60.2009.439
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di libertà condizionale
15 marzo 2010Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2009.439
Data decisione, Autorità:
15.03.2010, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di libertà condizionale
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 339 cpv. 1 let. j CPP-TI
art. 86 CPS
Incarto n.
60.2009.439
Lugano
15 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 30.11/1.12.2009
presentato da
RI 1 c/o , ,
patr. da: PR 1
contro
la decisione 19.11.2009 del giudice
dell’applicazione della pena Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di
liberazione condizionale (inc. __________).
richiamati gli scritti 2.12.2009 del
giudice dell’applicazione della pena – con cui ribadisce la sua decisione – e
7/9.12.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – che si rimette
al giudizio di questa Camera –;
preso atto dello scritto 23/26.2.2010 del
procuratore pubblico __________, canton __________, che – interpellato da
questa Camera – chiede (1) che la decisione impugnata sia confermata
rispettivamente che la domanda di liberazione condizionale sia respinta e (2) che,
dopo la liberazione condizionale, RI 1 sia consegnato alle autorità __________
per i loro incombenti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decisione 21.7.1993 la Corte delle assise criminali ha dichiarato, tra gli
altri, RI 1 – in detenzione preventiva dal 23.9.1992 – autore colpevole di
ripetuta rapina aggravata commessa a danno di istituti bancari, a __________ il
20.1.1992 ed a __________ il 9.3.1992, di tentata rapina aggravata a danno di __________
di __________ il 23.9.1992 e di lesioni semplici qualificate e lo ha condannato
alla pena di sei anni di reclusione ed all’espulsione dal territorio svizzero
per quindici anni (inc. __________).
Il
calcolo dell’esecuzione della pena prevedeva: 1/3 al 22.9.1994, 1/2
al 22.9.1995, 2/3 al 22.9.1996 e fine al 22.9.1998.
b. Il
22.3.1996, al termine del primo congedo, il qui ricorrente non ha fatto ritorno
al PCT La Stampa, dove stava espiando la pena. Mancavano a quel momento sei mesi
al raggiungimento dei 2/3 della pena.
La
Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, il 27.3.1996, ha chiesto
all’Ufficio federale di polizia di pubblicare un ordine internazionale di
arresto a carico di RI 1.
c. Il
qui ricorrente è stato arrestato a __________ l’1.3.2009 dalle autorità di quel
cantone siccome sospettato di aver compiuto atti preparatori in vista di una
rapina.
Il
20.5.2009 il procuratore pubblico del canton __________ ha autorizzato il trasferimento
di RI 1 – in detenzione preventiva in quel cantone – al PCT La Stampa per
scontare due anni e sei mesi, ovvero il residuo della pena di sei anni di reclusione
comminata il 21.7.1993 dalla Corte delle assise criminali.
Il
ricorrente è stato imprigionato nel carcere ticinese il 25.5.2009.
L’esecuzione
della pena inflittagli terminerà il 25.11.2011 (calcolo: 2/3 al
25.11.2009).
d. Il
3.11.2009 – nell’ambito della procedura inerente l’esame della liberazione condizionale
– il giudice dell’applicazione della pena ha interrogato RI 1. Questi ha sostenuto,
tra l’altro, che esercitava la professione di responsabile di cantiere edile,
che – al momento dell’arresto a __________ – era giunto in Svizzera da poche
ore e che contestava le accuse mossegli circa gli atti preparatori per una
rapina in banca. Ha dichiarato che, già prima dell’arresto, era intenzionato a
risolvere la questione pendente in seguito al mancato rientro dal congedo
22.3.1996. Ha raccontato che, una volta arrivato in __________ dopo essere
evaso, era stato arrestato per fatti del 1992/1996 e che nel 1996 aveva
commesso altre due rapine, circostanze che avevano portato alla sua condanna a
dodici anni e tre mesi. Dal 1996 non aveva più commesso reati, si era sposato
ed aveva avuto una figlia. Ha confermato la richiesta di liberazione condizionale:
voleva rientrare in __________ per ricongiungersi alla famiglia e per riprendere
il lavoro.
e. Con
decisione 19.11.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha rifiutato la
liberazione condizionale: una nuova istanza poteva essere presentata non prima
di cinque mesi (inc. __________).
Il
giudice – esposte le vicende personali / penali e ricordato il diritto
applicabile – ha anzitutto rilevato che RI 1 aveva commesso reati gravi ed
aveva alle spalle una lunga recidiva specifica (come emergeva dal casellario
giudiziale __________ e dalla sentenza 21.7.1993 della Corte delle assise
criminali). Nel 1996, quando il termine per la liberazione condizionale era
ormai prossimo, si era dato alla fuga sfruttando il primo congedo. In __________
aveva ripreso a delinquere ed era stato condannato ad una lunga carcerazione.
Una volta liberato, si era comunque comportato correttamente: aveva dato avvio
ad una nuova attività professionale, si era sposato ed aveva avuto una figlia,
ancora piccola. L’arresto avvenuto a __________ aveva pregiudicato questo
progetto. Questo procedimento, ancora aperto, pesava comunque in maniera
importante anche nell’ambito della valutazione inerente alla sua liberazione
condizionale. Se fosse stato liberato condizionalmente, sarebbe tornato nel contesto
sociale, famigliare e professionale preesistente, che non l’aveva trattenuto
dal decidere di commettere nuove infrazioni. Non si doveva dimenticare l’abuso
di fiducia avvenuto nel 1996, quando si era dato alla fuga. La prognosi era
pertanto ancora negativa: appariva troppo alto il rischio di recidiva. Doveva
dimostrare di sapersi attenere alle norme vigenti durante l’esecuzione della
pena per un periodo più consistente rispetto a quello sinora trascorso in
detenzione. Nel contempo avrebbe potuto essersi chiarita la sua posizione in
merito al procedimento penale pendente a __________. Si doveva inoltre tenere
conto, anche per rispetto dei detenuti che si comportavano correttamente, della
grave infrazione commessa non rientrando dal congedo. La liberazione
condizionale si doveva valutare in un secondo tempo, non prima di cinque mesi,
sulla base delle nuove informazioni e dell’evoluzione del richiedente.
f. Con
tempestivo gravame RI 1 domanda l’annullamento della predetta decisione
19.11.2009 ed il contestuale accoglimento dell’istanza di liberazione condizionale.
Il
ricorrente, riferiti gli atti intrapresi dal procuratore pubblico di __________
rispettivamente dal suo legale in quel procedimento, rileva che da tempo sta
cercando di cambiare vita, con un lavoro impegnativo e con una nuova famiglia.
Già prima dell’arresto 1.3.2009 sarebbe stato intenzionato a risolvere la
questione pendente in Ticino a seguito del mancato rientro dal congedo (come
dimostrerebbe lo scritto 20.8.2009 dell’avv. __________ alla Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure). Di seguito, esposto il diritto
applicabile, rimprovera al giudice dell’applicazione della pena di avere
disatteso il principio in dubio pro reo con riferimento al procedimento pendente
a __________, considerato nella sua decisione per valutare il pericolo di
recidiva. Inoltre, se liberato condizionalmente, verrebbe sottoposto nuovamente
al regime di carcere preventivo nel canton __________: non si potrebbe pertanto
giustificare la reiezione della domanda di libertà condizionale con il pericolo
di recidiva, inesistente. Egli, trovandosi in regime di espiazione della pena,
non potrebbe godere della liberazione condizionale ai 2/3 per effetto
dell’inchiesta penale in corso a __________; parallelamente, non trovandosi formalmente
in detenzione preventiva in quel cantone, non potrebbe presentare una nuova
istanza di libertà provvisoria. Sottolinea che, dopo l’ultima condanna in __________
(a nove anni) dopo la fuga dal carcere ticinese, non avrebbe più commesso
reati. Avrebbe dato effettivamente una svolta alla sua vita: ci sarebbero buone
prospettive per il suo rientro a casa. Il giudice dell’applicazione della pena
non avrebbe menzionato che, dal momento della fuga dal carcere, non aveva più
commesso reati ed era intenzionato a presentarsi presso le autorità svizzere
per scontare l’ultimo periodo di pena residua. Il suo comportamento in carcere in
questi mesi sarebbe stato del tutto corretto.
Considerandi
1.
1.1.
Il
giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. j CPP,
secondo cui è competente ad adottare le decisioni relative alla liberazione
condizionale da una pena detentiva – ha rifiutato a RI 1 la liberazione
condizionale indicando che una nuova domanda non poteva essere ripresentata prima
di cinque mesi (decisione 19.11.2009, inc. __________).
1.2
Giusta
l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice
dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza
del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti
dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.
Il
gravame 30.11/1.12.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 86 cpv. 1 CP “quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena,
ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera
condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo
giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”
(BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 86
CP).
“L’autorità
competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito. Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità
competente riesamina la questione almeno una volta all’anno” (art. 86 cpv.
2/3 CP) [BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 20 ss. ad art. 86 CP].
2.2
Dal
punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1/2 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del
23.3.1999
(FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP
c’è stata una modifica: se prima la liberazione era concessa ”se si può
presumere che il detenuto avrebbe tenuto una buona condotta in libertà”,
con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba
presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”. Per V. MAIRE (La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa
dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non
sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a
formulare una prognosi certa.
2.3
La
liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un
atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di
rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d’esecuzione della pena, ossia
della quarta ed ultima fase del regime progressivo d’espiazione della condanna
(DTF 101 Ib 452 cons. 1). Come tale essa costituisce la regola da cui conviene
scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà
efficace. Ove l’autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che
giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2;
PRA 6/2000, p. 534).
Interpretando
l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio
centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le
difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la
formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante
l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è
stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801). La liberazione condizionale
deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei
precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo
comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons.
3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata,
vanno esaminate la pericolosità dell’agente, se questa diminuirà, rimarrà
invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e
quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di
condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione
che non l’esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).
La natura del reato che ha portato alla
condanna, anche se l’importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale
va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della
prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto
il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla
personalità dell’autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124
IV 193 cons. 3). Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l’esecuzione della
pena solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria
o che denotano di per sé l’assenza di emendamento possono avere valenza
autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono
invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 6 cons. 1a, con rif.).
3.
3.1.
RI
1, che ha scontato 2/3 della pena il 25.11.2009, ha pacificamente raggiunto la
soglia oggettiva minima per la concessione della liberazione condizionale (art.
86.
cpv. 1 CP).
3.2
3.2.1
Con
decisione 21.7.1993 la Corte delle assise criminali ha dichiarato, tra gli
altri, il ricorrente autore colpevole di ripetuta rapina aggravata, di tentata
rapina aggravata e di lesioni semplici qualificate e lo ha condannato alla pena
di sei anni di reclusione ed all’espulsione dal territorio svizzero per
quindici anni (inc. __________).
Il
22.3.1996
– al termine del primo congedo – RI 1 non ha fatto ritorno al PCT La
Stampa, dove stava espiando la predetta pena. E’ stato arrestato l’1.3.2009 nel
canton __________.
3.2.2
Il
giudice dell’applicazione della pena ha ritenuto che detta fuga costituisse un abuso
di fiducia, fatto che – malgrado il lungo tempo trascorso da quel giorno – non
mutava la gravità del suo comportamento, decisamente contrario al regolamento
del carcere. Ciò che giustificava – con altri motivi – la reiezione
dell’istanza.
A
ragione. La fuga del ricorrente ha infatti, forzatamente, interrotto la
progressiva esecuzione della pena, di cui la liberazione condizionale – nel
sistema del regime progressivo di espiazione della pena – è l’ultima fase (DTF
133.
IV 201; StGB PK – S. TRECHSEL, Zurigo
/ S. Gallo 2008, n. 2 ad art. 86 CP; A. BAECHTOLD, Exécution des peines, Berna
2008, cap. 8, n. 1; BSK
Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 4 ad vor art. 86 CP).
Con
la sua condotta – che ha dimostrato straordinario disprezzo per le regole carcerarie
– RI 1, che si è allontanato dal penitenziario nel corso del primo congedo,
quando mancavano pochi mesi a raggiungere i 2/3 della pena, è venuto meno alla
fiducia accordatagli: l’inizio dell’ultima fase dell’espiazione della pena,
ovvero la liberazione condizionale, è di conseguenza stato necessariamente differito
dalla fuga, che – come detto – ha inevitabilmente troncato la regolare
esecuzione della pena ed il rapporto di fiducia soggiacente. In queste
circostanze, è indispensabile un ulteriore periodo per poter meglio valutare la
situazione personale del ricorrente, plurirecidivo.
La
concessione della liberazione condizionale presuppone infatti, tra l’altro, che
“non si debba presumere che (il beneficiario) commetterà nuovi
crimini o delitti”, condizione
esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op.
cit., n. 5 ss. ad art. 86 CP): nella valutazione della prognosi futura non si
può prescindere dal vissuto del detenuto e pertanto, anche, dal suo comportamento
e dalle eventuali precedenti condanne. La necessità di promuovere il suo reinserimento
nella società – scopo dell’espiazione della pena – non deve, evidentemente,
minacciare / pregiudicare la sicurezza dell’ordine pubblico.
Ora,
il casellario giudiziale __________ attesta numerose condanne a partire dal
1984; in particolare certifica la condanna avvenuta nel 2000 per, tra l’altro,
rapine commesse nel corso del 1997, per cui è stato condannato alla pena di
dodici anni e tre mesi (poi ridotta). Circostanza, quest’ultima, che implica
come, dopo avere omesso di rientrare in carcere il 22.3.1996, il ricorrente
abbia perseguito nell’attività criminale perpetrando ulteriori atti violenti.
Inoltre,
la pretesa intenzione di RI 1, “(…) in tempi precedenti l’arresto a __________,
(…) di presentarsi autonomamente presso le autorità svizzere per chiudere i
conti con la giustizia elvetica e scontare l’ultimo periodo di pena residua
rimasta” (ricorso 30.11/1.12.2009, p. 9) non è sostanziata da alcun
elemento. Il fatto che nel 2008 avrebbe interpellato l’avv. __________ per sapere
come procedere per risolvere il problema di espiazione con la pena in Svizzera
(doc. C, allegato al ricorso 30.11/1.12.2009) non è certamente sufficiente per
comprovare che effettivamente volesse costituirsi alle autorità elvetiche: a tale
abboccamento non è infatti seguito alcun gesto / atto concreto in questa
direzione da parte del ricorrente. In effetti, non ci sono indizi per concludere
che, se non fosse stato arrestato l’1.3.2009, si sarebbe spontaneamente
presentato per scontare il residuo di pena. La circostanza, poi, che – come si
evince dallo scritto 28.9.2009 del capo cancelleria della Sezione
dell’esecuzione delle pene e delle misure al giudice dell’applicazione della
pena inerente la liberazione condizionale – “(…) risulta una segnalazione
telefonica 12.9.2006 dell’avv. __________, il quale chiedeva informazioni in
quanto RI 1 avrebbe voluto recarsi in __________, sui periodi di prescrizione”
(p. 4) attesta che il ricorrente non aveva alcun programma di costituirsi alle
autorità svizzere per scontare il resto della pena, ma piuttosto che voleva
sapere se poteva recarsi all’estero senza incorrere nell’arresto e nella
carcerazione. Non certo indizio di buoni propositi circa l’intenzione di
espiare la pena comminata nei suoi confronti il 21.7.1993 dalla Corte delle
assise criminali.
Il
ricorrente, anche se ha scontato un lungo periodo in detenzione in __________
dopo la sua fuga dal PCT La Stampa, avrebbe senz’altro potuto, se solo l’avesse
voluto, concretizzare l’asserito intendimento di presentarsi per espiare la condanna,
allo stesso modo in cui ha cambiato la sua vita formandosi una famiglia ed
avendo un lavoro stabile. In realtà – come detto – unicamente l’arresto nel
canton __________ l’1.3.2009 ha interrotto la sua lunghissima latitanza e lo ha
ricondotto in carcere in Ticino.
Il
giudice dell’applicazione della pena ha indicato, con riferimento al predetto
arresto, che “(…) è subito stato messo sotto inchiesta proprio perché si
sospetta che stesse preparando una nuova rapina. Questo procedimento nel canton
__________ rimane tutt’ora aperto e pesa comunque in maniera importante anche
nell’ambito della valutazione inerente alla sua liberazione condizionale. Preoccupa
che egli sia tornato in Svizzera, dove non ha nessun legame sociale di nessun genere,
contravvenendo al divieto d’entrata e verosimilmente con l’intento di
commettere nuovi reati” (decisione 19.11.2009, p. 5, inc. __________). Queste
ultime parole lasciano nondimeno intendere, anche se è stato aggiunto “verosimilmente”,
che il ricorrente si è reso colpevole di nuovi reati, ciò che è contrario al
principio della presunzione di innocenza previsto dall’art. 32 cpv. 1 Cost. (“in dubio pro reo”) [R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 56 n. 20 ss.].
Il procedimento nel canton __________ è ancora
pendente, per cui dallo stesso nulla si può evidentemente desumere in capo alla
sua colpevolezza. Certo, è assodato che RI 1 è stato arrestato e posto in
detenzione preventiva per atti preparatori a rapina sub. a presa d’ostaggio,
misure che non sono contrarie al principio della presunzione di innocenza (R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 56 n. 21); nondimeno, dare
eccessivo peso a questa circostanza – nel senso di ritenerla elemento rilevante
per la valutazione dei presupposti esatti dall’art. 86 CP – significherebbe, di
fatto, anticipare il giudizio delle competenti autorità del canton __________ e
disattendere il principio “in dubio pro reo”.
Si
può invece considerare, anche perché il ricorrente stesso lo ammette (ricorso
30.
/1.12.2009, p. 7), che ha violato il divieto di entrata nei suoi confronti
disposto per una durata illimitata dall’Ufficio federale degli stranieri il
27.8
, ciò che comprova il suo disprezzo per quanto ordinato dall’autorità elvetica
e quindi la completa assenza di volontà di conformarsi alle regole. Fatto che
non conforta certamente la pretesa intenzione di “dare alla sua vita un
nuovo assetto” (ricorso 30.11/1.12.2009, p. 9), intenzione solo in parte concretizzatasi
con la famiglia e con il lavoro.
Il
ricorrente sostiene invero che, siccome secondo gli accordi tra le autorità __________
e quelle ticinesi, se / quando liberato, sarà consegnato al canton __________ per
gli incombenti delle loro autorità penali, il pericolo di recidiva sarebbe del
tutto inesistente siccome incarcerato in quel cantone. L’esame inerente la
recidiva del condannato, nell’ambito della procedura sulla liberazione
condizionale, deve nondimeno considerare il futuro sul lungo termine e non
certo soltanto i primi mesi dopo la scarcerazione. L’autorità __________, alla
quale spetta esprimersi sulla libertà provvisoria di RI 1 in quel procedimento,
potrebbe peraltro decidere di procedere alla sua immediata scarcerazione, per
cui l’assunto del qui ricorrente secondo il quale, perché incarcerato, non
potrebbe recidivare, non avrebbe portata alcuna.
Il
procedimento penale pendente nel canton __________ contro il ricorrente non ha,
come detto in precedenza, significato particolare nell’esame della concessione
della liberazione condizionale.
In
queste circostanze, è del tutto prematura la scarcerazione.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 339/340/341 CPP,
1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, c/o __________, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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