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Decisione

60.2009.427

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto

20 aprile 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto,

segnatamente a sapere se il diritto valga soltanto in caso di totale

proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento (N. SALVIONI, Codice

di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 503 ss.);

che

l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero

esplicitamente che l’imputato ha diritto ad un’indennità per danni materiali e

morali se è stato pienamente o anche soltanto parzialmente assolto (messaggio

del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006 p. 1231; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurigo / San Gallo 2009, n. 1

ss. ad art. 429 CPP; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo / S. Gallo 2009, n. 1802 ss.);

che

nell’ambito della revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato

prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il legislatore cantonale – pur

consapevole della regolamentazione in materia di indennità prevista dal CPP-CH

– ha rinunciato a specificare questo aspetto (messaggio n. 5749 del 25.1.2006,

ad art. 317 CPP; rapporto sul messaggio del 7.6.2006, ad art. 317 CPP);

che,

nella propria giurisprudenza, questa Camera riconosce, di principio,

un’indennità per ingiusto procedimento unicamente in presenza di un proscioglimento

pieno dell’accusato;

che

reputa nondimeno prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP anche l’accusato

soltanto parzialmente assolto, ovvero prosciolto da imputazioni indipendenti da

quelle che hanno portato alla sua condanna, riconducibili a reati e/o a fatti

del tutto diversi;

che

l’art. 317 CPP non è di conseguenza applicabile ai casi in cui le accuse che

hanno portato alla condanna e quelle che hanno indotto ad un proscioglimento

sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti;

che,

in un caso concernente un incidente della circolazione, questa Camera – ritenuto

che l’accusato M.S. era stato condannato per infrazione alle norme della circolazione

e prosciolto per circolazione in stato di ebrietà – ha reputato l’istante M.S.

non prosciolto giusta l’art. 317 CPP poiché le imputazioni erano riferite al

medesimo fatto o complesso di fatti e siccome almeno una delle accuse era stata

accertata ed aveva portato alla condanna [decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc.

60.2004.305)];

che

il Tribunale federale – respingendo, per quanto ammissibile, il ricorso di M.S.

contro il citato giudizio – ha ritenuto che questa Camera non fosse incorsa in

arbitrio ammettendo una stretta connessione tra il reato oggetto di condanna e

quello oggetto di proscioglimento, per cui il rifiuto di considerare il

ricorrente “prosciolto” a’ sensi dell’art. 317 CPP non era

manifestamente insostenibile, non essendo al proposito sufficiente il fatto che

la condanna inflitta fosse stata per finire inferiore alla pena proposta dal

procuratore pubblico (decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006);

Considerandi

che

l’Alta Corte, nella predetta sentenza, si è confrontata con il suo precedente

giudizio 1P.353/2004 del 25.2.2005 (noto al legale del qui istante) prolato in

relazione alla decisione 12.5.2004 di questa Camera in re I.F. (inc.

60.2003

): nel citato giudizio il Tribunale federale ha ritenuto arbitrario

negare di principio l’indennità giusta l’art. 317 CPP ad un imputato condannato

per infrazione alle norme della circolazione, ma prosciolto dall’accusa di

guida in stato di ebrietà, dopo che – riguardo a quest’ultimo reato – gli era

stata prospettata con il giudizio di condanna di primo grado una nuova

fattispecie non contemplata nel decreto di accusa e non strettamente connessa

con i fatti inizialmente perseguiti; la guida in stato di ebrietà era infatti

stata di per sé confermata dal primo giudice di merito, che tuttavia aveva

ritenuto che essa non fosse stata commessa contestualmente alla perdita di

padronanza del veicolo, come risultava dal decreto di accusa, bensì in altre circostanze

di tempo e di luogo;

che

l’istante sostiene che “in data 1 dicembre 2008 (…) ha formulato opposizione

al decreto di accusa citato (…), e successivamente, durante il dibattimento 8

settembre 2009 (…), ha specificato che quest’ultima era stata interposta

limitatamente ai reati di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1

LCStr), elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art.

91a cpv. 1 LCStr) e inosservanza dei doveri in caso d’infortunio (art. 92 cpv.

1.

LCStr)” (istanza di indennità 20/23.11.2009, p. 2) e che “(…) è stato

prosciolto da tutte le imputazioni cui era stata fatta opposizione, per cui ha

diritto al risarcimento ex art. 317 e segg. CPPT” (istanza di indennità

20/23.11.2009, p. 4);

che

la sentenza 8.9.2009 concerne anche il reato di infrazione alle norme della

circolazione, oggetto di decisione da parte del giudice della Pretura penale, come

ben si evince a p. 4 del giudizio [“(…) dichiara IS 1 autore colpevole di:

infrazione alle norme della circolazione, (…)” (inc. __________)] (cfr.

anche i quesiti posti a p. 3 della medesima decisione);

che

comunque, anche volendo seguire l’opinione dell’istante secondo cui

l’opposizione al decreto di accusa non riguardava il reato di infrazione alle

norme della circolazione, si deve ritenere che IS 1 è in ogni caso stato

condannato per tale reato [posto che, nell’ipotesi in cui non avesse fatto

opposizione per detta imputazione, il decreto di accusa 17.11.2008 (DA __________)

sarebbe cresciuto in giudicato relativamente ad essa];

che

le imputazioni di cui al citato decreto di accusa 17.11.2008 erano relative –

tutte – al medesimo fatto, ovvero all’incidente della circolazione stradale

avvenuto ad __________ l’__________, e riguardavano reati in materia di

circolazione stradale, che sarebbero stati commessi nella stessa circostanza di

luogo e di tempo;

che

– in considerazione della giurisprudenza ed in particolare dei citati giudizi

di questa Camera [decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc. 60.2004.305)] e

dell’Alta Corte (decisione 1P.35/2006 del 7.3.2006) – IS 1, in relazione alla

sentenza 8.9.2009 del giudice della Pretura penale (inc. __________), non può essere

reputato accusato prosciolto giusta l’art. 317 CPP;

che l’istanza

è respinta;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 450.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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