60.2009.463
Istanza di proroga del carcere preventivo
11 gennaio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.463
Data decisione, Autorità:
11.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 105 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.463
Lugano
11 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.12.2009
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: avv. dott. PR
1, __________) e CO 2, __________-__________ (patr. da: avv. PR 2, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 18/21.12.2009 del procuratore pubblico Rosa Item;
preso atto che CO 1 non si oppone alla
proroga, come comunicato con lettera 21/22.12.2009 del suo patrocinatore;
preso atto che CO 2 non si oppone alla
proroga, come comunicato con lettera 22.12.2009 del suo patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 e di CO 2,
entrambi in detenzione preventiva dal 26.6.2009, il procuratore pubblico Rosa Item ha emanato il 4.12.2009 l’atto d’accusa (ACC 149/2009), rinviandoli a processo per infrazione
aggravata alla LStup.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato al 2.3.2010, con continuazione nei giorni seguenti.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono
astretti gli imputati fino al 2.3.2010, rispettivamente fino alla data della
presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati tutti i
presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta in concreto la situazione
del presidente istante, in generale la situazione di sovraccarico del Tribunale
penale cantonale, oltre che il periodo di fine anno che rende difficile
l’aggiornamento, in particolare di processi avanti le Corti delle assise
criminali.
5.
Nel presente caso sono dati seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1 (viste anche le sue parziali
ammissioni, verbale 18.8.2009, AI 24, p. 2 e 5, verbale 12.11.2009, AI 44) e di
CO 2 (viste anche le sue parziali ammissioni, verbale 18.8.2009, AI 26, p. 6),
ritenuto anche i riscontri riportati nei verbali del 12.11.2009 (AI 42 e 44)
nonché lo stupefacente sequestrato.
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il mantenimento della carcerazione
preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse
pubblico.
7.
Il pericolo di fuga (cfr., al proposito,
decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi
principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza
dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione
della pena che potrà essergli inflitta.
In base agli
elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha
evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella
prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare.
In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero
per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da
sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo
astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere
evitato con misure meno incisive.
8.
Nel presente caso, si deve ammettere un
pericolo di fuga ritenuto come CO 1 e CO 2 non abbiano particolari legami con
il nostro territorio (verbali di polizia del 16.7.2009, p. 1 e 2, del 22.7.2009,
p. 1 e 2, allegati 2 e 5 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria),
considerate inoltre la gravità delle imputazioni e la prospettiva di una
possibile pena da scontare.
9.
La carcerazione preventiva cui sono
astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e
da preminenti motivi di interesse pubblico.
10.
Nell’ottica del principio della
proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale
federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione
preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della
libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF
116.
Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid.
4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,
stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità
deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza
interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,
in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
11.
Occorre ritenere che la durata della
proroga è di circa un mese. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e
le situazioni personali degli accusati, la domanda di proroga rispetta il
principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in
attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche
decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR
__________) e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del
principio della celerità.
12.
L’istanza è accolta; non si prelevano tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________, e CO
2, __________, è prorogato
fino al 2.3.2010, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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