Lexipedia

Decisione

60.2009.54

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

15 giugno 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i legali, come detto, hanno assunto il mandato dopo l’emanazione dell’atto di accusa:

hanno quindi assistito l’istante nella preparazione del processo e, l’avv. PR 1,

pure nel dibattimento;

che

l’inchiesta penale che ha coinvolto IS 1 si estendeva – oltre che ad __________,

deferito davanti alla medesima Corte – anche ad altre persone, che in parte

erano già state giudicate (cfr. le sentenze che il presidente della Corte ha acquisito

agli atti);

che

c’erano di conseguenza, inevitabilmente, l’esigenza di perlomeno leggere un

numero considerevole di verbali di interrogatorio e la conseguente necessità

di, almeno in parte, discuterli con l’accusata, con evidente ampio dispendio di

tempo;

che

la fattispecie, per quanto concerne la posizione di IS 1 – che nel corso del procedimento

penale ha sempre mantenuto la medesima versione dei fatti, nel senso che si è

sempre dichiarata estranea ai fatti imputati al marito ed a __________ –, non era

tuttavia particolarmente complicata dal profilo giuridico e fattuale, come emerge

del resto dalle poche righe che la Corte ha impiegato per motivare la non

colpevolezza dell’accusata (p. 57 s., decisione 10.6.2008, inc. TPC __________);

che

anche l’arringa del legale non ha sollevato specifici problemi giuridici, a comprova

che il caso non era particolarmente problematico (p. 7 s., decisione 10.6.2008,

inc. TPC __________);

che,

ciò detto, la nota dell’avv. __________ di CHF 4'748.70 [periodo 8.4.2008 –

5.6.2008: CHF 4’037.50 di onorario (16 ore e 9 minuti a CHF 250.--/ora), CHF

382.-- di spese e CHF 329.20 di IVA (doc. 4)] può essere ammessa come esposta,

ad eccezione della prestazione “red. richiesta d’acconto” di data

30.4.2008, che resta a carico del legale;

che,

quindi, per il predetto patrocinio, viene riconosciuto l’importo di CHF

4'688.45, di cui CHF 3'987.50 di onorario (15 ore e 57 minuti a CHF 250.--/ora),

CHF 376.-- di spese e CHF 324.95 di IVA;

che,

invece, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e

l’impegno e la diligenza dimostrati, la nota professionale dell’avv. PR 1 di

CHF 15'777.10 [periodo 30.5.2008 – 13.8.2008: CHF 14'187.50 (56 ore e 45 minuti

a CHF 250.--/ora) di onorario, CHF 475.25 di spese e CHF 1'114.35 di IVA (doc.

5)] appare eccessiva per quanto concerne il dispendio orario inerente l’esame

degli atti e la preparazione del processo, per i quali sono indicate oltre 26

ore: infatti, anche considerato il volume dell’incarto – dato, in particolare,

dai verbali di interrogatorio delle persone inchiestate in questo ed in altri

procedimenti penali –, il (non) coinvolgimento dell’accusata nei fatti emergeva

con sufficiente chiarezza anche da una solo rapida lettura dei verbali, senza

necessità di particolari approfondimenti in fatto (e tantomeno in diritto)

[cfr. decisione 10.6.2008 della Corte delle assise criminali: “Va, peraltro,

rilevato che nessuna delle persone coinvolte nell’inchiesta ha detto di avere

mai conosciuto la donna (ad eccezione di __________ che la vide una volta, anni

fa, in Ticino in occasione di una sua visita all’allora “fidanzato” che viveva

nel nostro cantone) o di avere avuto con lei contatti relativi allo spaccio”

(p. 33, inc. TPC __________)];

che,

inoltre, non può essere riconosciuto onorario per “cpc GIAR + 1 allegato”

(30.5.2008), “cpc avv. __________ via fax 1p + 1 allegato” (30.5.2008) e

“cpc a cliente + copia lett. Corte Assise Criminali 31.07.08” (7.8.2008):

si tratta infatti di operazioni che potevano essere effettuate dal

segretariato, i cui oneri devono essere sopportati dal legale [che ha a carico

anche i costi per “stampa arringa 10 p” (9.6.2008)];

che

– tutto ciò considerato – la nota professionale viene riconosciuta in CHF

13'939.85, di cui 12'500.-- a titolo di onorario [50 ore a CHF 250.--/ora : 20

ore per l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, per il resto –

con l’eccezione delle indicate operazioni che non possono essere ammesse perché

a carico del legale (15 min) – come esposto], CHF 455.25 a titolo di spese

[come esposte, all’infuori di CHF 20.-- per “stampa arringa 10 p”

(9.6.2008), a carico del legale] e CHF 984.60 a titolo di IVA;

che

alla qui istante va rifuso, a titolo di spese legali per le difese dell’avv. __________

e dell’avv. PR 1, l’importo complessivo di CHF 18'628.30;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 11.2.2009 della presente istanza, come postulato;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che l’accusato deve dimostrare che il danno

subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di

causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio

(decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante chiede la somma di CHF 586.--, oltre

Considerandi

interessi, di cui CHF 484.-- per spese di trasferta [__________ (21.4.2008,

19.5.2008

e 9/10.6.2008): CHF 118.--/viaggio (biglietto FFS, seconda classe,

A/R, doc. 6); __________ (3/4.6.2008): CHF 130.--/viaggio (biglietto FFS,

seconda classe, A/R, doc. 7)] e di CHF 102.-- per pernottamento a __________ nei

giorni del dibattimento (9/10.6.2008) [doc. 8];

che vi è evidentemente un nesso di

causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi

confronti e le invocate poste del danno;

che

si giustifica di conseguenza riconoscere queste spese, ammesse come indicate

[ovvero CHF 484.-- per spese di trasferta e CHF 102.-- per spese di pernottamento,

per complessivi CHF 586.--], senza interessi essendo riconosciuto il prezzo di

oggi delle prestazioni (e non del momento in cui è intervenuto il pregiudizio);

che

l’indennità prevista dall’art.

317.

CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc.

60.2001

);

che nella seconda fase l’importo base

ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle

circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in

precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche

per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 9’200.--, oltre interessi, quale risarcimento per i quarantasei

giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;

che,

come esposto, IS 1 è stata arrestata il 7.8.2007 ed è stata scarcerata il 21.9.2007: è quindi

stata privata della libertà per quarantasei giorni;

che

– in difetto di elementi che

giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con

riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita le viene di

conseguenza assegnato l’importo di CHF 9'200.--, oltre interessi dal 21.9.2007,

come domandato;

che questa conclusione tiene conto del

resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla

sentenza 10.6.2008 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________) e

dalla presente decisione;

che

quali ripetibili, che protesta, chiede la somma di CHF 1'969.10, oltre

interessi, di cui CHF 1'437.50 di onorario (5 ore e 45 minuti a CHF

250.

--/ora), CHF 392.50 di spese e CHF 139.10 di IVA (doc. 12);

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 900.--, comprendente

onorario, spese ed IVA;

che

sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;

che

a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 29'314.30, di cui CHF 18'628.30,

oltre interessi, per spese legali, CHF

586.

-- per danno materiale, CHF 9'200.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 900.-- per

ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1’200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 1’250.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 120.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 10.6.2008 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 29'314.30, oltre interessi del 5% su CHF 18'628.30

dall’11.2.2009 e su CHF 9’200.-- dal 21.9.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1’200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’250.-- (milleduecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 120.-- (centoventi).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali

sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali

(art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro

trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i

ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster