60.2009.54
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
15 giugno 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
60.2009.54
Data decisione, Autorità:
15.06.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.54
Lugano
15 giugno
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/12.2.2009
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.6.2008
della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), un’indennità per
ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 16/17.2.2009 del
procuratore pubblico Nicola Respini – che ha comunicato di non avere
particolari osservazioni –, 19/20.2.2009 della Divisione della giustizia – che,
in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare,
ha ritenuto eccessiva la somma postulata per ripetibili – e 11.3.2009 della
Corte delle assise criminali – che si è rimessa al giudizio di questa Camera –;
preso atto che, su richiesta 14.5.2009 di
questa Camera, il 27/28.5.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha
comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste del danno non erano
state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 13.3.2008 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla
Corte delle assise criminali IS 1 – in detenzione preventiva dal 7.8.2007 al
21.9.2007 – siccome accusata di infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti [in correità, sub. in complicità con __________ ed __________
(quest’ultimo, suo marito, al momento del processo ancora latitante), deferiti
alla medesima Corte] (ACC __________);
che
con giudizio 10.6.2008 la suddetta Corte ha prosciolto l’accusata
dall’imputazione (p. 84, inc. TPC __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
32'280.95, oltre interessi, di cui CHF 20'525.85 per spese legali, CHF 586.-- per
danno materiale, CHF 9'200.-- per torto morale e CHF 1'969.10 per ripetibili;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
il 6.8.2007 il procuratore pubblico Nicola Respini ha ordinato l’arresto di __________
per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli
stupefacenti, ordine inviato per esecuzione alla polizia cantonale di __________,
cantone dove risiedeva;
che
il giorno dopo funzionari della polizia cantonale hanno sorvegliato
l’abitazione di __________: nel corso della giornata hanno fermato – prima – un
uomo, trovato in possesso di cocaina, identificato in __________, e – poi – una
donna, identificata in IS 1, nel cui appartamento, che condivideva con il
marito, è stata rinvenuta cocaina (rapporto 8.8.2007, Kantonspolizei __________);
che
l’8.8.2007 IS 1 ed __________ sono stati interrogati dal procuratore pubblico __________,
che ha disposto il loro arresto provvisorio (Hafteinvernahme 8.8.2007, Staatsanwaltschaft
__________), chiedendo all’Haftrichter des Bezirkes __________ di ordinare
la loro detenzione preventiva;
che
il 9.8.2007 l’Haftrichter ha disposto la loro carcerazione, per pericolo
di collusione e, per __________, anche per pericolo di fuga (Verfügungen
9.8.2007, Bezirksgericht __________);
che
il procuratore pubblico ticinese, il 13.8.2007, ha confermato di assumere il procedimento
penale promosso a carico di IS 1 e di __________;
che
con Abtretungsverfügungen 13.8.2007 il magistrato inquirente __________
ha ceduto al Ministero pubblico ticinese, sulla base degli art. 340/343/344 CP,
il procedimento penale in questione;
che
l’accusata è stata trasferita in Ticino il 21.8.2007: il giorno successivo il giudice
dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha confermato il suo arresto per
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di bisogni
dell’istruzione (pericolo di collusione) [il giorno precedente il medesimo
giudice aveva confermato l’arresto di __________, trasferito in Ticino il
20.8.2007];
che
IS 1 è stata scarcerata il 21.9.2007 [__________ è invece rimasto in detenzione
preventiva in attesa del processo];
che,
come detto, la Corte delle assise criminali ha prosciolto l’accusata
dall’imputazione (sentenza 10.6.2008, inc. TPC __________) [condannando, al contrario,
__________ alla pena detentiva di cinque anni e sei mesi per titolo di infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione
alla legge federale sugli stupefacenti];
che
– secondo la giurisprudenza del Tribunale federale – il cantone le cui autorità
hanno ordinato ed applicato provvedimenti coattivi rimane competente a decidere
se sia dovuta un’indennità e obbligato, in caso affermativo, a versarla, anche
se il procedimento penale è stato assunto successivamente da un altro cantone e
si è concluso con un decreto di abbandono o con una sentenza assolutoria (DTF
108 Ia 13; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 12; N.
SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, § 67 nota
76);
che
nella fattispecie l’arresto dell’istante, sebbene ordinato autonomamente dalle
autorità del canton __________, è stato indotto – ovvero è scaturito – dalla
richiesta del procuratore pubblico ticinese ai colleghi __________ di procedere
all’arresto di __________;
che,
trasferita in Ticino, l’arresto di IS 1 è stato confermato – su domanda del
procuratore pubblico – dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, per cui la
misura è stata disposta rispettivamente è proseguita per ordine delle autorità
ticinesi;
che
– malgrado la predetta giurisprudenza – si giustifica pertanto ammettere che il
cantone Ticino sia tenuto a rifondere gli eventuali danni cagionati dal
procedimento penale sfociato nel giudizio 10.6.2008 della Corte delle assise
criminali (inc. TPC __________);
che
di conseguenza questa Camera è competente a pronunciarsi sulla richiesta di indennità
formulata dall’istante;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
IS 1 è stata ammessa dal giudice dell’istruzione e dell’arresto al beneficio
del gratuito patrocinio, beneficio che è stato esteso anche al patrocinio
dell’avv. PR 1 (doc. 3);
che
– essendo stata prosciolta dall’accusa – ha nondimeno diritto di chiedere
un’indennità per ingiusto procedimento;
che,
nel corso del procedimento penale, l’istante è stata assistita dall’avv. __________,
__________ (di cui non chiede la rifusione delle spese legali), e – dopo
l’emanazione dell’atto di accusa – dall’avv. __________ e dall’avv. PR 1, legali
– questi ultimi – di cui domanda la rifusione delle note professionali;
che di
regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia
congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese
che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an
unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren,
Diss., Zurigo 1998, p. 106);
che la sostituzione del difensore è avvenuta perché
l’avv. __________ non ha
potuto continuare ad assistere l’istante per motivi medici: non si giustifica quindi decurtare la nota dell’avv. PR
1 in ragione dell’avvicendamento [cfr. anche scritto 5.6.2008 del giudice dell’istruzione
e dell’arresto a quest’ultimo legale, con il quale gli ha comunicato che la
sostituzione del difensore doveva essere ritenuta giustificata, per cui il
gratuito patrocinio era ripristinato (art. 27 cpv. 2 Lag) (doc. 3)];
che
Fatti
i legali, come detto, hanno assunto il mandato dopo l’emanazione dell’atto di accusa:
hanno quindi assistito l’istante nella preparazione del processo e, l’avv. PR 1,
pure nel dibattimento;
che
l’inchiesta penale che ha coinvolto IS 1 si estendeva – oltre che ad __________,
deferito davanti alla medesima Corte – anche ad altre persone, che in parte
erano già state giudicate (cfr. le sentenze che il presidente della Corte ha acquisito
agli atti);
che
c’erano di conseguenza, inevitabilmente, l’esigenza di perlomeno leggere un
numero considerevole di verbali di interrogatorio e la conseguente necessità
di, almeno in parte, discuterli con l’accusata, con evidente ampio dispendio di
tempo;
che
la fattispecie, per quanto concerne la posizione di IS 1 – che nel corso del procedimento
penale ha sempre mantenuto la medesima versione dei fatti, nel senso che si è
sempre dichiarata estranea ai fatti imputati al marito ed a __________ –, non era
tuttavia particolarmente complicata dal profilo giuridico e fattuale, come emerge
del resto dalle poche righe che la Corte ha impiegato per motivare la non
colpevolezza dell’accusata (p. 57 s., decisione 10.6.2008, inc. TPC __________);
che
anche l’arringa del legale non ha sollevato specifici problemi giuridici, a comprova
che il caso non era particolarmente problematico (p. 7 s., decisione 10.6.2008,
inc. TPC __________);
che,
ciò detto, la nota dell’avv. __________ di CHF 4'748.70 [periodo 8.4.2008 –
5.6.2008: CHF 4’037.50 di onorario (16 ore e 9 minuti a CHF 250.--/ora), CHF
382.-- di spese e CHF 329.20 di IVA (doc. 4)] può essere ammessa come esposta,
ad eccezione della prestazione “red. richiesta d’acconto” di data
30.4.2008, che resta a carico del legale;
che,
quindi, per il predetto patrocinio, viene riconosciuto l’importo di CHF
4'688.45, di cui CHF 3'987.50 di onorario (15 ore e 57 minuti a CHF 250.--/ora),
CHF 376.-- di spese e CHF 324.95 di IVA;
che,
invece, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e
l’impegno e la diligenza dimostrati, la nota professionale dell’avv. PR 1 di
CHF 15'777.10 [periodo 30.5.2008 – 13.8.2008: CHF 14'187.50 (56 ore e 45 minuti
a CHF 250.--/ora) di onorario, CHF 475.25 di spese e CHF 1'114.35 di IVA (doc.
5)] appare eccessiva per quanto concerne il dispendio orario inerente l’esame
degli atti e la preparazione del processo, per i quali sono indicate oltre 26
ore: infatti, anche considerato il volume dell’incarto – dato, in particolare,
dai verbali di interrogatorio delle persone inchiestate in questo ed in altri
procedimenti penali –, il (non) coinvolgimento dell’accusata nei fatti emergeva
con sufficiente chiarezza anche da una solo rapida lettura dei verbali, senza
necessità di particolari approfondimenti in fatto (e tantomeno in diritto)
[cfr. decisione 10.6.2008 della Corte delle assise criminali: “Va, peraltro,
rilevato che nessuna delle persone coinvolte nell’inchiesta ha detto di avere
mai conosciuto la donna (ad eccezione di __________ che la vide una volta, anni
fa, in Ticino in occasione di una sua visita all’allora “fidanzato” che viveva
nel nostro cantone) o di avere avuto con lei contatti relativi allo spaccio”
(p. 33, inc. TPC __________)];
che,
inoltre, non può essere riconosciuto onorario per “cpc GIAR + 1 allegato”
(30.5.2008), “cpc avv. __________ via fax 1p + 1 allegato” (30.5.2008) e
“cpc a cliente + copia lett. Corte Assise Criminali 31.07.08” (7.8.2008):
si tratta infatti di operazioni che potevano essere effettuate dal
segretariato, i cui oneri devono essere sopportati dal legale [che ha a carico
anche i costi per “stampa arringa 10 p” (9.6.2008)];
che
– tutto ciò considerato – la nota professionale viene riconosciuta in CHF
13'939.85, di cui 12'500.-- a titolo di onorario [50 ore a CHF 250.--/ora : 20
ore per l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, per il resto –
con l’eccezione delle indicate operazioni che non possono essere ammesse perché
a carico del legale (15 min) – come esposto], CHF 455.25 a titolo di spese
[come esposte, all’infuori di CHF 20.-- per “stampa arringa 10 p”
(9.6.2008), a carico del legale] e CHF 984.60 a titolo di IVA;
che
alla qui istante va rifuso, a titolo di spese legali per le difese dell’avv. __________
e dell’avv. PR 1, l’importo complessivo di CHF 18'628.30;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 11.2.2009 della presente istanza, come postulato;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che l’accusato deve dimostrare che il danno
subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di
causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio
(decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede la somma di CHF 586.--, oltre
Considerandi
interessi, di cui CHF 484.-- per spese di trasferta [__________ (21.4.2008,
19.5.2008
e 9/10.6.2008): CHF 118.--/viaggio (biglietto FFS, seconda classe,
A/R, doc. 6); __________ (3/4.6.2008): CHF 130.--/viaggio (biglietto FFS,
seconda classe, A/R, doc. 7)] e di CHF 102.-- per pernottamento a __________ nei
giorni del dibattimento (9/10.6.2008) [doc. 8];
che vi è evidentemente un nesso di
causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi
confronti e le invocate poste del danno;
che
si giustifica di conseguenza riconoscere queste spese, ammesse come indicate
[ovvero CHF 484.-- per spese di trasferta e CHF 102.-- per spese di pernottamento,
per complessivi CHF 586.--], senza interessi essendo riconosciuto il prezzo di
oggi delle prestazioni (e non del momento in cui è intervenuto il pregiudizio);
che
l’indennità prevista dall’art.
317.
CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.
60.2001
);
che nella seconda fase l’importo base
ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle
circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in
precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche
per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 9’200.--, oltre interessi, quale risarcimento per i quarantasei
giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;
che,
come esposto, IS 1 è stata arrestata il 7.8.2007 ed è stata scarcerata il 21.9.2007: è quindi
stata privata della libertà per quarantasei giorni;
che
– in difetto di elementi che
giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con
riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita le viene di
conseguenza assegnato l’importo di CHF 9'200.--, oltre interessi dal 21.9.2007,
come domandato;
che questa conclusione tiene conto del
resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla
sentenza 10.6.2008 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________) e
dalla presente decisione;
che
quali ripetibili, che protesta, chiede la somma di CHF 1'969.10, oltre
interessi, di cui CHF 1'437.50 di onorario (5 ore e 45 minuti a CHF
250.
--/ora), CHF 392.50 di spese e CHF 139.10 di IVA (doc. 12);
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 900.--, comprendente
onorario, spese ed IVA;
che
sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;
che
a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 29'314.30, di cui CHF 18'628.30,
oltre interessi, per spese legali, CHF
586.
-- per danno materiale, CHF 9'200.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 900.-- per
ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1’200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 1’250.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 120.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 10.6.2008 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 29'314.30, oltre interessi del 5% su CHF 18'628.30
dall’11.2.2009 e su CHF 9’200.-- dal 21.9.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1’200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’250.-- (milleduecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 120.-- (centoventi).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali
sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali
(art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i
ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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