60.2009.44
Istanza di ispezione degli atti. già accusata quale istante
9 febbraio 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.44
Data decisione, Autorità:
09.02.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusata quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.44
Lugano
9 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/4.2.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto
di accusa emanato a suo carico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In relazione ad un incidente della circolazione stradale
con esito mortale, occorso il 16.7.1987, la qui istante è stata condannata con
decreto d’accusa del 20.7.1988 alla pena di due mesi di detenzione sospesa condizionalmente
(DAC __________).
2.In relazione ad un imminente viaggio negli __________,
l’istante richiede di ricevere copia del decreto d’accusa. Date le circostanze,
non si giustifica di interpellare le altre parti.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Nel presente caso, pur essendo stata la qui istante
parte (quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, ella deve
seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel caso in esame, ritenuti i motivi addotti
dall’istante, è pacifico l’interesse giuridico legittimo della stessa a
ottenere copia del decreto d’accusa, che le viene trasmesso unitamente alla presente
decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a
carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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