Lexipedia

Decisione

60.2009.466

Istanza di proroga del carcere preventivo

11 gennaio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.466

Data decisione, Autorità:

11.01.2010, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

art. 95 CPP-TI

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 105 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.466

Lugano

11 gennaio

2010/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/21.12.20092009

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga del

carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: MLaw PR 1, __________),

in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 22/23.12.2009 del procuratore pubblico PI 1;

preso atto che l'interessato non si oppone

alla proroga, come comunicato con lettera 22/23.12.2009 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di CO 1, in

detenzione preventiva dal 15.7.2009, il procuratore pubblico Andrea Pagani ha emanato il 9.12.2009 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per infrazione

aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro, infrazione alla LDDS, infrazione

alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LStup.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato al 25.2.2010, con continuazione nei giorni seguenti.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di

__________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto

l'imputato fino al 25.2.2010, rispettivamente

fino alla data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati tutti i

presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta in concreto la situazione

del presidente istante, in generale la situazione di sovraccarico del Tribunale

penale cantonale, oltre che il periodo di fine anno che rende difficile

l’aggiornamento, in particolare di processi avanti le Corti delle assise

criminali.

5.

Nel presente caso sono dati seri indizi di

colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, viste le sue parziali ammissioni

(verbale 5.8.2009, AI 67, p. 3/4, verbale 5.11.2009, AI 148, p. 3) nonché le

diverse chiamate di correo emerse dai verbali di confronto (AI

119/120/121/122/123/137/138/139/145).

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno

ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il mantenimento della carcerazione

preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse

pubblico.

7.

Il pericolo di fuga (cfr., al proposito,

decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi

principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza

dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione

della pena che potrà essergli inflitta.

In base agli

elementi del caso concreto occorre stabilire se l’accusato detenuto non ha

evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella

prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare.

In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all’estero

per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da

sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo

astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere

evitato con misure meno incisive.

8.

Nel presente caso, si deve ammettere un

pericolo di fuga ritenuto come CO 1 non abbia particolari legami con il nostro

territorio, come risulta dal curriculum vitae (verbale 5.11.2009, AI 148, p.

11), considerate la gravità delle imputazioni e la prospettiva di una possibile

pena da scontare. Non si giustifica di motivare ulteriormente in considerazione

inoltre della non opposizione alla proroga.

9.

La carcerazione preventiva cui è astretto CO

1.

è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi

di interesse pubblico.

10.

Nell’ottica del principio della

proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale

federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione

preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della

libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF

116.

Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid.

4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,

stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità

deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,

in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

11.

Occorre ritenere che la durata della

proroga è di 16 giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la

situazione personale dell’accusato, la domanda di proroga rispetta il principio

della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa

del processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione

10.7.2007

del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________)

e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio

della celerità.

12.

L’istanza è accolta; non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino al 25.2.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster