60.2009.451
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
13 aprile 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2009.451
Data decisione, Autorità:
13.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.451
Lugano
13 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/9.12.2009
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 10.12.2008 del
giudice della Pretura penale Siro Quadri, un'indennità ai sensi degli art.
317 ss. CPP (inc. __________);
richiamate le osservazioni 14/15.12.2009
del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 15/17.12.2009 della Divisione della
giustizia con le quali si rimettono entrambi al giudizio di questa Camera;
ritenuto lo scritto 14/15.12.2009 del
giudice della Pretura penale con cui osserva che "(…) la nota d'onorario
proposta dalla Studio legale __________ è, (…), commisurata alla fattispecie e
all'impegno profuso dal patrocinatore di IS 1 (…)";
che con scritto 10/11.12.2009 IS 1 ha comunicato, su richiesta di questa Camera, che "(…) le spese di patrocinio e/o altre
spese di danno non sono state in alcun modo né coperte, né anticipate o
garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi (…)";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 25.2.2008 il
magistrato inquirente ha posto in stato d'accusa davanti alla Pretura penale IS
1 siccome ritenuto colpevole di appropriazione indebita giusta l'art. 138 cifra
1 CP per avere "(…) al fine di procacciarsi un indebito profitto, indebitamente
disposto, a profitto proprio, delle vetture marca Renault Mégane 1.5 (…) e
Mecedes-Benz CLK 320 (…), di proprietà di __________, affidategli, da
quest'ultimo, in data 14.3.2007, per l'esecuzione di alcune riparazioni in __________,
immatricolandole a suo nome, in data 14.5.2007, ad insaputa di __________ ed al
fine di impedire a quest'ultimo di rientrarne in possesso, depositandole, in
seguito, dapprima presso terzi (…) e, successivamente, presso il suo domicilio;
in data 5.2.2008, le vetture in oggetto sono state sequestrate dalla Polizia
cantonale __________, in esecuzione dell'ordine di perquisizione e sequestro
18.12.2007 emesso da questo Ministero pubblico (…)" (decreto di accusa
25.2.2008, p. 1, DA __________);
che ha proposto la sua
condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di CHF 8'400.--,
corrispondenti a sessanta aliquote giornaliere da CHF 140.-- ciascuna, alla
multa di CHF 500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese (decreto di
accusa 25.2.2008, p. 2, DA __________);
che con scritto 26.2.2008 il
qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa (AI 20,
inc. MP __________);
che con sentenza 10.12.2008
il giudice della Pretura penale ha prosciolto l'accusato dall'imputazione
(sentenza della Pretura penale del 10.12.2008, inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in ragione del procedimento penale, l’importo di CHF
2'552.--, di cui CHF 2'152.--, oltre interessi, per le spese legali, e CHF
400.-- per l’istanza di indennità per ingiusto procedimento;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
Fatti
di fiducia, lic. iur. __________, di CHF 2'152.-- [di cui CHF 1'785.90 di
onorario (11 ore e 45 minuti a CHF 150.--/ora circa), CHF 214.10 di spese e CHF
152.-- di IVA (doc. D; scritto 24.3.2010)], oltre interessi;
che
fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate
ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle
retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di
assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione
in re P. R. Z., inc. __________ e riferimenti);
che
nel caso in esame la tariffa oraria può pertanto essere stabilita in CHF
130.--/ora;
che
il legale ha assunto il mandato dopo l'emanazione del decreto di accusa: il patrocinio
è quindi sostanzialmente consistito nell'assistenza al qui istante prima e durante
il dibattimento;
che
il dispendio orario esposto appare conforme ai principi sopraindicati;
che pertanto viene
riconosciuto un onorario pari a 11 ore e 45 minuti, come postulato, a CHF 130.--/ora
per complessivi CHF 1'527.50;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute, come esposte, in CHF
214.10;
che
Considerandi
l'IVA ammonta a CHF 132.35;
che ad IS 1 va di conseguenza
rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 1'873.95;
che per gli interessi
moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno
riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall'introduzione in data
7.12.2009
della presente istanza;
che
protesta le ripetibili di questa sede;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il
principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione
il grado di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza, presentata dalla lic. iur. __________, non presentava
dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che
va pertanto ammesso, tenuto conto della tariffa oraria di CHF 130.-- applicata,
l’importo di CHF 180.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che
sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo
di CHF 2'053.95, di cui CHF 1'873.95 per spese legali e CHF 180.-- per ripetibili
di questa sede, oltre interessi del 5% su CHF 1'873.95 dal 7.12.2009;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 250.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in
ragione di CHF 50.--;
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio
10.12.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),
rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli
artt. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'053.95, oltre interessi del 5% su CHF 1'873.95
dal 7.12.2009.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 50.-- (cinquanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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