60.2009.433
Istanza di ispezione degli atti
22 gennaio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.433
Data decisione, Autorità:
22.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.433
Lugano
22 gennaio 2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.11.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
dei procedimenti penali a suo carico nel frattempo conclusisi;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 23/24.11.2009;
ritenuto che con scritto 24.11.2009 questa Camera
ha chiesto al patrocinatore dell’istante la produzione della procura;
preso atto dello scritto 16.12.2009
mediante il quale è stata trasmessa la procura;
richiamate le osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico del qui istante il Ministero pubblico ha
condotto cinque procedimenti penali, conclusisi con altrettanti decreti
d’accusa, datati 28.1.2008 (DAP ), 12.9.2005 (DA ), 30.1.2006 (DA ), 13.11.2006
(DA ) e 27.2.2008 (DA ).
2.Con la presente richiesta, il patrocinatore
dell’istante chiede di avere accesso agli atti di questi procedimenti.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale accusato) nei procedimenti nel frattempo terminati, deve seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante,
e non emergono contrari interessi di terzi.
6.L’istanza è accolta. Gli incarti saranno esaminabili
presso la cancelleria di questa Camera, previo accordo su data ed ora.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 180.--
(centoottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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