60.2009.432
Istanza di ispezione degli atti. Abuso di carta di credito
23 dicembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.432
Data decisione, Autorità:
23.12.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Abuso di carta di credito
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.432
Lugano
23 dicembre 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12.11.2009 presentata
da
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia
relativo ad un abuso di carta di credito;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data
23/24.11.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.PI 2, in data 5.11.2009 ha sporto denuncia penale
contro ignoti per titolo di furto ed abuso di un impianto per l'elaborazione di
dati. Quest'ultima ha affermato che in data 17.10.2009, mentre si trovava in un
grande magazzino, ignoti le avrebbero sottratto dalla sua borsetta ed a sua
insaputa, il suo portamonete che conteneva, fra l'altro, una carta di credito __________.
PI 2 contesta in particolare, per quanto qui ci interessa, tre prelevamenti avvenuti,
quello stesso giorno, a __________ e a __________ presso un apparecchio
Bancomat, per un totale di EUR 600.--, pari a CHF 920.25. Da qui l'apertura del
procedimento penale di cui all'inc. MP __________.
2.Con la presente istanza la IS 1 chiede di poter avere
copia del rapporto di polizia in merito alla denuncia sopraindicata. Il procuratore
pubblico, con scritto 23/24.11.2009, ha preavvisato favorevolmente la
richiesta.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Divenendo queste situazioni sempre più frequenti,
questa Camera, in data 27.11.2009 (inc. CRP __________), ha emanato una
decisione di principio in merito ad una fattispecie simile.
In caso infatti di
dichiarazioni di sinistri in relazione ad abusi di carte di credito (o altre
carte simili), a seguito di clonazione, sottrazione o di altre eventuali
utilizzazioni improprie, occorre ammettere che l'istituto che gestisce il conto
in relazione al quale è stata emessa la carta, ha un interesse legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP ad ottenere copia almeno della denuncia, dell'eventuale decisione
finale, così come degli atti dell'eventuale procedimento, e ciò per un verso
per facilitare la liquidazione e l'eventuale risarcimento del sinistro, e per
altro verso per adottare eventualmente le misure preventive atte a scongiurare
questo genere di pregiudizi. Pertanto, in questa situazione il Ministero
pubblico potrà direttamente trasmettere gli atti pertinenti, senza più dover ricorrere
alla procedura di cui all'art. 27 CPP.
5.L'istanza è accolta. Alla IS 1, verrà pertanto
inviato, in allegato alla presente decisione, copia del rapporto d'inchiesta di
polizia giudiziaria 5.11.2009.
6.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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