60.2009.431
Istanza di ispezione degli atti. Accusato quale istante
23 dicembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.431
Data decisione, Autorità:
23.12.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.431
Lugano
23 dicembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14.10./3.11.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente a ottenere visione degli atti di alcuni
procedimenti penali aperti a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data
23/24.11.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico dell’istante, il
Ministero pubblico ha aperto nel 1996 un procedimento penale sfociato nel
decreto d’accusa 21.4.1997 per titolo di violazione della legge federale sulla
dimora e il domicilio degli stranieri (DAP __________), nel 2004 un procedimento
penale sfociato nel decreto d'accusa 17.1.2005 per titolo di vie di fatto (DA __________)
e nel 2007 un procedimento penale sfociato nel decreto d'accusa 3.10.2007 per
titolo di incendio colposo (DA __________).
2. Con
la presente istanza il patrocinatore di IS 1 chiede l’accesso agli atti degli
incarti penali sopraindicati.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale accusata) nei procedimenti
nel frattempo terminati, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio
CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori
preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nel
presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi
di terzi.
6. L’istanza
è accolta. Gli incarti saranno consultabili presso la cancelleria di questa
Camera, previo accordo su data ed ora.
7. La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi
le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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