60.2009.467
Istanza di ispezione degli atti
19 aprile 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2009.467
Data decisione, Autorità:
19.04.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.467
Lugano
19 aprile
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/22.12.2009
presentata dall'
IS 1
tendente ad ottenere l'autorizzazione a
compulsare gli atti di un incarto penale, tutt'ora pendente presso il
Ministero pubblico, relativo, fra gli altri, a PI 1, che ha presentato una
richiesta di prestazioni assistenziali;
ritenuto che la richiesta 17.12.2009 è
stata inviata direttamente al procuratore pubblico, che l'ha trasmessa a questa
Camera in data 18/22.12.2009, comunicando nel contempo il suo preavviso
favorevole all'accoglimento dell'istanza "(…) limitatamente agli atti
istruttori concernenti PI 1, segnatamente il suo verbale d'interrogatorio del 6
novembre 2008 e la documentazione bancaria relativa alla relazione a lei
intestata (…)";
richiamato lo scritto 2/11.1.2010 di PI 1
in cui informava l'istante e questa Camera di aver "trovato finalmente
un lavoro come giornalista e responsabile comunicazione a partire dal 1° marzo 2010
(...)", chiedendo nel contempo all'IS 1 "(…) di non prendere
più atto dei contenuti dell'inchiesta";
ritenuto che l'Ufficio istante, su domanda
di questa Camera, ha giustificato la sua richiesta "(…) di visionare
l'incarto in relazione al fatto che la signora percepisce prestazioni di
sostegno sociale dal mese di novembre 2009, ad oggi il nostro intervento è ancora
corrente, presumibilmente fino al mese di maggio 2010 in quanto dovrebbe iniziare un'attività lavorativa nel mese di aprile 2010 (...)";
richiamate le osservazioni 6.4.2010 di PI 1
con le quali postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
Il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di, fra gli altri, PI 1 per
le ipotesi di reato di correità, sub. complicità, in ripetuta truffa per
mestiere, sub. semplice, consumata e mancata, nonché correità, sub complicità,
in ripetuta falsità in documenti e ripetuto riciclaggio di denaro, in relazione
alla messa a pegno di polizze assicurative false ai fini dell'ottenimento di
linee di credito bancarie, rispettivamente all'utilizzo dei fondi così ottenuti
(cfr. inc. MP __________).
2.
Con la presente
istanza l'IS 1 chiede di poter compulsare il surriferito incarto penale allo
scopo di esaminare debitamente la situazione economica di PI 1 (beneficiaria di
prestazioni di sostegno sociale dal mese di novembre 2009 fino a, presumibilmente,
il mese di maggio 2010) e "(…) valutare la reale situazione personale e
finanziaria della stessa" (cfr. istanza 17.12.2009 e scritto
22/24.3.2010).
Come esposto in entrata, PI 1
si oppone alla suddetta richiesta "(…) in quanto l'inchiesta penale è
ancora in corso e quindi gli accertamenti non sono definitivi (…)", "(…)
Fatti
i motivi addotti dal __________ non sono tali da giustificare la richiesta di
accesso/visione degli atti penali (…)" e "(…) l'accoglimento
dell'istanza comporterebbe una violazione della (…) personalità e al (…)
diritto alla privacy (…)" (cfr. scritto 6.4.2010).
Dal canto suo il procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna afferma, come già sopraindicato, di ritenere più
opportuno limitare l'accesso agli atti istruttori concernenti unicamente PI 1,
segnatamente il suo verbale di interrogatorio 6.11.2008 e la documentazione
bancaria relativa alla relazione a lei intestata (cfr. scritto 18/22.12.2009).
3.
L’art. 27 CPP in
vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP,
con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi
previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone
implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.
Nella fattispecie
in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta
Considerandi
e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della Legge sull’assistenza sociale
dell’8.3.1971 (RL 6.4.11.1) (di seguito Las), l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del
Regolamento sull’assistenza sociale del 18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27
CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________
potrebbero essere senz’altro utili all’Ufficio istante per esaminare la
richiesta di prestazioni assistenziali presentata da PI 1 rispettivamente
accertare la sua effettiva situazione finanziaria.
Circa l’opposizione sollevata
da quest'ultima va ricordato che nell’ambito di una domanda di prestazioni
assistenziali il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli
organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni
personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e
permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione
(art. 67 cpv. 1 Las). A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità,
ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio,
rispettivamente dal segreto professionale (art. 67 cpv. 2 Las).
Questa Camera autorizza
dunque un rappresentante dell'Ufficio istante ad accedere all'incarto penale
presso il Ministero pubblico, tuttavia limitatamente agli atti istruttori
concernenti PI 1: il suo verbale di interrogatorio 6.11.2008, la documentazione
bancaria relativa alla relazione a lei intestata nonché ogni altro documento
atto a constatare la sua situazione patrimoniale. Sarà il procuratore pubblico
a decidere in merito.
Il rappresentante è, se
necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti sopraindicati.
5.
L'istanza è accolta
ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese, in considerazione della natura dell'istante, della Laps e della Las.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2.Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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