60.2009.434
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale
21 aprile 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2009.434
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.434
Lugano
21 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/25.11.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
25.11.2008 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item (ABB __________),
un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 27/30.11.2009 del
procuratore pubblico, che si rimette al giudizio di questa Camera, e
2/4.12.2009 della Divisione della giustizia, che rimanda alle osservazioni del
Ministero pubblico;
rilevato che IS 1, interpellato da questa
Camera, con scritto 26/27.11.2009 ha affermato che "(…) le spese di
patrocinio e le altre poste di danno fatte valere non sono state coperte,
anticipate o garantite da nessuna assicurazione e neppure da terzi (…)";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 7.7.2008 IS 1 è stato
arrestato con l'accusa di rapina per avere "(…) a __________ il __________
presso il negozio __________ previa minaccia, a mano di un taglierino, costretto
l'impiegata del negozio (…) a consegnargli fr. 420.00 in denaro (…)" (AI 1, inc. MP __________);
che il provvedimento è stato
confermato il giorno successivo dal giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà per l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di
bisogni dell'istruzione (AI 4, inc. MP __________);
che l'accusato è stato
scarcerato il 9.7.2008 (AI 12, inc. MP __________);
che con decreto 25.11.2008 il
procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale in quanto "(…)
fatti analoghi alla rapina commessa al __________ di __________ risultavano essere
stati commessi da ignoto autore, avente connotati simili all'autore della
rapina al __________, con le stesse modalità operative in particolare a mano di
un taglierino/cacciavite, rispettivamente il 30.06.2008 a __________ (…) ed il
Fatti
01.07.2008 presso la __________ SA di __________. (…) con il proseguo degli accertamenti,
gli indizi che avevano giustificato l'arresto di IS 1, venivano meno. In
particolare la ricerca volta a stabilire se altre persone che potevano venire
in considerazione per i connotati dell'autore e per il possesso di un'auto
simile a quella vista dal teste (…), davano risultati positivi. Veniva accertato
che un ex dipendente del cantiere __________, identificato in __________, (…),
aveva connotati simili a quelli descritti dalla vittima e possedeva anche
un'auto __________ grigia caravan come quella dell'autore della rapina. (…) che
__________ è stato arrestato il 14.07.2008. Dopo diversi verbali di
interrogatorio e a fronte di riscontri oggettivi, ha ammesso di essere, tra
l'altro, l'autore della rapina commessa il 07.07.2008 al __________ di __________
(…). che sulla base delle suddette inoppugnabili risultanze, ne discende come
il procedimento penale aperto nei confronti di IS 1 debba essere abbandonato
essendo risultato totalmente estraneo ai fatti" (decreto d'abbandono
25.11.2008, p. 2, ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in ragione del procedimento penale, l’importo di CHF
13'084.90, di cui CHF 7'484.90 per le spese legali e CHF 5'600.-- per il torto
morale ["(…) di fr. 200.- per ogni giornata di detenzione subita, vale
a dire di fr. 600.-, oltre ad un importo quantificabile da fr. 3'000.- a fr.
5'000.- a titolo di riparazione del torto morale (…)" (istanza di indennità
24/25.11.2009, p. 12)];
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
con decisione 8.7.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha designato
l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di IS 1 (AI 5, inc. MP __________);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario
dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando
3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
d’ufficio di CHF 7'484.90 [di cui CHF 6'437.50 di onorario (25 ore e 45 minuti
a CHF 250.--/ora), CHF 463.-- di spese, CHF 524.40 di IVA e 60.-- per "bollette
giudiziarie" (doc. U)];
che
la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai suddetti principi;
che
invece il dispendio orario indicato per l'allestimento della presente istanza
di indennità (690 minuti pari a 11 ore e 30 minuti) - che non presentava sia
dal profilo giuridico sia da quello fattuale difficoltà particolari - appare
eccessivo;
che
in merito l'onere lavorativo può comunque essere considerato limitato dal momento
che il legale conosceva la fattispecie;
che
inoltre la nota professionale indica quale onorario "fattura min
10" e "invio istanza di indennità a CRP min 30":
queste incombenze potevano tuttavia essere effettuate dal segretariato, i cui
costi rimangono a carico del legale;
che
tutto ciò considerato viene quindi riconosciuto un onorario pari a 16 ore e 35
minuti a CHF 250.-- /ora, per complessivi CHF 4'145.80, di cui 160 minuti (come
esposto) inerenti le telefonate con il cliente/il fratello/il Ministero
pubblico/la banca/i giornalisti/la Polizia, 240 minuti (come esposto) inerenti
gli interrogatori dell'8.7.2008 e del 9.7.2008, 200 minuti (come esposto) per
gli incontri con il cliente/la moglie/il fratello, 155 minuti (come esposto)
per l'esame degli atti, 60 minuti (come esposto) per gli scritti al cliente/al
Ministero pubblico e 180 minuti per l'istanza di indennità;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese di CHF 463.--;
che
l'IVA ammonta a CHF 350.25;
che
va inoltre aggiunto l'importo di CHF 60.-- "Ministero pubblico x fotocopie
incarto";
che
interessi di mora non sono stati protestati;
che
a IS 1 va di conseguenza rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF
5'019.05;
Considerandi
che l’indennità
prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato
prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001
);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 5'600.-- quale torto morale, di cui CHF 600.-- (CHF
200.
--/giorno) per i 3 giorni di detenzione ingiustamente sofferti e CHF
5'000.-- per l’ulteriore pregiudizio patito;
che
IS 1 è stato arrestato il 7.7.2008 (AI 2) ed è stato scarcerato il 9.7.2008 (AI
12);
che per i 3 giorni di carcerazione va
quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 600.--;
che
occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della
personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto
dal qui istante;
che
l'istante afferma di aver subito una grave lesione della sfera privata "(…)
tenuto conto delle ripercussioni che l'arresto ha avuto sull'accusato come
anche sulla sua situazione fisica, psichica, sociale e familiare e ciò pure
ritenuto come lo stesso era del tutto estraneo alla rapina, grave reato, per il
quale è stato a torto accusato, arrestato e detenuto (…)" (istanza
24/25.11.2009, p. 8);
che
IS 1 sostiene di aver subito, cosciente della propria assoluta innocenza, "(…)
gli epiteti dei poliziotti, la perquisizione nella sua camera e sui suoi
effetti personali, il sequestro del proprio cellulare oltre che della somma in
contante di cui disponeva (…), è stato costretto a spogliarsi per due volte,
(…), ha subito un'ingiustificata prova tossicologica delle urine poiché
ingiustamente sospettato di uso di stupefacenti, un trasporto dalla centrale di
polizia di __________ al carcere la Farera ammanettato ed è stato sottoposto a
numerosi interrogatori (…)" (istanza 24/25.11.2009, p. 8 s.);
che
egli dichiara inoltre come l'arresto "(…) ha avuto ampio eco nei
massmedia con articoli di giornale e notizie su svariati siti informativi
internet e organi di informazione televisivi e radiofonici (…). La presenza dei
poliziotti al villaggio __________ a scopo di indagine e dove è pure avvenuto
l'arresto davanti ai colleghi di lavoro hanno scalfito la [sua] ottima
reputazione e la [sua] credibilità (…). La notizia del [suo]
arresto per rapina a mano armata, si è presto sparsa a macchia d'olio in tutto
il villaggio dell'__________ e oltre, come anche in __________, luogo di residenza
di molti lavoratori colleghi o conoscenti dell'arrestato (…)" (istanza
24/25.11.2009, p. 8);
che
inoltre egli afferma di aver avuto dei problemi di tipo psico-fisico dopo il
suo arresto, cadendo in uno stato di "sindrome ansioso depressiva con
somatizzazioni varie e turbe del sonno con necessità di terapia medica
successiva a trauma psicologico (…)" ciò che risulterebbe chiaramente
dal certificato medico del dr. med. __________ (cfr. istanza 24/25.11.2009, p.
8; doc. M, doc. O, doc. R);
che
anche sua moglie "(…) a seguito delle drammatiche vicende descritte, ha
subito un nefasto contraccolpo e trauma sul proprio stato di salute
psico-fisico (…)" come provano i certificati medici prodotti (cfr.
istanza 24/25.11.2009, p. 10; doc. N, doc. Q);
che non vi è dubbio che
all'istante siano state rivolte delle accuse gravi che hanno avuto delle
ripercussioni a livello personale, e non solo;
che, in siffatte circostanze,
a giudizio di questa Camera, egli ha subito una violazione della personalità di
una certa gravità;
che,
tutto ciò considerato, a titolo di torto morale è di conseguenza riconosciuto
l’importo complessivo di CHF 2'600.--, cifra che tiene conto degli
inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori, ecc.) e della
soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale era
ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 25.11.2008 (ABB __________)
e da questo giudizio;
che
gli interessi non sono stati protestati;
che
a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo
di CHF 7'619.05, di cui CHF 5'019.05 per spese legali e CHF 2'600.-- per torto
morale;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 800.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 350.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 25.11.2008 del procuratore pubblico Rosa Item (ABB __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'619.05.
2. La
tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
800.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF
350.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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