60.2009.438
Istanza di ispezione degli atti. consolato quale istante
25 febbraio 2010Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.438
Data decisione, Autorità:
25.02.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. consolato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.438
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/26.11.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere
informazioni riguardo ad un incidente mortale in montagna;
premesso che la richiesta 11/26.11.2009 è
stata inviata direttamente in polizia, successivamente trasmessa al Ministero pubblico,
e da quest’ultimo fatta giungere per competenza a questa Camera con scritto
26.11.2009 che la preavvisa favorevolmente;
ritenuto che questa Camera, con scritti
27.11.2009 e 4.1.2010, ha chiesto al Consolato istante di precisare i motivi a
fondamento della richiesta;
preso atto dello scritto 8/11.2.2010 del
Consolato istante in evasione della surriferita richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 28.10.2009 è deceduto in
montagna PI 2, in territorio di __________ (Comune dell’__________). La polizia
ha allestito un rapporto datato 4.11.2009, sulla base del quale il Ministero pubblico
ha emanato in data 9.11.2009 un decreto di non luogo a procedere (NLP __________).
2. Il
consolato istante, a nome e per conto di un figlio del defunto e della di lui
madre, chiede di avere informazioni circa il luogo e le circostanze del
decesso. Il Ministero pubblico, come detto, ha preavvisato favorevolmente la
richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali
può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a
chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali
fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, in relazione alla documentazione allegata allo scritto
8/11.2.2010, è dato certamente un legittimo interesse del figlio del defunto, e
della di lui madre, ad accedere agli atti del rapporto di polizia del
4.11.2009.
5. L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di polizia sarà allegata alla copia della presente
decisione destinata al Consolato istante.
6. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster