60.2009.425
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
25 novembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.425
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.425
Lugano
25 novembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.10/19.11.2009
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia
degli atti di un procedimento in cui è stato parte;
premesso che la richiesta è stata spedita
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 18/19.11.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia per truffa presentata in data 13/14.9.2006, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), chiuso da un
decreto di non luogo a procedere del 18.9.2006.
2. Con
la presente richiesta, l’istante chiede i documenti contenuti nell’incarto: si
tratta di quelli allegati allo scritto di denuncia.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciante) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante: non emergono contrari
interessi di terzi.
6. L’istanza
è accolta. Fotocopia degli atti allegati alla denuncia 13/14.9.2006 è trasmessa
in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7. Considerato
come si tratti di pochi atti di cui è chiesta la restituzione, si rinuncia alla
tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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