60.2009.441
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
21 aprile 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2009.441
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.441
Lugano
21 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.11/1.12.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.11.2009
del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 4/7.12.2009 del
procuratore pubblico Mario Branda, 4/7.12.2009 della Divisione della giustizia
e 9/10.12.2009 del giudice della Pretura penale, che – tutti – si rimettono al
giudizio di questa Camera;
preso atto che, su richiesta 1.12.2009 di
questa Camera, il 23/28.12.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio
non erano state coperte da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 26.1.2009 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa
davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici,
tentate, giusta l’art. 123 cifra 1 CP “per avere, il 5 luglio 2007, a __________,
all’esterno dell’EP __________, dopo essere stato schiaffeggiato da __________,
rientrato nei locali del bar ed avere preso in mano un bicchiere della birra
rompendolo, uscito all’esterno con l’intenzione di colpirlo, senza tuttavia riuscirvi”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 280.-- (7 aliquote da
CHF 40.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese (DA __________);
che
con scritto 5/6.2.2009 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 10.11.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto
l’accusato dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 5'070.-- per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della
libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad
art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
il mandato – secondo la nota professionale e la procura agli atti – è stato
assunto il 13.8.2007, prima – quindi – dell’emanazione del decreto di accusa
26.1.2009 (DA __________) in applicazione dell’art. 207a CPP, ovvero quando il
qui istante non era ancora formalmente accusato;
che
la fattispecie non presentava particolari difficoltà fattuali e/o giuridiche,
da imporre – già in sede di informazioni preliminari, che hanno sostanzialmente
comportato alcuni interrogatori, tra i quali quello del qui istante, in polizia
(cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 9.8.2007) – l’assistenza di
un legale;
che
la pena proposta nel predetto decreto di accusa – pena pecuniaria di CHF 280.--
(7 aliquote da CHF 40.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, e multa di CHF 200.-- (DA __________) – suggerisce peraltro
che si trattava di un caso di poco conto;
che
di conseguenza, fino all’emanazione del decreto di accusa in questione, IS 1 non
può essere considerato accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che
pertanto le spese di patrocinio precedenti il 26.1.2009 restano a suo carico, avendo
liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 5'070.-- [di cui CHF 4'750.-- di onorario (19 ore
a CHF 250.--/ora) e CHF 320.-- di spese];
che,
come detto, non vengono riconosciuti onorari e spese riferiti alle prestazioni
precedenti l’emanazione del decreto di accusa 26.1.2009 (DA __________);
che
la tariffa applicata – CHF 250.--/ora – è conforme ai suddetti principi;
che
– come indicato – la fattispecie non palesava alcuna insolita difficoltà, sia
in capo alla preparazione del processo sia in capo al dibattimento stesso, come
si evince dagli atti dell’incarto precedenti al processo rispettivamente dal
tenore dell’arringa;
che,
in queste circostanze, il dispendio orario esposto [635 minuti, ossia 10 ore e
35 minuti (dal 26.1.2009)] appare sproporzionato al caso, che implicava solo
limitati interventi da parte del legale in relazione al cliente rispettivamente
al tribunale di merito;
che determinante è del resto non tanto
l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che
un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che
– tutto ciò considerato – si giustifica riconoscere un onorario pari a 6 ore e
40 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'666.65, di cui 60 minuti per colloqui
(di persona / telefonici) con il cliente, 150 minuti per lettura / esame degli
atti e preparazione del dibattimento, 20 minuti per scritti e 170 minuti per
Considerandi
dibattimento [apertosi alle ore 9.00 e riapertosi alle ore 10.20 per la lettura
del dispositivo (cfr. verbale 10.11.2009)] (compresa la trasferta __________);
che,
per quanto concerne le spese, giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. b TOA l’avvocato ha
diritto al rimborso degli importi di CHF 5.-- per ogni pagina originale, inclusa la copia per
l’incarto, e di CHF 2.-- per ogni copia, somme che questa Camera continua a riconoscere
anche dopo l’abrogazione della TOA;
che
la nota professionale indica, in data 28.1.2009, 17.8.2009, 12.10.2009 e
21.10
, “cpc cliente, postali”, senza menzionare a cosa si
riferiscono queste copie per conoscenza, per cui esse – in difetto di ogni
spiegazione (che non emerge peraltro neppure dall’esame dell’incarto penale) –
vengono stralciate;
che
la prestazione del 4.2.2009 inerente una lettera alla SUVA non appare essere in
connessione diretta con l’imputazione di cui al decreto di accusa 26.1.2009 (DA
__________): essa non può di conseguenza essere riconosciuta;
che
– ciò detto – le spese sono approvate in CHF 119.--, di cui CHF 50.-- per apertura
incarto, CHF 5.-- per procura e CHF 64.-- per scritti / copie / spese postali e
telefoniche;
che
l’IVA non è richiesta;
che
al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di
CHF 1'785.65;
che
interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 450.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 280.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
alla sentenza 10.11.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc.
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'785.65.
2. La
tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--,
sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 280.--.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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