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Decisione

60.2009.467

Istanza di ispezione degli atti

19 aprile 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi addotti dal __________ non sono tali da giustificare la richiesta di

accesso/visione degli atti penali (…)" e "(…) l'accoglimento

dell'istanza comporterebbe una violazione della (…) personalità e al (…)

diritto alla privacy (…)" (cfr. scritto 6.4.2010).

Dal canto suo il procuratore

pubblico Andrea Maria Balerna afferma, come già sopraindicato, di ritenere più

opportuno limitare l'accesso agli atti istruttori concernenti unicamente PI 1,

segnatamente il suo verbale di interrogatorio 6.11.2008 e la documentazione

bancaria relativa alla relazione a lei intestata (cfr. scritto 18/22.12.2009).

3.

L’art. 27 CPP in

vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP,

con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110

Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi

previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere

l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica

un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone

implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,

dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione".

4.

Nella fattispecie

in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta

Considerandi

e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della Legge sull’assistenza sociale

dell’8.3.1971 (RL 6.4.11.1) (di seguito Las), l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del

Regolamento sull’assistenza sociale del 18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve

ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27

CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________

potrebbero essere senz’altro utili all’Ufficio istante per esaminare la

richiesta di prestazioni assistenziali presentata da PI 1 rispettivamente

accertare la sua effettiva situazione finanziaria.

Circa l’opposizione sollevata

da quest'ultima va ricordato che nell’ambito di una domanda di prestazioni

assistenziali il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli

organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni

personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e

permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione

(art. 67 cpv. 1 Las). A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità,

ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,

rispettivamente dal segreto professionale (art. 67 cpv. 2 Las).

Questa Camera autorizza

dunque un rappresentante dell'Ufficio istante ad accedere all'incarto penale

presso il Ministero pubblico, tuttavia limitatamente agli atti istruttori

concernenti PI 1: il suo verbale di interrogatorio 6.11.2008, la documentazione

bancaria relativa alla relazione a lei intestata nonché ogni altro documento

atto a constatare la sua situazione patrimoniale. Sarà il procuratore pubblico

a decidere in merito.

Il rappresentante è, se

necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti sopraindicati.

5.

L'istanza è accolta

ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e

spese, in considerazione della natura dell'istante, della Laps e della Las.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2.Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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