60.2009.45
Istanza di ispezione degli atti. Guardia di Finanza quale istante
4 maggio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2009.45
Data decisione, Autorità:
04.05.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Guardia di Finanza quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.45
Lugano
4 maggio 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3.2./9.2.2009
presentata dall’
__________ per il tramite del IS 1 in nome e per conto della __________;
tendente ad ottenere la trasmissione degli
atti relativi alla sentenza 16.7.2008 emanata dalla Corte delle assise
criminali a carico di PI 2 (inc. TPC __________);
premesso che l’istanza 3.2.2009 è stata
trasmessa, per competenza e per approvazione, a questa Camera il 6/9.2.2008 dal
Tribunale penale cantonale (di seguito TPC), che ha parimenti prodotto
l’estratto del casellario giudiziale di PI 2 (aggiornato al 5.2.2009) e la
sentenza di condanna 16.7.2008 (inc. TPC __________), cresciuta in giudicato,
senza formulare osservazioni in merito;
richiamate le osservazioni 11/12.2.2009 del
procuratore pubblico Moreno Capella, che comunica che nulla osta alla
trasmissione della sentenza emanata il 16.7.2008 dalla Corte delle assise
criminali a carico di PI 2, confermata in data 22.9.2008 dalla Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (di seguito CCRP);
richiamate altresì le osservazioni
17/18.2.2009 di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), che chiede, in via
principale, la reiezione dell’istanza per mancanza di un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 27 CPP; in via subordinata, la reiezione dell’istanza, non
essendo, a suo giudizio, stata interpellata la Corte delle assise criminali per
presentare osservazioni;
che con scritto 9/10.4.2009 il Dipartimento
federale di giustizia e polizia si è espresso in merito agli scritti 18.2.2009
e 20.3.2009 di questa Camera, di cui si dirà in seguito;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 16.7.2008 la Corte delle assise criminali ha
emanato una sentenza di condanna a carico di PI 2 (inc. TPC __________), confermata in data 22.9.2009 dalla CCRP.
La
sentenza è nel frattempo cresciuta in giudicato.
2. Con la presente istanza l’Ambasciata d’__________
di __________, per il tramite del IS 1, chiede, in nome e per conto della __________,
la trasmissione degli atti riguardanti la sentenza 16.7.2008 di condanna
emanata a carico di PI 2.
Come esposto in entrata, il TPC ha
trasmesso, per competenza, a questa Camera la surriferita richiesta, senza
formulare osservazioni in merito.
Il procuratore
pubblico, dal canto suo, ha dato il suo nulla osta alla trasmissione della sentenza emanata
il 16.7.2008 dalla Corte delle assise criminali a carico di PI 2.
Infine,
PI 2 chiede la reiezione dell’istanza, essendo la richiesta lacunosa, ritenuto in
particolare che non è stato comprovato alcun interesse giuridico legittimo ai
sensi dell’art. 27 CPP, e che la __________ non è un’autorità giudiziaria.
Lamenta poi il fatto che la Corte delle assise criminali non sarebbe stata
interpellata per presentare osservazioni in merito.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. 4.1.
Con scritto 18.2.2009 questa Camera – per poter stabilire la competenza e per poter
entrare nel merito della presente istanza – ha chiesto al IS 1 di indicare su quale base legale si fonda l’istanza
della __________ e i motivi che stanno alla base della sua richiesta, in
applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I
108) e dell’art. 27 CPP/TI.
Con
successivo scritto 20.3.2009 questa Camera ha assegnato al IS 1 un termine di
dieci giorni per motivare la presente istanza.
In data 9/10.4.2009 il IS 1 ha comunicato
quanto segue:
"(…), giusta l’art. XXVII
dell’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41), le autorità giudiziarie dei
due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati
contro i loro cittadini. Nei casi previsti dall’Accordo, le autorità
giudiziarie italiane possono rivolgere le proprie richieste alle autorità
giudiziarie svizzere o direttamente al Casellario giudiziale svizzero, a cui
compete la trasmissione. Ritenuto segnatamente che nel caso in esame la
richiesta proviene dalla __________, la menzionata disposizione di legge non
trova applicazione" (scritto 9/10.4.2009).
4.2.
Giusta
l’art. 1 cpv. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20.4.1959 (entrata in vigore per la Svizzera il 20.3.1967) (RS
0.351.1), le parti contraenti – tra cui figurano anche la Svizzera e l’Italia –
si obbligano ad accordarsi reciprocamente, secondo le disposizioni della
Convenzione, l’assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura
concernente reati, la cui repressione, al momento in cui l’assistenza
giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie della parte
richiedente.
L’Accordo
tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20.4.1959 e ne agevola l’applicazione (del
10.9.1998, entrato in vigore l’1.6.2003) (RS 0.351.945.41) precisa che la Convenzione
e l’Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente
secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le
cui indagini sono di competenza di un’autorità amministrativa, purché sia
prevista, durante la procedura, la possibilità di investire un’autorità
giudiziaria competente in materia penale (art. II cpv. 1). L’assistenza giudiziaria
è ugualmente concessa per la notifica di atti relativi all’esecuzione di una
pena o di una misura, al recupero di una pena pecuniaria o al pagamento delle
spese processuali; per le procedure relative alla sospensione condizionale,
all’esecuzione di una pena o di una misura, alla liberazione condizionale, al
rinvio dell’inizio dell’esecuzione di una pena o di una misura o
all’interruzione della loro esecuzione; nei procedimenti di grazia; nei procedimenti
concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita
(art. II cpv. 2 lit. a-d). L’assistenza giudiziaria è concessa anche qualora il
procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale così
come definita dal diritto dello Stato richiesto (art. II cpv. 3).
Circa lo scambio di avvisi di condanna
l’art. 22 della Convenzione prevede che ciascuna delle parti contraenti
avvertirà la parte interessata delle sentenze penali e delle misure posteriori
che concernono i cittadini di questa parte e che sono state iscritte nel casellario
giudiziale. I Ministeri di Giustizia trasmetteranno questi avvisi almeno una
volta all’anno. Se la persona in causa è considerata come cittadino di due o
più parti contraenti, gli avvisi saranno trasmessi a ciascuna delle parti
interessate, salvo che questa persona possieda la cittadinanza della parte sul
cui territorio è stata condannata.
L’art. XXVII dell’Accordo (intitolato scambio
di decisioni di condanna), che richiama la predetta disposizione, sancisce che su
espressa domanda e per singoli casi, le autorità giudiziarie dei due Stati si
trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro
cittadini, per permettere all’autorità giudiziaria richiedente di esaminare se
sia necessario adottare misure sul piano interno.
Come
precisato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nel suo scritto
9/10.4.2009, le autorità giudiziarie italiane possono presentare le richieste
in tal senso alle autorità giudiziarie svizzere o direttamente al Casellario
giudiziale svizzero.
4.3.
La __________, qui istante, è uno speciale __________
che dipende direttamente dal ministro dell'Economia e delle Finanze, è organizzato
secondo un assetto militare e fa parte integrante delle Forze Armate dello
Stato oltre che della Forza Pubblica.
Fatti
I
compiti della __________ sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile
1959, n. 189 e consistono nella prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni
e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle
disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per
fini di polizia finanziaria.
Inoltre,
la __________ concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e
la difesa politico militare delle frontiere (cfr. sito istituzionale della __________,
__________).
In siffatte circostanze, l’art. 22 della
Convenzione, rispettivamente l’art. XXVII dell’Accordo, non possono trovare
applicazione al caso in esame, non essendo la __________ un’autorità giudiziaria,
ma uno speciale __________. Ne discende che non è dato alcun obbligo di
assistenza giudiziaria in materia penale da parte delle autorità giudiziarie
Considerandi
elvetiche.
5.
L’istanza, a prescindere da quanto sopra
esposto, non può in ogni caso trovare accoglimento.
La __________ chiede di poter ottenere gli
atti in relazione alla sentenza del 16.7.2008 emanata a carico di PI 2, senza tuttavia precisare i motivi alla base
della sua richiesta e senza far valere un interesse giuridico legittimo in
ossequio a quanto sancito dall’art. 27 CPP e dalla giurisprudenza del Tribunale
federale (cfr., al proposito, considerando 3 della presente decisione).
Del
resto, nemmeno a seguito degli scritti 18.2.2009 e 20.3.2009 inviati al Dipartimento federale di giustizia e polizia, questa Camera
ha ottenuto delucidazioni in merito.
In caso di una nuova richiesta, debitamente
motivata ai sensi dell’art. 27 CPP (ovvero esponendo i motivi a fondamento di
un interesse giuridico legittimo), questa Camera ben volentieri esaminerà
nuovamente la fattispecie, alla luce anche del fatto che PI 2 è un finanziere
in congedo.
6.
Tenuto
conto delle precedenti considerazioni, l’istanza deve essere respinta. Vista la
particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo di tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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