60.2009.449
Ricorso contro la decisione del Giar in materia di assistenza giudiziaria. Parte civile. Gratuito patrocinio
19 gennaio 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2009.449
Data decisione, Autorità:
19.01.2010, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del Giar in materia di assistenza giudiziaria. Parte civile. Gratuito patrocinio
AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
PARTE LESA
56bis CPP-TI
art. 3 LAG
art. 26 LAG
Incarto n.
60.2009.449
Lugano
19 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 4/7.12.2009
presentato da
RI 1
contro
la decisione 18.11.2009 del giudice
dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin in materia di assistenza
giudiziaria (inc. GIAR __________)
richiamato lo scritto 9/10.12.2009 del
giudice dell'istruzione e dell'arresto, che comunica di rimettersi al giudizio
di questa Camera;
preso atto dello scritto 9/11.12.2009 della
Pretura penale, in cui il giudice Damiano Stefani comunica di non avere
osservazioni in merito;
richiamate le osservazioni 10.12.2009 del
procuratore pubblico Clarissa Torricelli che postula la reiezione del gravame;
preso atto della replica 23/28.12.2009
della ricorrente e delle dupliche 6/7.1.2010 del magistrato inquirente e
11/12.1.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto d'accusa 4.2.2009 il procuratore pubblico Clarissa Torricelli ha posto
in stato d'accusa dinanzi alla Pretura penale del Canton Ticino __________, ex
marito della qui ricorrente, ed ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di CHF 700.--, corrispondente a 10 aliquote da CHF 70.-- ciascuna (pena
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni), ed alla multa di
CHF 500.--, oltre al pagamento di tassa di giustizia e spese ed al versamento
alla parte civile di CHF 4'788.-- a titolo di risarcimento, siccome ritenuto
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento "(…) per non
avere prestato, a __________, nel periodo maggio 2008/novembre 2008, benché ne
avesse avuto i mezzi per farlo, gli alimenti a favore della ex moglie RI 1
fissati con sentenza 25.01.1995 della Pretura del Distretto di __________ in
CHF 684.--mensili, accumulando arretrati per complessivi CHF 4'788.-- (…)"
(decreto d'accusa 4.2.2009, p. 1, DA __________).
Contro
tale decreto sia l'accusato sia RI 1 hanno interposto formale opposizione.
b. Con
istanza 26.2.2009 RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha postulato la
concessione del beneficio del gratuito patrocinio (scritto 26.2.2009, AI 1,
inc. GIAR __________).
c. Con
decisione 8.10.2009 il giudice della Pretura penale, Damiano Stefani, ha dichiarato
__________ colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (giusta
l'art. 217 cpv. 1 CP) condannandolo alla pena pecuniaria dì CHF 400.--, corrispondente
a 10 aliquote da CHF 40.-- ciascuna (pena sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni), ed alla multa di CHF 200.-- oltre al pagamento
di tassa di giustizia e spese ed al versamento alla parte civile di CHF
4'788.-- a titolo di risarcimento (decisione 8.10.2009, p. 4, AI 16, inc. __________).
d. Con
decisione 18.11.2009 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha respinto la richiesta
26.2.2009 rilevando che "(…) in concreto, il procedimento riguardava il
reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento (…) e la fattispecie non
presentava difficoltà giuridiche fattuali tali da richiedere l'assistenza di un
legale, apparendo senz'altro l'istante in grado di far valere da sé le proprie
ragioni, del resto neppure il Procuratore pubblico ha ritenuto necessario
presenziare al dibattimento per opposizione (…)" (sentenza 18.11.2009,
p. 1, AI 9, inc. GIAR __________).
e. Con
il presente e tempestivo gravame RI 1 chiede, per quanto interessa il presente
procedimento, di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio
considerato che l'assistenza di un legale le sarebbe stata necessaria in quanto
il procuratore pubblico avrebbe, a suo dire, "(…) abusato d'ufficio ed
ha violato tutti i diritti della ricorrente come parte civile, in quanto non le
ha neppure intimato l'interrogatorio della polizia del suo ex marito (…)"
(ricorso 4.12.2009, p. 6).
Considerandi
1.
Il principio, l'estensione ed i limiti
del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto
dalle norme di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga
disposizioni in proposito, o non assicuri all'accusato indigente una sufficiente
difesa dei suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed.
(secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al
patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare
i suoi diritti; cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui
ogni accusato ha il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un
difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore,
poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano
gli interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una
protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono
un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.765/2004 del 22.6.2005,
1P.500/2003 del 5.12.2003,1P.542/2003 del 20.10.2003,1P.128/2002 del
9.4
, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in
RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I 202).
2.
Giusta
l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria
(Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha
effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso
dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a
chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.
Questa
disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto dell'assistenza
giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità
di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di
patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità
giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi
dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a
partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio
n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale
dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei
casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2
e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse
finanziare "(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e
che "anche se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua
istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della
giustizia non rendano necessario l'intervento di un difensore" (M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo
principio deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai
lavori preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione
del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla
realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente,
il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella
causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione
giuridica che legittima la designazione di un avvocato", rapporto n.
5123.
del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).
3.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari
ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in
misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto
che superano le capacità dell'accusato e che quindi rendono necessaria la
presenza di un patrocinatore (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I
202). In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente
dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere
l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei
casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare
le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato
non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche
e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel
caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri
in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco
conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF
128.
I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e
16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ,
Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
4.
Secondo il
Tribunale federale anche la parte lesa può di principio invocare l’art. 29 cpv.
3.
Cost. fed. nell’ambito di un procedimento penale (decisione TF 1P.678/2005
del 2.2.2006 e riferimenti; decisione TF 1P.427/2002 del 4.6.2003 e
riferimenti). Occorre verificare in ogni singolo caso se i presupposti previsti
da questa disposizione sono adempiuti: secondo la prassi costante l’assistenza
giudiziaria per una parte lesa richiede l’adempimento di tre presupposti
cumulativi, segnatamente l’indigenza del richiedente, la sua posizione di parte
con probabile esito positivo (“Nichtaussichtslosigkeit seines Parteistand-punktes”)
rispettivamente che le sue pretese non siano sprovviste di fondamento e,
infine, la necessità di una protezione giuridica che legittimi la designazione
di un avvocato (decisione TF 1P.678/2005 del 2.2.2006 e riferimenti; decisione
TF 1P.427/2002 del 4.6.2003 e riferimenti).
La legge cantonale ticinese
prevede alla disposizione di cui all’art. 71 CPP che la parte civile può
avvalersi in ogni stadio della procedura dell’assistenza di un patrocinatore.
Inoltre, il beneficio dell’assistenza giudiziaria è concesso, a chi giustifica
di non essere in grado di sopperire alle spese del processo, dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto; ha effetto a partire dal momento della
presentazione della domanda ed è commisurato alla situazione economica della
persona richiedente e può estendersi alla dispensa, totale o parziale, dal
pagamento della tassa di giustizia e delle spese; all’anticipazione, totale o
parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente
e all’ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio (art. 31 Lag).
Questa disposizione corrisponde all’art. 73 cpv. 2 vCPP: la nuova disposizione
precisa soltanto che il beneficio del gratuito patrocinio esplica i suoi
effetti dalla presentazione della domanda (rapporto sul messaggio n. 5123 del
17.4.2002
sulla Lag, ad art. 31). Il concetto di “non essere in grado di
sopperire alle spese del processo” coincide con quello relativo all’accusato
(M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 1 ad art. 73 vCPP; cfr. anche
n. 9 ad art. 52 vCPP).
5.
La ricorrente sostiene
di non essere stata in grado di difendersi autonomamente e di aver necessitato
l'aiuto di un legale, contestando in sostanza le conclusioni alle quali è
giunto il giudice dell'istruzione e dell'arresto, asserendo tra l'altro che il
procuratore pubblico non gli avrebbe intimato il verbale di interrogatorio del
suo ex-marito: "La ricorrente ha potuto conoscere il contenuto del
verbale dell'interrogatorio solo dopo che il suo legale ha presentato opposizione
al decreto d'accusa. Quindi, la ricorrente, non essendo a conoscenza di nulla
neppure del verbale d'interrogatorio del suo ex marito, e considerato che il
suo ex marito aveva addirittura anche opposto opposizione al decreto d'accusa,
si fece a questo punto rappresentare dall'avv. __________, il quale presentò opposizione
al decreto d'accusa e produsse anche i mezzi di prova da assumere al
dibattimento (…)" (ricorso 4/7.12.2009, p. 5).
Ora, dalla lettura degli atti
non appare che gli interessi di RI 1 siano stati colpiti in misura importante e
non sembra nemmeno che la fattispecie alla base del decreto di accusa
presentava particolari problemi di fatto e che imponevano approfondimenti specifici
dal profilo giuridico. In effetti si è in presenza di un "Bagatelldelikt",
come del resto ha rettamente rilevato il giudice dell'istruzione e dell'arresto
nella sua decisione impugnata, tanto che il procuratore pubblico ha rinunciato
a partecipare al dibattimento. Peraltro la qui ricorrente sembrava/sembra perfettamente
in grado di spiegare e far valere le proprie ragioni in qualità di parte civile
(come è emerso dalla stessa querela 23/25.7.2008 e dal ricorso qui in oggetto),
apportando la sua versione dei fatti e facendo valere le sue pretese, anche
senza l'ausilio di un avvocato, non essendo impedita in questo modo di
difendere efficacemente i propri interessi.
Per i motivi sopraindicati
non era dunque necessaria l'assistenza di un legale e quindi neppure la
concessione del gratuito patrocinio; è dunque superfluo l'esame della
situazione economica.
6.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. F LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 80.-- e le spese di CHF 20.--, per complessivi CHF
100.-- (cento), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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