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Decisione

60.2009.434

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale

21 aprile 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

01.07.2008 presso la __________ SA di __________. (…) con il proseguo degli accertamenti,

gli indizi che avevano giustificato l'arresto di IS 1, venivano meno. In

particolare la ricerca volta a stabilire se altre persone che potevano venire

in considerazione per i connotati dell'autore e per il possesso di un'auto

simile a quella vista dal teste (…), davano risultati positivi. Veniva accertato

che un ex dipendente del cantiere __________, identificato in __________, (…),

aveva connotati simili a quelli descritti dalla vittima e possedeva anche

un'auto __________ grigia caravan come quella dell'autore della rapina. (…) che

__________ è stato arrestato il 14.07.2008. Dopo diversi verbali di

interrogatorio e a fronte di riscontri oggettivi, ha ammesso di essere, tra

l'altro, l'autore della rapina commessa il 07.07.2008 al __________ di __________

(…). che sulla base delle suddette inoppugnabili risultanze, ne discende come

il procedimento penale aperto nei confronti di IS 1 debba essere abbandonato

essendo risultato totalmente estraneo ai fatti" (decreto d'abbandono

25.11.2008, p. 2, ABB __________);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in ragione del procedimento penale, l’importo di CHF

13'084.90, di cui CHF 7'484.90 per le spese legali e CHF 5'600.-- per il torto

morale ["(…) di fr. 200.- per ogni giornata di detenzione subita, vale

a dire di fr. 600.-, oltre ad un importo quantificabile da fr. 3'000.- a fr.

5'000.- a titolo di riparazione del torto morale (…)" (istanza di indennità

24/25.11.2009, p. 12)];

che

giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale

o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo

a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle

spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione

del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale

suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 109 n. 1 ss.);

che

con decisione 8.7.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha designato

l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di IS 1 (AI 5, inc. MP __________);

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di

ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario al principio

regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione

che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario

dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando

3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

d’ufficio di CHF 7'484.90 [di cui CHF 6'437.50 di onorario (25 ore e 45 minuti

a CHF 250.--/ora), CHF 463.-- di spese, CHF 524.40 di IVA e 60.-- per "bollette

giudiziarie" (doc. U)];

che

la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai suddetti principi;

che

invece il dispendio orario indicato per l'allestimento della presente istanza

di indennità (690 minuti pari a 11 ore e 30 minuti) - che non presentava sia

dal profilo giuridico sia da quello fattuale difficoltà particolari - appare

eccessivo;

che

in merito l'onere lavorativo può comunque essere considerato limitato dal momento

che il legale conosceva la fattispecie;

che

inoltre la nota professionale indica quale onorario "fattura min

10" e "invio istanza di indennità a CRP min 30":

queste incombenze potevano tuttavia essere effettuate dal segretariato, i cui

costi rimangono a carico del legale;

che

tutto ciò considerato viene quindi riconosciuto un onorario pari a 16 ore e 35

minuti a CHF 250.-- /ora, per complessivi CHF 4'145.80, di cui 160 minuti (come

esposto) inerenti le telefonate con il cliente/il fratello/il Ministero

pubblico/la banca/i giornalisti/la Polizia, 240 minuti (come esposto) inerenti

gli interrogatori dell'8.7.2008 e del 9.7.2008, 200 minuti (come esposto) per

gli incontri con il cliente/la moglie/il fratello, 155 minuti (come esposto)

per l'esame degli atti, 60 minuti (come esposto) per gli scritti al cliente/al

Ministero pubblico e 180 minuti per l'istanza di indennità;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese di CHF 463.--;

che

l'IVA ammonta a CHF 350.25;

che

va inoltre aggiunto l'importo di CHF 60.-- "Ministero pubblico x fotocopie

incarto";

che

interessi di mora non sono stati protestati;

che

a IS 1 va di conseguenza rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF

5'019.05;

Considerandi

che l’indennità

prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato

prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.

60.2001

);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 5'600.-- quale torto morale, di cui CHF 600.-- (CHF

200.

--/giorno) per i 3 giorni di detenzione ingiustamente sofferti e CHF

5'000.-- per l’ulteriore pregiudizio patito;

che

IS 1 è stato arrestato il 7.7.2008 (AI 2) ed è stato scarcerato il 9.7.2008 (AI

12);

che per i 3 giorni di carcerazione va

quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 600.--;

che

occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della

personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto

dal qui istante;

che

l'istante afferma di aver subito una grave lesione della sfera privata "(…)

tenuto conto delle ripercussioni che l'arresto ha avuto sull'accusato come

anche sulla sua situazione fisica, psichica, sociale e familiare e ciò pure

ritenuto come lo stesso era del tutto estraneo alla rapina, grave reato, per il

quale è stato a torto accusato, arrestato e detenuto (…)" (istanza

24/25.11.2009, p. 8);

che

IS 1 sostiene di aver subito, cosciente della propria assoluta innocenza, "(…)

gli epiteti dei poliziotti, la perquisizione nella sua camera e sui suoi

effetti personali, il sequestro del proprio cellulare oltre che della somma in

contante di cui disponeva (…), è stato costretto a spogliarsi per due volte,

(…), ha subito un'ingiustificata prova tossicologica delle urine poiché

ingiustamente sospettato di uso di stupefacenti, un trasporto dalla centrale di

polizia di __________ al carcere la Farera ammanettato ed è stato sottoposto a

numerosi interrogatori (…)" (istanza 24/25.11.2009, p. 8 s.);

che

egli dichiara inoltre come l'arresto "(…) ha avuto ampio eco nei

massmedia con articoli di giornale e notizie su svariati siti informativi

internet e organi di informazione televisivi e radiofonici (…). La presenza dei

poliziotti al villaggio __________ a scopo di indagine e dove è pure avvenuto

l'arresto davanti ai colleghi di lavoro hanno scalfito la [sua] ottima

reputazione e la [sua] credibilità (…). La notizia del [suo]

arresto per rapina a mano armata, si è presto sparsa a macchia d'olio in tutto

il villaggio dell'__________ e oltre, come anche in __________, luogo di residenza

di molti lavoratori colleghi o conoscenti dell'arrestato (…)" (istanza

24/25.11.2009, p. 8);

che

inoltre egli afferma di aver avuto dei problemi di tipo psico-fisico dopo il

suo arresto, cadendo in uno stato di "sindrome ansioso depressiva con

somatizzazioni varie e turbe del sonno con necessità di terapia medica

successiva a trauma psicologico (…)" ciò che risulterebbe chiaramente

dal certificato medico del dr. med. __________ (cfr. istanza 24/25.11.2009, p.

8; doc. M, doc. O, doc. R);

che

anche sua moglie "(…) a seguito delle drammatiche vicende descritte, ha

subito un nefasto contraccolpo e trauma sul proprio stato di salute

psico-fisico (…)" come provano i certificati medici prodotti (cfr.

istanza 24/25.11.2009, p. 10; doc. N, doc. Q);

che non vi è dubbio che

all'istante siano state rivolte delle accuse gravi che hanno avuto delle

ripercussioni a livello personale, e non solo;

che, in siffatte circostanze,

a giudizio di questa Camera, egli ha subito una violazione della personalità di

una certa gravità;

che,

tutto ciò considerato, a titolo di torto morale è di conseguenza riconosciuto

l’importo complessivo di CHF 2'600.--, cifra che tiene conto degli

inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori, ecc.) e della

soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale era

ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 25.11.2008 (ABB __________)

e da questo giudizio;

che

gli interessi non sono stati protestati;

che

a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo

di CHF 7'619.05, di cui CHF 5'019.05 per spese legali e CHF 2'600.-- per torto

morale;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 800.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 350.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 25.11.2008 del procuratore pubblico Rosa Item (ABB __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'619.05.

2. La

tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

800.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF

350.--.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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