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Decisione

60.2009.439

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di libertà condizionale

15 marzo 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decisione 21.7.1993 la Corte delle assise criminali ha dichiarato, tra gli

altri, RI 1 – in detenzione preventiva dal 23.9.1992 – autore colpevole di

ripetuta rapina aggravata commessa a danno di istituti bancari, a __________ il

20.1.1992 ed a __________ il 9.3.1992, di tentata rapina aggravata a danno di __________

di __________ il 23.9.1992 e di lesioni semplici qualificate e lo ha condannato

alla pena di sei anni di reclusione ed all’espulsione dal territorio svizzero

per quindici anni (inc. __________).

Il

calcolo dell’esecuzione della pena prevedeva: 1/3 al 22.9.1994, 1/2

al 22.9.1995, 2/3 al 22.9.1996 e fine al 22.9.1998.

b. Il

22.3.1996, al termine del primo congedo, il qui ricorrente non ha fatto ritorno

al PCT La Stampa, dove stava espiando la pena. Mancavano a quel momento sei mesi

al raggiungimento dei 2/3 della pena.

La

Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, il 27.3.1996, ha chiesto

all’Ufficio federale di polizia di pubblicare un ordine internazionale di

arresto a carico di RI 1.

c. Il

qui ricorrente è stato arrestato a __________ l’1.3.2009 dalle autorità di quel

cantone siccome sospettato di aver compiuto atti preparatori in vista di una

rapina.

Il

20.5.2009 il procuratore pubblico del canton __________ ha autorizzato il trasferimento

di RI 1 – in detenzione preventiva in quel cantone – al PCT La Stampa per

scontare due anni e sei mesi, ovvero il residuo della pena di sei anni di reclusione

comminata il 21.7.1993 dalla Corte delle assise criminali.

Il

ricorrente è stato imprigionato nel carcere ticinese il 25.5.2009.

L’esecuzione

della pena inflittagli terminerà il 25.11.2011 (calcolo: 2/3 al

25.11.2009).

d. Il

3.11.2009 – nell’ambito della procedura inerente l’esame della liberazione condizionale

– il giudice dell’applicazione della pena ha interrogato RI 1. Questi ha sostenuto,

tra l’altro, che esercitava la professione di responsabile di cantiere edile,

che – al momento dell’arresto a __________ – era giunto in Svizzera da poche

ore e che contestava le accuse mossegli circa gli atti preparatori per una

rapina in banca. Ha dichiarato che, già prima dell’arresto, era intenzionato a

risolvere la questione pendente in seguito al mancato rientro dal congedo

22.3.1996. Ha raccontato che, una volta arrivato in __________ dopo essere

evaso, era stato arrestato per fatti del 1992/1996 e che nel 1996 aveva

commesso altre due rapine, circostanze che avevano portato alla sua condanna a

dodici anni e tre mesi. Dal 1996 non aveva più commesso reati, si era sposato

ed aveva avuto una figlia. Ha confermato la richiesta di liberazione condizionale:

voleva rientrare in __________ per ricongiungersi alla famiglia e per riprendere

il lavoro.

e. Con

decisione 19.11.2009 il giudice dell’applicazione della pena ha rifiutato la

liberazione condizionale: una nuova istanza poteva essere presentata non prima

di cinque mesi (inc. __________).

Il

giudice – esposte le vicende personali / penali e ricordato il diritto

applicabile – ha anzitutto rilevato che RI 1 aveva commesso reati gravi ed

aveva alle spalle una lunga recidiva specifica (come emergeva dal casellario

giudiziale __________ e dalla sentenza 21.7.1993 della Corte delle assise

criminali). Nel 1996, quando il termine per la liberazione condizionale era

ormai prossimo, si era dato alla fuga sfruttando il primo congedo. In __________

aveva ripreso a delinquere ed era stato condannato ad una lunga carcerazione.

Una volta liberato, si era comunque comportato correttamente: aveva dato avvio

ad una nuova attività professionale, si era sposato ed aveva avuto una figlia,

ancora piccola. L’arresto avvenuto a __________ aveva pregiudicato questo

progetto. Questo procedimento, ancora aperto, pesava comunque in maniera

importante anche nell’ambito della valutazione inerente alla sua liberazione

condizionale. Se fosse stato liberato condizionalmente, sarebbe tornato nel contesto

sociale, famigliare e professionale preesistente, che non l’aveva trattenuto

dal decidere di commettere nuove infrazioni. Non si doveva dimenticare l’abuso

di fiducia avvenuto nel 1996, quando si era dato alla fuga. La prognosi era

pertanto ancora negativa: appariva troppo alto il rischio di recidiva. Doveva

dimostrare di sapersi attenere alle norme vigenti durante l’esecuzione della

pena per un periodo più consistente rispetto a quello sinora trascorso in

detenzione. Nel contempo avrebbe potuto essersi chiarita la sua posizione in

merito al procedimento penale pendente a __________. Si doveva inoltre tenere

conto, anche per rispetto dei detenuti che si comportavano correttamente, della

grave infrazione commessa non rientrando dal congedo. La liberazione

condizionale si doveva valutare in un secondo tempo, non prima di cinque mesi,

sulla base delle nuove informazioni e dell’evoluzione del richiedente.

f. Con

tempestivo gravame RI 1 domanda l’annullamento della predetta decisione

19.11.2009 ed il contestuale accoglimento dell’istanza di liberazione condizionale.

Il

ricorrente, riferiti gli atti intrapresi dal procuratore pubblico di __________

rispettivamente dal suo legale in quel procedimento, rileva che da tempo sta

cercando di cambiare vita, con un lavoro impegnativo e con una nuova famiglia.

Già prima dell’arresto 1.3.2009 sarebbe stato intenzionato a risolvere la

questione pendente in Ticino a seguito del mancato rientro dal congedo (come

dimostrerebbe lo scritto 20.8.2009 dell’avv. __________ alla Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure). Di seguito, esposto il diritto

applicabile, rimprovera al giudice dell’applicazione della pena di avere

disatteso il principio in dubio pro reo con riferimento al procedimento pendente

a __________, considerato nella sua decisione per valutare il pericolo di

recidiva. Inoltre, se liberato condizionalmente, verrebbe sottoposto nuovamente

al regime di carcere preventivo nel canton __________: non si potrebbe pertanto

giustificare la reiezione della domanda di libertà condizionale con il pericolo

di recidiva, inesistente. Egli, trovandosi in regime di espiazione della pena,

non potrebbe godere della liberazione condizionale ai 2/3 per effetto

dell’inchiesta penale in corso a __________; parallelamente, non trovandosi formalmente

in detenzione preventiva in quel cantone, non potrebbe presentare una nuova

istanza di libertà provvisoria. Sottolinea che, dopo l’ultima condanna in __________

(a nove anni) dopo la fuga dal carcere ticinese, non avrebbe più commesso

reati. Avrebbe dato effettivamente una svolta alla sua vita: ci sarebbero buone

prospettive per il suo rientro a casa. Il giudice dell’applicazione della pena

non avrebbe menzionato che, dal momento della fuga dal carcere, non aveva più

commesso reati ed era intenzionato a presentarsi presso le autorità svizzere

per scontare l’ultimo periodo di pena residua. Il suo comportamento in carcere in

questi mesi sarebbe stato del tutto corretto.

Considerandi

1.

1.1.

Il

giudice dell’applicazione della pena – richiamato l’art. 339 cpv. 1 lit. j CPP,

secondo cui è competente ad adottare le decisioni relative alla liberazione

condizionale da una pena detentiva – ha rifiutato a RI 1 la liberazione

condizionale indicando che una nuova domanda non poteva essere ripresentata prima

di cinque mesi (decisione 19.11.2009, inc. __________).

1.2

Giusta

l’art. 341 cpv. 1 lit. b / 2 CPP contro le decisioni del giudice

dell’applicazione della pena il condannato – entro dieci giorni dalla conoscenza

del provvedimento – può interporre ricorso a questa Camera nei casi previsti

dall’art. 339 cpv. 1 lit. c-j CPP.

Il

gravame 30.11/1.12.2009 – tempestivo – è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 86 cpv. 1 CP “quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena,

ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera

condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo

giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”

(BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 86

CP).

“L’autorità

competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito. Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità

competente riesamina la questione almeno una volta all’anno” (art. 86 cpv.

2/3 CP) [BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 20 ss. ad art. 86 CP].

2.2

Dal

punto di vista sostanziale, l’art. 86 cpv. 1/2 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP: in tal senso si esprime il Messaggio del CF del

23.3.1999

(FF 1999 p. 1667 ss., p. 1800/1801). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP

c’è stata una modifica: se prima la liberazione era concessa ”se si può

presumere che il detenuto avrebbe tenuto una buona condotta in libertà”,

con la nuova disposizione la liberazione va concessa se “non si debba

presumere che commetterà nuovi crimini o delitti”. Per V. MAIRE (La

nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, p. 360) si passa

dall’esigenza di una prognosi favorevole a quella di una prognosi non

sfavorevole, ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a

formulare una prognosi certa.

2.3

La

liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un

atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di

rifiutare. Si tratta per contro di una modalità d’esecuzione della pena, ossia

della quarta ed ultima fase del regime progressivo d’espiazione della condanna

(DTF 101 Ib 452 cons. 1). Come tale essa costituisce la regola da cui conviene

scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà

efficace. Ove l’autorità vi si scosti, è tenuta a indicare i motivi che

giustificano la sua decisione (DTF 124 IV 193, cons. 4d; 119 IV 5 consid. 2;

PRA 6/2000, p. 534).

Interpretando

l’art. 38 vCP, il Tribunale federale aveva sottolineato come il criterio

centrale per la liberazione anticipata – pur avendo presenti tutte le

difficoltà che la sua formulazione comporta (DTF 124 IV 193 cons. 4) – fosse la

formulazione di una prognosi; la condotta tenuta dal detenuto durante

l'esecuzione della pena concorreva alla decisione, senza essere decisiva, ed è

stata relativizzata (Messaggio, FF 1999 p. 1801). La liberazione condizionale

deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei

precedenti del condannato, della sua personalità, così come del suo

comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna (DTF 124 IV 193 cons.

3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata,

vanno esaminate la pericolosità dell’agente, se questa diminuirà, rimarrà

invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e

quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di

condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione

che non l’esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

La natura del reato che ha portato alla

condanna, anche se l’importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale

va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della

prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto

il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla

personalità dell’autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124

IV 193 cons. 3). Per quanto riguarda la condotta tenuta durante l’esecuzione della

pena solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria

o che denotano di per sé l’assenza di emendamento possono avere valenza

autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono

invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 6 cons. 1a, con rif.).

3.

3.1.

RI

1, che ha scontato 2/3 della pena il 25.11.2009, ha pacificamente raggiunto la

soglia oggettiva minima per la concessione della liberazione condizionale (art.

86.

cpv. 1 CP).

3.2

3.2.1

Con

decisione 21.7.1993 la Corte delle assise criminali ha dichiarato, tra gli

altri, il ricorrente autore colpevole di ripetuta rapina aggravata, di tentata

rapina aggravata e di lesioni semplici qualificate e lo ha condannato alla pena

di sei anni di reclusione ed all’espulsione dal territorio svizzero per

quindici anni (inc. __________).

Il

22.3.1996

– al termine del primo congedo – RI 1 non ha fatto ritorno al PCT La

Stampa, dove stava espiando la predetta pena. E’ stato arrestato l’1.3.2009 nel

canton __________.

3.2.2

Il

giudice dell’applicazione della pena ha ritenuto che detta fuga costituisse un abuso

di fiducia, fatto che – malgrado il lungo tempo trascorso da quel giorno – non

mutava la gravità del suo comportamento, decisamente contrario al regolamento

del carcere. Ciò che giustificava – con altri motivi – la reiezione

dell’istanza.

A

ragione. La fuga del ricorrente ha infatti, forzatamente, interrotto la

progressiva esecuzione della pena, di cui la liberazione condizionale – nel

sistema del regime progressivo di espiazione della pena – è l’ultima fase (DTF

133.

IV 201; StGB PK – S. TRECHSEL, Zurigo

/ S. Gallo 2008, n. 2 ad art. 86 CP; A. BAECHTOLD, Exécution des peines, Berna

2008, cap. 8, n. 1; BSK

Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., n. 4 ad vor art. 86 CP).

Con

la sua condotta – che ha dimostrato straordinario disprezzo per le regole carcerarie

– RI 1, che si è allontanato dal penitenziario nel corso del primo congedo,

quando mancavano pochi mesi a raggiungere i 2/3 della pena, è venuto meno alla

fiducia accordatagli: l’inizio dell’ultima fase dell’espiazione della pena,

ovvero la liberazione condizionale, è di conseguenza stato necessariamente differito

dalla fuga, che – come detto – ha inevitabilmente troncato la regolare

esecuzione della pena ed il rapporto di fiducia soggiacente. In queste

circostanze, è indispensabile un ulteriore periodo per poter meglio valutare la

situazione personale del ricorrente, plurirecidivo.

La

concessione della liberazione condizionale presuppone infatti, tra l’altro, che

“non si debba presumere che (il beneficiario) commetterà nuovi

crimini o delitti”, condizione

esplicitamente prevista dal legislatore (cfr. BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op.

cit., n. 5 ss. ad art. 86 CP): nella valutazione della prognosi futura non si

può prescindere dal vissuto del detenuto e pertanto, anche, dal suo comportamento

e dalle eventuali precedenti condanne. La necessità di promuovere il suo reinserimento

nella società – scopo dell’espiazione della pena – non deve, evidentemente,

minacciare / pregiudicare la sicurezza dell’ordine pubblico.

Ora,

il casellario giudiziale __________ attesta numerose condanne a partire dal

1984; in particolare certifica la condanna avvenuta nel 2000 per, tra l’altro,

rapine commesse nel corso del 1997, per cui è stato condannato alla pena di

dodici anni e tre mesi (poi ridotta). Circostanza, quest’ultima, che implica

come, dopo avere omesso di rientrare in carcere il 22.3.1996, il ricorrente

abbia perseguito nell’attività criminale perpetrando ulteriori atti violenti.

Inoltre,

la pretesa intenzione di RI 1, “(…) in tempi precedenti l’arresto a __________,

(…) di presentarsi autonomamente presso le autorità svizzere per chiudere i

conti con la giustizia elvetica e scontare l’ultimo periodo di pena residua

rimasta” (ricorso 30.11/1.12.2009, p. 9) non è sostanziata da alcun

elemento. Il fatto che nel 2008 avrebbe interpellato l’avv. __________ per sapere

come procedere per risolvere il problema di espiazione con la pena in Svizzera

(doc. C, allegato al ricorso 30.11/1.12.2009) non è certamente sufficiente per

comprovare che effettivamente volesse costituirsi alle autorità elvetiche: a tale

abboccamento non è infatti seguito alcun gesto / atto concreto in questa

direzione da parte del ricorrente. In effetti, non ci sono indizi per concludere

che, se non fosse stato arrestato l’1.3.2009, si sarebbe spontaneamente

presentato per scontare il residuo di pena. La circostanza, poi, che – come si

evince dallo scritto 28.9.2009 del capo cancelleria della Sezione

dell’esecuzione delle pene e delle misure al giudice dell’applicazione della

pena inerente la liberazione condizionale – “(…) risulta una segnalazione

telefonica 12.9.2006 dell’avv. __________, il quale chiedeva informazioni in

quanto RI 1 avrebbe voluto recarsi in __________, sui periodi di prescrizione”

(p. 4) attesta che il ricorrente non aveva alcun programma di costituirsi alle

autorità svizzere per scontare il resto della pena, ma piuttosto che voleva

sapere se poteva recarsi all’estero senza incorrere nell’arresto e nella

carcerazione. Non certo indizio di buoni propositi circa l’intenzione di

espiare la pena comminata nei suoi confronti il 21.7.1993 dalla Corte delle

assise criminali.

Il

ricorrente, anche se ha scontato un lungo periodo in detenzione in __________

dopo la sua fuga dal PCT La Stampa, avrebbe senz’altro potuto, se solo l’avesse

voluto, concretizzare l’asserito intendimento di presentarsi per espiare la condanna,

allo stesso modo in cui ha cambiato la sua vita formandosi una famiglia ed

avendo un lavoro stabile. In realtà – come detto – unicamente l’arresto nel

canton __________ l’1.3.2009 ha interrotto la sua lunghissima latitanza e lo ha

ricondotto in carcere in Ticino.

Il

giudice dell’applicazione della pena ha indicato, con riferimento al predetto

arresto, che “(…) è subito stato messo sotto inchiesta proprio perché si

sospetta che stesse preparando una nuova rapina. Questo procedimento nel canton

__________ rimane tutt’ora aperto e pesa comunque in maniera importante anche

nell’ambito della valutazione inerente alla sua liberazione condizionale. Preoccupa

che egli sia tornato in Svizzera, dove non ha nessun legame sociale di nessun genere,

contravvenendo al divieto d’entrata e verosimilmente con l’intento di

commettere nuovi reati” (decisione 19.11.2009, p. 5, inc. __________). Queste

ultime parole lasciano nondimeno intendere, anche se è stato aggiunto “verosimilmente”,

che il ricorrente si è reso colpevole di nuovi reati, ciò che è contrario al

principio della presunzione di innocenza previsto dall’art. 32 cpv. 1 Cost. (“in dubio pro reo”) [R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 56 n. 20 ss.].

Il procedimento nel canton __________ è ancora

pendente, per cui dallo stesso nulla si può evidentemente desumere in capo alla

sua colpevolezza. Certo, è assodato che RI 1 è stato arrestato e posto in

detenzione preventiva per atti preparatori a rapina sub. a presa d’ostaggio,

misure che non sono contrarie al principio della presunzione di innocenza (R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 56 n. 21); nondimeno, dare

eccessivo peso a questa circostanza – nel senso di ritenerla elemento rilevante

per la valutazione dei presupposti esatti dall’art. 86 CP – significherebbe, di

fatto, anticipare il giudizio delle competenti autorità del canton __________ e

disattendere il principio “in dubio pro reo”.

Si

può invece considerare, anche perché il ricorrente stesso lo ammette (ricorso

30.

/1.12.2009, p. 7), che ha violato il divieto di entrata nei suoi confronti

disposto per una durata illimitata dall’Ufficio federale degli stranieri il

27.8

, ciò che comprova il suo disprezzo per quanto ordinato dall’autorità elvetica

e quindi la completa assenza di volontà di conformarsi alle regole. Fatto che

non conforta certamente la pretesa intenzione di “dare alla sua vita un

nuovo assetto” (ricorso 30.11/1.12.2009, p. 9), intenzione solo in parte concretizzatasi

con la famiglia e con il lavoro.

Il

ricorrente sostiene invero che, siccome secondo gli accordi tra le autorità __________

e quelle ticinesi, se / quando liberato, sarà consegnato al canton __________ per

gli incombenti delle loro autorità penali, il pericolo di recidiva sarebbe del

tutto inesistente siccome incarcerato in quel cantone. L’esame inerente la

recidiva del condannato, nell’ambito della procedura sulla liberazione

condizionale, deve nondimeno considerare il futuro sul lungo termine e non

certo soltanto i primi mesi dopo la scarcerazione. L’autorità __________, alla

quale spetta esprimersi sulla libertà provvisoria di RI 1 in quel procedimento,

potrebbe peraltro decidere di procedere alla sua immediata scarcerazione, per

cui l’assunto del qui ricorrente secondo il quale, perché incarcerato, non

potrebbe recidivare, non avrebbe portata alcuna.

Il

procedimento penale pendente nel canton __________ contro il ricorrente non ha,

come detto in precedenza, significato particolare nell’esame della concessione

della liberazione condizionale.

In

queste circostanze, è del tutto prematura la scarcerazione.

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339/340/341 CPP,

1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, c/o __________, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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