60.2009.437
Istanta di ispezione degli atti
22 gennaio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2009.437
Data decisione, Autorità:
22.01.2010, CRP
Titolo:
Istanta di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.437
Lugano
22 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/27.11.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale per infrazioni alla LF sulle case da gioco;
richiamate le osservazioni 1/3.12.2009 del
procuratore pubblico Moreno Capella, mediante le quali comunica il proprio
nulla osta all’accoglimento della richiesta;
richiamate le osservazioni 17/21.12.2009 di
PI 1, mediante le quali formula puntuali precisazioni, senza esprimersi sull’accoglimento
o meno della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un
procedimento penale a carico di PI 1 e di altre persone per contravvenzione
alla LF concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
(inc. MP __________). L’incarto si è concluso per PI 1 con l’emanazione di un
decreto d’accusa del 2.11.2009 (DA __________), contro il quale è stata
presentata tempestiva opposizione.
2.Con l’istanza qui in esame, la IS 1 chiede di poter
esaminare l’incarto penale relativo all’esercizio abusivo di giochi d’azzardo.
L’istanza prende spunto da una richiesta d’informazioni della Commissione
federale sulle case da gioco, CFCG, (dell’11.6.2008) e da informazioni di
stampa. PI 1, nelle proprie osservazioni, qualifica di generica la richiesta,
fondata su stralci di giornali (qualificati al pari di pettegolezzi): precisa
di non essere stato gestore (ma solo gerente) dell’__________ a __________.
Riferisce infine che gli importi stimati dalla CFCG sono stati contestati.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, (…)”.
Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli
atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle
parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79
cpv. 2 CPP).
Il
CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di
terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento,
si applica la procedura dell’art. 27 CPP.
Questo
risulta anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione
dell’art. 27 CPP, come si evince in particolare dalla modifica della nota marginale
(inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione
degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio,
p. 19).
4. Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa
ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a
questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. __________;
decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando
a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la
cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in
alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente
inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione
della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione 2C_443/2007 del
28.7.2008, cons. 6).
5. Nel
caso in esame – ritenuti i motivi addotti dalla __________ istante nella sua richiesta
e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve, di principio,
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27
CPP, poiché i fatti alla base del procedimento penale inc. MP __________ ed oggetto
del DA __________, in quanto possono avere fruttato un guadagno (come indicato
nel DA e come accerterà il dibattimento in Pretura penale), sono certamente
pertinenti e rilevanti per l’autorità __________ istante.
Dopo
la crescita in giudicato della presente decisione, la __________ istante potrà
esaminare gli atti del procedimento (probabilmente a quel momento ancora presso
la Pretura penale) ed estrarre se del caso copie degli atti rilevanti per
l’accertamento __________.
Fatti
6. L’istanza è accolta ai sensi del
precedente considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185
LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP,
112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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