60.2009.46
Istanza di ispezione degli atti. Istituto delle assicurazioni sociali - Ufficio assicurazione invalidità quale istante
20 febbraio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.46
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Istituto delle assicurazioni sociali - Ufficio assicurazione invalidità quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.46
Lugano
20 febbraio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/9.2.2009
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere ragguagli in merito
alla causa del decesso di una persona;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 5.6.2007, in un appartamento, è stato rinvenuto il corpo esamine di una persona
identificata in __________ (__________). Il Ministero pubblico ha conseguentemente
aperto d’ufficio un procedimento penale nell’ambito del quale l’allora procuratore
pubblico Marco Villa ha ordinato l’autopsia sulla salma per stabilire l’esatta
causa del suo decesso (inc. MP __________).
2. Con la presente istanza l’istituto istante
chiede a questa Camera ragguagli sulla causa del decesso di __________, poiché senza
tali informazioni il Servizio medico regionale dell’AI (SMR) e l’Ufficio AI non
sarebbero in grado di entrare nel merito della richiesta di prestazione AI
tuttora pendente.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso – richiamati in
particolare l’art. 29 cpv. 1 LAI (secondo cui il diritto alla rendita nasce al
più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni), l’art. 30 LAI
(secondo cui il diritto alla rendita si estingue con l’inizio del diritto a una
rendita di vecchiaia dell’AVS o con la morte dell’avente diritto), l’art. 57
lit. g LAI (secondo cui gli uffici AI hanno il compito di emanare le decisioni
sulle prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità), l’art. 32 cpv. 1 lit. a
LPGA (secondo cui le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione,
dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi
delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei
singoli casi, i dati necessari per determinare, modificare o restituire
prestazioni) e ritenuti i motivi addotti dall’istituto istante, il quale deve
emanare una decisione riguardo all’erogazione di prestazioni AI – è certamente
dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come peraltro
già ammesso da questa Camera in precedenti casi (decisione 1.10.2008, inc.
60.2008.254; decisione 3.10.2007, inc. 60.2007.249; decisione 8.5.2006, inc.
60.2006.135; decisione 15.12.2005, inc. __________).
Copia
della relazione sugli accertamenti necroscopici eseguita sulla salma di __________
datata 7.6.2007 (AI 3), copia del "rapport d’analyse TOX / __________" datato 7.12.2007
(AI 6) e copia del rapporto 16.1.2008 contenente la diagnosi medicolegale
inerente a __________ (AI 9) – da cui emerge la causa del decesso di
quest’ultimo – vengono trasmesse all’istituto istante unitamente alla presente
decisione.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Visto l’art. 32 LPGA, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP, la LPGA, la LAI
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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