60.2009.470
Istanza di ispezione degli atti
21 gennaio 2010Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.470
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.470
Lugano
21 gennaio
2010/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.12.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile
di un incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito anche di una segnalazione di PI 2 (in data
12.9.2003), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
a carico di un ex funzionario della __________, in relazione alla gestione di
alcuni conti bancari. Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo
a procedere del 7.11.2006 (NLP __________).
2.In relazione alla gestione dei surriferiti conti
bancari, PI 2 ha promosso un’azione civile ordinaria (inc. __________) presso
la Pretura istante convenendo la __________. In occasione dell’udienza del
14.12.2009, è stato ammesso dal pretore il richiamo dell’incarto penale surriferito.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come
ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità
giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette
la richiesta se:
- si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nella
fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la procedura civile
pendente presso la Pretura istante e l’incarto penale nel frattempo concluso,
in quanto riferiti entrambi alla gestione dei medesimi conti bancari.
Per questo motivo si giustifica il fatto di
non aver interpellato le parti, in particolare un ex funzionario della __________
sentito in sede penale.
6.L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso alla
Pretura istante in allegato alla copia della presente decisione.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle
norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le
addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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