonale, il periodo natalizio poco propizio
all’aggiornamento di dibattimento davanti ad una Corte delle assise criminali.
5. Nel
presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico
di CO 1, in considerazione anzitutto dello stupefacente sequestratogli, nonché
dei differenti indizi contestatigli nel corso dell’inchiesta (in particolare
nel verbale 10.7.2009, verbale 2.1., e meglio da p. 4 in avanti).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,
di un pericolo di fuga.
7. Il
pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è
connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello
di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al
procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
In base agli
elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha
evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella
prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare.
In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero
per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da
sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo
astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere
evitato con misure meno incisive.
8. Nel
Considerandi
presente caso il pericolo di fuga è chiaramente dato, in considerazione della situazione
personale di CO 1: si tratta di un cittadino __________, residente in __________,
senza autorizzazione a risiedere in Svizzera e senza legami di rilievo con il nostro
paese (cfr. curriculum nel verbale del 10.7.2009, 2.1., p. 1/2).
9.
La
carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri
indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
10.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere
preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale
in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova
di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione
l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in
particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11.
Nel presente caso, nell’ottica della
proporzionalità, occorre considerare che la protrazione richiesta è di cinque
giorni ed il periodo di detenzione preventiva non supera e non si avvicina alla durata della pena privativa della
libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito in caso di condanna.
Circa la conduzione dell’inchiesta, nulla di negativo è stato eccepito.
12.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino all’11.1.2010, rispettivamente fino alla conclusione del dibattimento.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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