60.2009.442
Istanza di ispezione degli atti
21 gennaio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.442
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.442
Lugano
21 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
23.11/2.12.2009 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
civile di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata
erroneamente indirizzata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per
competenza a questa Camera in data 1/2.12.2009, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 11/14.12.2009 di
PI 2, mediante le quali acconsente alla trasmissione degli atti alla Pretura;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di denuncia del 3.6.2003 di una ex
dipendente della __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. MP__________) per violazione di segreti privati (art. 179 CP) a
carico di un dirigente della medesima ditta, accusato di essersi appropriato di
invii postali. L’inchiesta si è conclusa con l’emanazione di un decreto di non
luogo a procedere in data 20.4.2005 (NLP __________).
2.Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile
ordinaria (inc. __________) tra la denunciante e la ditta presso la quale
precedentemente lavorava. In questo ambito, le parti hanno chiesto ed il
pretore ha ammesso il richiamo dell’incarto penale surriferito.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come
ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità
giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette
la richiesta se:
- si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nella
fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la procedura civile
pendente presso la Pretura istante ed il procedimento penale richiamato, a
carico di un dirigente della convenuta in causa.
6.L’istanza è accolta. Gli atti sono trasmessi in
allegato alla copia della presente decisione destinata alla Pretura istante,
con obbligo poi di ritornarli direttamente al Ministero pubblico.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle
norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le
addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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