60.2009.51
Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante
20 febbraio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2009.51
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.51
Lugano
20 febbraio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/6.2.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un incarto
penale concernente il suo curatelato;
premesso che la richiesta 2.2.2009 è
pervenuta al Ministero pubblico il 6.2.2009, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera, con scritto 10/11.2.2009, segnalando di non avere
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con scritto 18.6.2007 la __________, sede di __________
(di seguito __________), richiamando la sua risoluzione 22/23.5.2007, ha
confermato che IS 1 è stata nominata curatrice di __________ (__________) ai
sensi dell’art. 394 CC (secondo cui ad un maggiorenne può essere nominato un
curatore a sua istanza, quando esistano le condizioni per la sua tutela volontaria).
La __________ ha precisato che il compito della curatrice è di gestire gli
aspetti patrimoniali e amministrativi del curatelato, con la facoltà di
assumere tutte le informazioni inerenti al suo patrimonio, di aprire o di
chiudere conti, di stipulare o disdire contratti di locazione per cassette di
sicurezza (cfr. copia "Credenziale" 18.6.2007 della __________
annessa all’istanza 2/6.2.2009).
2. In data 17.11.2008 il sostituto procuratore
pubblico Marisa Alfier ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________
siccome ritenuto colpevole di furto riguardo ai fatti avvenuti il 3.11.2008
presso un negozio di __________ ed ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di CHF 150.--, corrispondente a 5 aliquote giornaliere di CHF 30.--
cadauna, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e a non revocare
la sospensione condizionale alla pena pecuniaria di 6 aliquote giornaliere da
CHF 30.-- inflittagli dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 15.11.2007,
ammonendolo formalmente (DA __________). Il citato decreto è cresciuto in giudicato il
Fatti
22.12.2008.
3. Con
la presente istanza IS 1, attiva presso il Servizio __________ __________ e curatrice
di __________, chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del surriferito
incarto penale, avendo ricevuto una fattura pari a CHF 250.-- da pagare relativa
al citato decreto di accusa, e trasmessa direttamente al suo curatelato.
Come
esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier comunica di
non avere osservazioni da formulare in merito.
4. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell'ispezione".
Considerandi
5.
Nel caso in esame – ritenuti le mansioni attribuite
dalla __________ alla curatrice e i motivi alla base della sua richiesta –
appare, di principio, adempiuta l’esistenza di un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 27 CPP.
La fattura pari a CHF 250.-- (CHF 150.--
per la pena pecuniaria, CHF 50.-- per la tassa di giustizia e CHF 50.-- per le
spese addebitate) deriva, in effetti, dal decreto di accusa 17.11.2008 emanato
a carico di __________, curatelato della qui istante (DA __________).
In siffatte circostanze, copia del decreto
di accusa 17.11.2008 (DA __________) – da cui emerge la distinta di
pagamento riguardo all’importo di CHF 250.-- –, viene trasmessa alla curatrice
istante unitamente alla presente decisione.
La richiesta della curatrice di ottenere
copia dell’intero incarto penale non può, per contro, essere accolta, poiché i
restanti documenti ivi contenuti non sono direttamente collegati con
l’emissione della fattura e sembrano del resto esulare dalle mansioni
attribuitile dalla __________ (cfr. considerando 1 della presente decisione).
Giova
al proposito ricordare che i motivi alla base di un’istanza ai sensi dell’art.
27.
CPP da parte di un curatore devono essere necessariamente in connessione con le mansioni che gli
sono state affidate dalla CTR competente.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Considerata la natura
dell’istanza, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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