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Decisione

60.2009.445

Istanza di proroga del carcere preventivo. Pericolo di fuga. Proporzionalità

9 dicembre 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.Il mantenimento della carcerazione

preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse

pubblico.

7.Il pericolo di fuga (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi

principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza

dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione

della pena che potrà essergli inflitta.

In base agli

elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha

evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella

prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare.

In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero

per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da

sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo

astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere

evitato con misure meno incisive.

8.Nel presente caso, si deve ammettere un

pericolo di fuga ritenuto come l’istante non abbia particolari legami con il

nostro territorio, l’intenzione di lasciare il nostro Cantone, la gravità delle

Considerandi

imputazioni e la prospettiva di una possibile pena da scontare.

9.

La carcerazione preventiva cui è astretto CO

1.

è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi

di interesse pubblico.

10.

Nell’ottica del principio della proporzionalità, in

relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha

stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva

la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che

presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147

consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP.

1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,

stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità

deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,

in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11.

Occorre ritenere che la durata della proroga è di circa

un mese. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione personale

dell’accusato CO 1, la domanda di proroga rispetta il principio della

proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del

processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione

10.7.2007

del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________)

e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio

della celerità.

12.

L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, già in __________, ora

al PCT “La Stampa”, Lugano, è

prorogato fino al 22.2.2010, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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