60.2009.450
Istanza di ispezione degli atti. Parte quale istante
18 dicembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.450
Data decisione, Autorità:
18.12.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Parte quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.450
Lugano
18 dicembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/7.12.2009
presentata da
IS
1
IS
2
IS
3
IS
4
tutti patr.
da: PR 1
tendente ad ottenere
l’autorizzazione a compulsare gli atti di cui all'incarto penale MP __________,
nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta è pervenuta al
Ministero pubblico il 3.12.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Camera preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della querela 22/23.7.2008
presentata da __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale a carico di IS 1, IS 2, IS 3 e IS 4, per le ipotesi di reato di
diffamazione e calunnia (inc. MP __________). Il procedimento si è concluso con
il decreto di non luogo a procedere 5.11.2009 (NLP __________).
2. Con la presente istanza IS 1, IS 2, IS 3 e IS
4 chiedono di poter avere accesso agli atti del procedimento penale sopraindicato.
Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente la
richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nelle fattispecie in esame, pur essendo
stati i qui istanti parte (quale indiziati) nel procedimento nel frattempo
terminato, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare
un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel caso in esame è pacifico l’interesse giuridico
legittimo dei qui istanti ai sensi dell’art. 27 CPP ad ottenere l'accesso agli
atti di cui all’incarto penale MP __________, che peraltro li ha interessati
personalmente in qualità di indiziati.
L’istanza è quindi accolta. Gli atti
potranno essere esaminati presso la cancelleria del Ministero pubblico.
6. Tassa
di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, IS
2, __________, IS 3, __________, e IS 4, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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