60.2009.430
Istanza di ispezione degli atti
22 gennaio 2010Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.430
Data decisione, Autorità:
22.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.430
Lugano
22 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/24.11.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale riferito ad un richiedente la nazionalità svizzera;
premesso che la richiesta è stata
erroneamente inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a
questa Camera con scritto 23/24.11.2009;
richiamate le osservazioni 27/30.11.2009
del procuratore pubblico Mario Branda mediante le quali preavvisa
favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 1/3.12.2009 di PI
2 mediante le quali si dichiara d’accordo all’accesso richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
A seguito di un
esposto verbale del 26.3.2002, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). L’incarto è stato trasmesso per trattazione
alla polizia cantonale in data 5.6.2002. Il Ministero pubblico ha sollecitato
in due occasioni (in data 1.12.2003 e 5.12.2005) informazioni circa lo stadio
dell’inchiesta. Con decisione 7.9.2007, il Ministero pubblico ha emanato un decreto
di non luogo a procedere (NLP __________ per intervenuta prescrizione. L’informazione
è stata data anche all’Ufficio di vigilanza sullo stato civile in data
10.3.2008.
2.
Con la presente
istanza, il presidente della IS 1 del Gran Consiglio chiede di poter avere accesso
agli atti del procedimento, onde poter valutare il grado di integrazione di PI
2, richiedente la nazionalità svizzera. Il procuratore pubblico e l’interessato
hanno entrambi preavvisato favorevolmente la richiesta.
3.
L’art. 27 CPP in
vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP,
con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.
Nel presente caso,
considerato il consenso in particolare espresso da PI 2 all’accesso agli atti
richiesto, questa Camera può ammettere e non deve approfondire più di tanto
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come fatto in precedenti decisioni
relative a pratiche di naturalizzazione.
5.
L’istanza è accolta.
Un membro o un rappresentante della IS 1 potrà pertanto visionare gli atti
presso la cancelleria di questa Camera, previo contatto telefonico per
concordare la data e l’ora.
6.
Considerata la
funzione della __________ istante non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster