Lexipedia

Decisione

60.2009.5

Istanza di proroga del carcere preventivo. anticipata espiazione di pena

13 gennaio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2009.5

Data decisione, Autorità:

13.01.2009, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo. anticipata espiazione di pena

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2009.5

Lugano

13 gennaio

2009/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7/8.1.2009

presentata dal

IS 1, ,

tendente ad ottenere la

proroga del carcere preventivo (anticipata espiazione di pena) cui è astretto

CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico

dibattimento;

visto il preavviso favorevole 8/9.1.2009 del procuratore pubblico Nicola Respini;

preso atto che l'interessato non si oppone

alla proroga, come comunicato con lettera 9/12.1.2009 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei

confronti di CO 1 , in

detenzione preventiva dal 15.2.2008 (ed in anticipata espiazione di pena dal

14.10.2008), il procuratore

pubblico ha emanato il 19.12.2008 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per estorsione

aggravata (consumata e tentata), esposizione a pericolo della vita altrui (ripetuta),

coazione (ripetuta, consumata e tentata), lesioni semplici (ripetute), vie di

fatto, furto (ripetuto, consumato e tentato), danneggiamento (ripetuto),

violazione di domicilio, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni,

infrazione e contravvenzione alla LStup.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato a martedì 3.2.2009.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali

di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è

astretto l'imputato fino al 3.2.2009, data della presumibile conclusione del

pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, l’accusato ha

chiesto ed ottenuto di essere posto in anticipata espiazione di pena a partire

dal 14.10.2008.

Come

ricordato nella sentenza di principio del 23.1.2007 (inc. CRP __________) e ribadito

successivamente (decisione del 7.3.2007, inc. CRP __________), anche se

l’accusato è posto in anticipata espiazione deve essere richiesta la proroga ex

art. 103 CPP.

Se per un

verso un accusato che domanda l’anticipata espiazione rinuncia, almeno

momentaneamente, alla possibilità di chiedere la sua messa in libertà

provvisoria, per altro verso non dovrebbe essere possibile per questo che sia

lasciato indilatamente in anticipata espiazione, ritardando in modo

ingiustificato, sproporzionato e contrario alla celerità l’aggiornamento del proprio

processo.

Se i termini

della detenzione preventiva previsti dal CPP (ad esempio per effetto dei

combinati articoli 102 cpv. 3 e 230 cpv. 2 CPP) salvaguardano certamente ed “in

primis” la libertà personale dell’accusato (per evitare che la stessa non

sia eccessivamente limitata), al contempo salvaguardano una regolare e tempestiva

conduzione del procedimento, in ossequio anche al principio della celerità,

peraltro applicabile in generale al procedimento (art. 6 § 1 CEDU, art. 14 § 3

lit. c del Patto ONU II, art. 29 cpv. 1 Cost. fed., art. 10 cpv. 3 Cost. TI) ed

in particolare alla detenzione prima del processo (art. 5 § 3 CEDU, art. 9 § 3

Patto ONU II, art. 31 cpv. 3 in fine Cost. fed.), ed il rispetto del principio

della proporzionalità, in concreto per evitare che la durata della detenzione

si avvicini a quella della possibile pena da espiare. Inoltre, se il consenso

all’anticipata espiazione non può essere di principio revocato, l’imputato

conserva nondimeno il diritto di presentare una domanda di scarcerazione (DTF

117.

Ia 72 ss.). Per questi

motivi, i termini di 40, rispettivamente di 60 giorni dell’art. 230 cpv. 2 CPP

si applicano anche in caso di accusato posto in anticipata espiazione, ritenuto

che l’esame della proroga da parte di questa Camera si limita di principio unicamente

all’esame dei motivi a fondamento della richiesta di proroga, al rispetto del

principio della proporzionalità, ed eventualmente al rispetto del principio

della celerità (sull’applicazione dei due principi, cfr. M. MINI, Il principio

della celerità in materia penale, in “Diritto senza devianza”, Lugano 2006, p.

527.

ss., p. 560/2), mentre non si procede alla verifica dei presupposti della

detenzione.

5.

Nel caso in esame, sono dati i presupposti

per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta la situazione di sovraccarico del

Tribunale penale cantonale in generale e del presidente istante in particolare,

con riferimento ai processi già precedentemente fissati. Il tema non va qui

maggiormente approfondito siccome la condizione è pacifica e per l’assenza di

opposizione alla proroga da parte dell’accusato e del suo difensore.

6.

Nella

valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre ritenere

che la durata della proroga della carcerazione è di soli cinque giorni, di modo

che non è tale da richiedere ulteriore approfondimento, ed è comunque

compatibile con la possibile pena.

7.

L’istanza

è quindi accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo (anticipata espiazione di pena) cui è

astretto CO 1 , __________, è

prorogato fino al 3.2.2009, rispettivamente fino alla conclusione

del processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster