60.2009.5
Istanza di proroga del carcere preventivo. anticipata espiazione di pena
13 gennaio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2009.5
Data decisione, Autorità:
13.01.2009, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. anticipata espiazione di pena
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.5
Lugano
13 gennaio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.1.2009
presentata dal
IS 1, ,
tendente ad ottenere la
proroga del carcere preventivo (anticipata espiazione di pena) cui è astretto
CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico
dibattimento;
visto il preavviso favorevole 8/9.1.2009 del procuratore pubblico Nicola Respini;
preso atto che l'interessato non si oppone
alla proroga, come comunicato con lettera 9/12.1.2009 del patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 15.2.2008 (ed in anticipata espiazione di pena dal
14.10.2008), il procuratore
pubblico ha emanato il 19.12.2008 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per estorsione
aggravata (consumata e tentata), esposizione a pericolo della vita altrui (ripetuta),
coazione (ripetuta, consumata e tentata), lesioni semplici (ripetute), vie di
fatto, furto (ripetuto, consumato e tentato), danneggiamento (ripetuto),
violazione di domicilio, infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni,
infrazione e contravvenzione alla LStup.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a martedì 3.2.2009.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino al 3.2.2009, data della presumibile conclusione del
pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, l’accusato ha
chiesto ed ottenuto di essere posto in anticipata espiazione di pena a partire
dal 14.10.2008.
Come
ricordato nella sentenza di principio del 23.1.2007 (inc. CRP __________) e ribadito
successivamente (decisione del 7.3.2007, inc. CRP __________), anche se
l’accusato è posto in anticipata espiazione deve essere richiesta la proroga ex
art. 103 CPP.
Se per un
verso un accusato che domanda l’anticipata espiazione rinuncia, almeno
momentaneamente, alla possibilità di chiedere la sua messa in libertà
provvisoria, per altro verso non dovrebbe essere possibile per questo che sia
lasciato indilatamente in anticipata espiazione, ritardando in modo
ingiustificato, sproporzionato e contrario alla celerità l’aggiornamento del proprio
processo.
Se i termini
della detenzione preventiva previsti dal CPP (ad esempio per effetto dei
combinati articoli 102 cpv. 3 e 230 cpv. 2 CPP) salvaguardano certamente ed “in
primis” la libertà personale dell’accusato (per evitare che la stessa non
sia eccessivamente limitata), al contempo salvaguardano una regolare e tempestiva
conduzione del procedimento, in ossequio anche al principio della celerità,
peraltro applicabile in generale al procedimento (art. 6 § 1 CEDU, art. 14 § 3
lit. c del Patto ONU II, art. 29 cpv. 1 Cost. fed., art. 10 cpv. 3 Cost. TI) ed
in particolare alla detenzione prima del processo (art. 5 § 3 CEDU, art. 9 § 3
Patto ONU II, art. 31 cpv. 3 in fine Cost. fed.), ed il rispetto del principio
della proporzionalità, in concreto per evitare che la durata della detenzione
si avvicini a quella della possibile pena da espiare. Inoltre, se il consenso
all’anticipata espiazione non può essere di principio revocato, l’imputato
conserva nondimeno il diritto di presentare una domanda di scarcerazione (DTF
117.
Ia 72 ss.). Per questi
motivi, i termini di 40, rispettivamente di 60 giorni dell’art. 230 cpv. 2 CPP
si applicano anche in caso di accusato posto in anticipata espiazione, ritenuto
che l’esame della proroga da parte di questa Camera si limita di principio unicamente
all’esame dei motivi a fondamento della richiesta di proroga, al rispetto del
principio della proporzionalità, ed eventualmente al rispetto del principio
della celerità (sull’applicazione dei due principi, cfr. M. MINI, Il principio
della celerità in materia penale, in “Diritto senza devianza”, Lugano 2006, p.
527.
ss., p. 560/2), mentre non si procede alla verifica dei presupposti della
detenzione.
5.
Nel caso in esame, sono dati i presupposti
per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta la situazione di sovraccarico del
Tribunale penale cantonale in generale e del presidente istante in particolare,
con riferimento ai processi già precedentemente fissati. Il tema non va qui
maggiormente approfondito siccome la condizione è pacifica e per l’assenza di
opposizione alla proroga da parte dell’accusato e del suo difensore.
6.
Nella
valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre ritenere
che la durata della proroga della carcerazione è di soli cinque giorni, di modo
che non è tale da richiedere ulteriore approfondimento, ed è comunque
compatibile con la possibile pena.
7.
L’istanza
è quindi accolta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo (anticipata espiazione di pena) cui è
astretto CO 1 , __________, è
prorogato fino al 3.2.2009, rispettivamente fino alla conclusione
del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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