Lexipedia

Decisione

60.2009.45

Istanza di ispezione degli atti. Guardia di Finanza quale istante

4 maggio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I

compiti della __________ sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile

1959, n. 189 e consistono nella prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni

e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle

disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per

fini di polizia finanziaria.

Inoltre,

la __________ concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e

la difesa politico militare delle frontiere (cfr. sito istituzionale della __________,

__________).

In siffatte circostanze, l’art. 22 della

Convenzione, rispettivamente l’art. XXVII dell’Accordo, non possono trovare

applicazione al caso in esame, non essendo la __________ un’autorità giudiziaria,

ma uno speciale __________. Ne discende che non è dato alcun obbligo di

assistenza giudiziaria in materia penale da parte delle autorità giudiziarie

Considerandi

elvetiche.

5.

L’istanza, a prescindere da quanto sopra

esposto, non può in ogni caso trovare accoglimento.

La __________ chiede di poter ottenere gli

atti in relazione alla sentenza del 16.7.2008 emanata a carico di PI 2, senza tuttavia precisare i motivi alla base

della sua richiesta e senza far valere un interesse giuridico legittimo in

ossequio a quanto sancito dall’art. 27 CPP e dalla giurisprudenza del Tribunale

federale (cfr., al proposito, considerando 3 della presente decisione).

Del

resto, nemmeno a seguito degli scritti 18.2.2009 e 20.3.2009 inviati al Dipartimento federale di giustizia e polizia, questa Camera

ha ottenuto delucidazioni in merito.

In caso di una nuova richiesta, debitamente

motivata ai sensi dell’art. 27 CPP (ovvero esponendo i motivi a fondamento di

un interesse giuridico legittimo), questa Camera ben volentieri esaminerà

nuovamente la fattispecie, alla luce anche del fatto che PI 2 è un finanziere

in congedo.

6.

Tenuto

conto delle precedenti considerazioni, l’istanza deve essere respinta. Vista la

particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo di tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster