60.2009.460
Istanza di proroga del carcere preventivo. Pericolo di recidiva. Proporzionalità
18 dicembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2009.460
Data decisione, Autorità:
18.12.2009, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. Pericolo di recidiva. Proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.460
Lugano
18 dicembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/15.12.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 16/17.12.2009 del procuratore pubblico PI 1;
preso atto che l'interessato non si oppone
alla proroga, come comunicato con lettera 16/17.12.2009 del patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1, in
detenzione preventiva dal 25.4.2009, il procuratore pubblico PI 1 ha emanato il 17.11.2009 un atto d’accusa (__________), rinviandolo a processo per omicidio intenzionale,
ripetuta infrazione aggravata alla LStup, ripetuta infrazione alla legge
federale sulle armi e sulle munizioni, coazione, lesioni semplici, vie di fatto
e contravvenzione alla LStup.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a martedì 9.2.2010, con continuazione nei giorni seguenti.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino al 9.2.2010, rispettivamente fino alla data della
presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.Nel caso in esame, sono dati i presupposti
per l’accoglimento della richiesta, ritenuta la situazione di sovraccarico del
Tribunale penale cantonale in generale e del presidente istante in particolare.
5.Nel presente caso sono dati seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, viste anche le sue
parziali ammissioni (indicativamente verbali dell’8.5.2009, 27.5.2009, 3.9.2009,
p. 1-4 per l’omicidio; verbali 19.5.2009, 3.9.2009, p. 4-12 per lo spaccio di
stupefacenti).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
7. Il
pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
criterio della proporzionalità. Esso
non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente
all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren,
besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola,
la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre
condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano
plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione.
Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in
corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale,
dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di
recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In
particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato
con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto
sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi
(decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005,1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).
Considerandi
8.
Nel presente caso, si deve ammettere un
pericolo di recidiva, in considerazione del fatto che CO 1 ha già subito
diverse condanne, in particolare l’8.2.2002 (tre anni di detenzione per
violazione della LStup) ed il 23.5.2006 (due anni di detenzione per violazione
della LStup).
9.
La carcerazione preventiva cui è astretto CO
1.
è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi
di interesse pubblico.
10.
Nell’ottica del principio della proporzionalità, in
relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha
stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva
la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che
presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147
consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP.
1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,
stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità
deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza
interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,
in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11.
Occorre ritenere che la durata della proroga è di circa
tre settimane. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione
personale dell’accusato, la domanda di proroga rispetta il principio della
proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del
processo sono certamente inferiori alla possibile pena e l’inchiesta non
presenta particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità.
12.
L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato
fino al 9.2.2010, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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