Lexipedia

Decisione

60.2009.55

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. tempestività. legittimazione. colpa

3 dicembre 2009Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

decreto 24.5.2005 il magistrato inquirente ha posto IS 1 – in detenzione preventiva

dal 24.8.2000 al 22.9.2000 – in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome

ritenuto colpevole di denuncia mendace ex art. 303 cifra 1 CP [“per avere, a

__________, tramite scritti anonimi 7/28/30.7.2000 inviati ad autorità federali

e membri dell’autorità cantonale, denunciato come colpevoli di un crimine o di

un delitto nell’ambito di procedure di rilascio di permessi di soggiorno e di

lavoro, i preposti funzionari dell’Amministrazione cantonale, il richiedente di

tali permessi nonché il suo patrocinatore, persone che egli sapeva innocenti,

al fine di provocare contro di loro dei procedimenti penali, e meglio, (…)”]

e di ripetuta violazione del segreto d’ufficio ex art. 320 cifra 1 CP [“per

avere, a __________, in tre occasioni, il 12.09.2001, il 02.10.2001 e il

27.10.2001, tramite l’ufficio di consulenza __________ di cui è titolare

unitamente alla moglie, rivelato segreti di cui ha avuto notizia per la sua

specifica funzione di giurista dell’allora Dipartimento dell’istruzione e della

cultura, e meglio, (…)”]. Ha proposto la condanna alla pena di 60 giorni di

detenzione (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento di tassa di giustizia e

spese (DA __________) [doc. 705].

Il

procuratore generale, con decreto di stessa data, ha abbandonato il

procedimento penale promosso a carico di IS 1 per titolo di tentata truffa, di tentata

estorsione, di diffamazione, di calunnia, di minaccia, di corruzione attiva / passiva

e di violazione del segreto d’ufficio (ABB __________) [doc. 704].

Il

medesimo giorno ha deferito __________, moglie di IS 1, davanti alla Pretura penale

siccome ritenuta colpevole di complicità in ripetuta violazione del segreto

d’ufficio giusta i combinati art. 320 cifra 1 / 25 CP [DA __________] (doc. 97).

Il

30/31.5.2005 entrambi hanno interposto opposizione ai decreti.

b. IS

1 – con sentenza 6.10.2005 – è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta

violazione del segreto d’ufficio (eccetto per l’invio in data 2.10.2001 di un

estratto del ricorso 12.9.2001 e di ulteriore documentazione ad un

granconsigliere) ed è stato condannato alla pena di 5 giorni di detenzione,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento di

tassa di giustizia e spese; è stato prosciolto dal reato di denuncia mendace

[inc. __________] (doc. 706).

La

moglie __________ è stata condannata – alla pena di 3 giorni di detenzione, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento della tassa

di giustizia e delle spese – per titolo di complicità in ripetuta violazione

del segreto d’ufficio (eccetto per l’invio in data 2.10.2001 di un estratto del

ricorso 12.9.2001 e di ulteriore documentazione ad un deputato al Gran

Consiglio) [inc. __________] (doc. 706).

c. Con

giudizio 12.12.2006 la Corte di cassazione e di revisione penale ha, nella misura

in cui era ammissibile, accolto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di IS 1 e

di __________ prosciogliendoli dall’accusa di ripetuta violazione del segreto

d’ufficio e di ripetuta complicità in violazione del segreto d’ufficio

rispettivamente ha, nella misura in cui era ammissibile, parzialmente accolto

il ricorso per cassazione 15.11.2005 del procuratore generale nel senso che IS

1 è stato riconosciuto autore colpevole del reato di denuncia mendace in relazione

alla persona di __________ ed è stato condannato alla pena di 10 giorni di

detenzione (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni) [inc. __________]

(doc. 707).

d. Il

21.8.2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico –

nella misura in cui era ammissibile – ed il ricorso per cassazione di IS 1

rispettivamente ha parzialmente accolto – nella misura in cui era ammissibile –

il ricorso per cassazione del procuratore generale (annullando il giudizio

impugnato e rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione)

[inc. __________, __________ e __________] (doc. 160).

e. Con

sentenza 20.9.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale ha – nella misura

in cui erano ammissibili – respinto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di IS

1, accolto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di __________ [“(…) nel

senso che – annullati i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata che la

concernono – essa è prosciolta dall’imputazione di ripetuta complicità in

violazione del segreto d’ufficio” (p. 11, inc. __________, doc. 708)] e

parzialmente accolto il ricorso per cassazione 15.11.2005 del procuratore generale

[“(…) nel senso che IS 1 – oltre che per ripetuta violazione del segreto

d’ufficio – è riconosciuto autore colpevole di denuncia mendace per avere a __________,

tramite scritti anonimi 7/28/30.7.2000 inviati ad autorità federali e membri

dell’autorità cantonale, denunciato come colpevole di un crimine o di un

delitto __________, __________, __________, __________ e __________” (p.

11, inc. __________, doc. 708)] rinviando gli atti al presidente della Pretura

penale per la (ri)commisurazione della pena e per la fissazione di tassa di

giustizia e spese (inc. __________) [doc. 708].

f. Con

giudizio 12.2.2008 il presidente della Pretura penale ha condannato IS 1 alla

pena pecuniaria di CHF 300.-- (10 aliquote giornaliere a CHF 30.--/aliquota),

già dedotto il carcere preventivo sofferto di 30 giorni, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento della tassa

di giustizia e delle spese (inc. __________) [doc. 709]. Questa sentenza, senza

motivazione, non è stata impugnata dal condannato.

g. Con

istanza 11.2.2009 – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1 domanda, protestando

le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno materiale / morale

sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 869'913.75, di cui

CHF 92'352.20, oltre interessi, per spese legali, CHF 686’311.55, oltre

interessi, per danno materiale, CHF 75'000.-- per torto morale e CHF 16'250.--,

oltre interessi, per ripetibili di questa sede.

L’istante,

che sarebbe legittimato a presentare la richiesta, tempestiva, rileva di essere

stato arrestato il 24.8.2000 – con le accuse di tentata truffa, tentata

estorsione, diffamazione, calunnia, minaccia, corruzione attiva, denuncia

mendace, corruzione passiva e ripetuta violazione del segreto d’ufficio – e rilasciato

dopo trenta giorni. Riporta poi, alla domanda “cosa accadde a partire dal

momento dell’arresto?”, uno stralcio del memoriale consegnato all’allora

procuratore generale Luca Marcellini l’11.7.2002. Sostiene che nei confronti

suoi, e di riflesso della moglie e dei figli (1985, 1987 e 1993), sarebbero

scattati pesanti provvedimenti.

Dal

profilo amministrativo sarebbe stato immediatamente disposto il blocco di metà

stipendio e sarebbe stata avviata la procedura di licenziamento. Il Consiglio

di Stato, con risoluzione 4.9.2001, lo avrebbe destituito, con profonde

ripercussioni finanziarie. L’istante, con la moglie, avrebbe aperto lo studio

di consulenza legale __________, con importanti investimenti iniziali.

Ripercorre

i fatti con riferimento alla fase istruttoria fino all’atto di accusa (caratterizzata

da un’impressionante e costante corrispondenza con il legale, che avrebbe costretto

l’istante e la moglie __________ a trascurare quasi completamente la loro attività

di consulenti), alla fase del deposito degli atti, del decreto di abbandono e

dell’atto di accusa (emanati cinquantasette mesi dopo l’arresto), alla fase

ante-processuale, alla fase del processo e della sentenza del presidente della

Pretura penale (dibattimento al quale la stampa avrebbe dedicato ampio spazio,

immortalando ripetutamente l’istante e la moglie, con gravissimo danno di

immagine personale e, soprattutto, professionale), alla fase dal ricorso alla

sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, alla fase dei ricorsi

al Tribunale federale e della relativa decisione, alla fase della seconda

decisione della Corte di cassazione e di revisione penale e, infine, alla fase

del secondo processo e della sentenza del presidente della Pretura penale.

Espone

i disposti di legge e la giurisprudenza applicabili (citando, in particolare,

in merito alla definizione di accusato prosciolto, la decisione 29.9.2008 di

questa Camera, inc. 60.2008.135).

Indica

i motivi per cui potrebbe avvalersi dell’art. 317 CPP (ragioni oggettive, motivazioni

soggettive e personali, censure fondate sulla violazione del principio della

parità di trattamento relativamente a misure adottate nei confronti di altri

funzionari statali) e quindi postulare l’erogazione di un risarcimento, ridotto

al massimo del 10%, per spese legali, danni materiali e torto morale.

L’istante,

circa il risarcimento delle spese legali e delle spese giudiziarie, spiega

perché non avrebbe potuto beneficiare dell’assistenza giudiziaria e perché avrebbe

cambiato il patrocinatore. Sarebbe stato assistito dall’avv. __________ (le cui

prestazioni ammonterebbero a CHF 27'204.40), dall’avv. __________ (subentrato

nel novembre 2001, le cui prestazioni ammonterebbero a CHF 8'000.--) e dall’avv.

__________ [subentrato nella difesa nel corso del mese di febbraio 2004, per il

cui onorario – di oltre CHF 230'000.--, poi ridotto a CHF 117'271.10 dal

legale, che avrebbe adito la Commissione di verifica dell’Ordine degli

avvocati, la quale avrebbe tassato la nota in CHF 94'285.60 – sarebbe in corso

una vertenza davanti al Consiglio di moderazione (nel frattempo definita)].

Chiede quindi, a titolo di spese legali, la somma di CHF 92'352.20, oltre

interessi.

Domanda

poi, per spese giudiziarie, CHF 6'608.--, oltre interessi, e, per spese per perizie

giudiziarie, CHF 6'649.25, oltre interessi.

Quantifica

di seguito i danni materiali sofferti: spese per procedure esecutive subite (CHF

84'450.--, oltre interessi), oneri bancari (CHF 3'059.95, oltre interessi),

perdita di guadagno e di occupazione (CHF 585'544.35, oltre interessi) e, infine,

ripetibili per l’istanza di indennità in esame (CHF 16'250.--, oltre interessi).

L’istante,

con riferimento al torto morale, chiede CHF 75'000.--.

Delle

ulteriori argomentazioni/replica – così come delle osservazioni/duplica del

procuratore generale e della Divisione della giustizia – si dirà, per quanto

necessario, nei considerandi in diritto.

Considerandi

1.

Giusta

l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto ha diritto ad un’indennità nella

forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni

materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,

Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n.

1556.

ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,

6.

ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).

L’indennità

prevista dall’art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione)

delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni

materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui

determinazione è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice. Per la

definizione dell’ammontare, delle modalità e dell’estensione dell’indennità si

applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le

regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N.

OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).

L’onere della prova incombe all’istante,

motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere documentata e

fondata su fatti precisi (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; G. PIQUEREZ,

op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1854; rapporto n. 3163, p. 96 ad

art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione

speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e questo malgrado la

responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, proprio per

permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta

quantificazione della pretesa, la legge prevede che l’istanza debba essere

introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato,

Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

2.

2.1.

Giusta

l’art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità ex art. 317 CPP deve essere

presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla

sentenza di assoluzione.

2.2

Il

procuratore generale ha promosso a carico di IS 1 il procedimento penale inc.

MP __________ (per i reati di denuncia mendace, di tentata truffa, di tentata

estorsione, di diffamazione, di calunnia, di minaccia, di corruzione attiva /

passiva e di violazione del segreto d’ufficio) ed il procedimento penale inc.

MP __________ (per il reato di violazione del segreto d’ufficio).

Questi

procedimenti sono sfociati nel decreto di abbandono 24.5.2005 (ABB __________)

[doc. 704] e – quale conseguenza dell’opposizione al decreto di accusa

24.5.2005

(DA __________) [doc. 705] – nella sentenza 12.2.2008 del presidente

della Pretura penale (inc. __________) [doc. 709].

La

domanda di indennità, presentata l’11.2.2009, ovvero entro il termine di un

anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, è pertanto pacificamente tempestiva per

quanto inerente il giudizio 12.2.2008.

IS

1, come si evince dalla lettura dell’istanza, chiede nondimeno il risarcimento

per danni materiali / torto morale con riferimento ai procedimenti penali nel

loro insieme e pertanto, necessariamente, anche in relazione alle accuse di cui

al decreto di abbandono 24.5.2005 (ABB __________) [doc. 704].

Si

pone di conseguenza la questione a sapere se la domanda di indennità introdotta

l’11.2.2009 possa essere reputata tempestiva in merito al menzionato decreto di

abbandono 24.5.2005.

Questa

Camera – chiamata a pronunciarsi sulla tempestività di un’istanza di indennità concernente

decisioni di assoluzione prolate in tempi diversi e quindi parzialmente non

ossequiante il termine di un anno – ha ritenuto che detta istanza poteva considerarsi

tempestiva in applicazione dell’art. 320 cpv. 1 CPP qualora le decisioni alle

quali si riferiva riguardavano il medesimo complesso di fatti (sentenza 9.9.2008

in re B.E.B., inc. 60.2007.341).

L’istanza

di indennità 11.2.2009 può dunque essere reputata tempestiva anche in merito al

decreto di abbandono 24.5.2005 (ABB __________) [doc. 704] solo se esso attiene

allo stesso complesso di fatti sfociato nella sentenza 12.2.2008 del presidente

della Pretura penale (inc. __________) [doc. 709].

Ora,

questa Camera applica il criterio del medesimo complesso di fatti altresì

per determinare, in caso di soltanto parziale proscioglimento dell’istante, se

possa essere ritenuto accusato prosciolto ex art. 317 CPP e quindi

legittimato a presentare istanza.

La

questione inerente la tempestività della domanda di indennità di IS 1 sarà

pertanto esplicitamente evasa nei considerandi successivi nel contesto dell’esame

della legittimazione del qui istante (cfr. considerando 4.2.2.), che – come è

stato esposto in fatto – è stato condannato per titolo di denuncia

mendace e per titolo di ripetuta violazione del segreto d’ufficio. Ciò che, inevitabilmente,

obbliga ad esaminare, anzitutto, il diritto di IS 1 – parzialmente prosciolto e

parzialmente condannato – di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento.

3.

3.1.

L’art.

317.

CPP permette all’accusato prosciolto – ovvero assolto al processo

dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura

penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di

non luogo a procedere – di postulare un’indennità per i danni materiali e

morali sofferti.

3.2

Se

il testo di una disposizione legale è chiaro e non è di conseguenza necessario

far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è

lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Se, al

contrario, il testo non è perfettamente chiaro oppure se più interpretazioni

del medesimo sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata

della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi di interpretazione,

in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su

cui essa prende fondamento. E’ pure di rilievo il senso che essa assume nel suo

contesto (DTF 130 V 229; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 30 ss.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 6 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4.

ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2004, n. 65 ss.).

3.3

Il

testo di legge non specifica il senso del termine prosciolto.

Il

procedimento penale, promossa l’accusa, deve concludersi con un decreto di abbandono

(art. 214 cpv. 1 CPP), rispettivamente – emanato l’atto o il decreto di accusa

– con una sentenza di condanna o di assoluzione (art. 261 / 262 CPP). Secondo

il CPP, quindi, è prosciolto l’accusato a favore del quale è stato

emanato un decreto di abbandono o un giudizio di assoluzione.

I

lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto,

segnatamente a sapere se il diritto valga soltanto in caso di totale proscioglimento

o anche in caso di parziale proscioglimento (N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317

CPP, p. 503 ss.).

L’art.

429.

del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero esplicitamente

che l’imputato ha diritto ad un’indennità per danni materiali e morali se è

stato pienamente o anche soltanto parzialmente assolto (messaggio del

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006.

p. 1231; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurigo / San Gallo 2009, n. 1

ss. ad art. 429 CPP; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, Zurigo / S. Gallo 2009, n. 1802 ss.).

Nell’ambito

della revisione delle norme sull’indennità a favore dell’accusato prosciolto,

entrata in vigore il 18.8.2006, il legislatore cantonale – pur consapevole

della regolamentazione in materia di indennità prevista dal CPP-CH – ha

rinunciato a specificare questo aspetto (messaggio n. 5749 del 25.1.2006, ad

art. 317 CPP; rapporto sul messaggio del 7.6.2006, ad art. 317 CPP).

Nella

propria giurisprudenza, questa Camera riconosce, di principio, un’indennità per

ingiusto procedimento unicamente in presenza di un proscioglimento pieno

dell’accusato. Reputa nondimeno prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP

anche l’accusato soltanto parzialmente assolto, ovvero prosciolto da

imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, riconducibili

a reati e/o a fatti del tutto diversi. L’art. 317 CPP non è di conseguenza

applicabile ai casi in cui le accuse che hanno portato alla condanna e quelle che

hanno indotto ad un proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al

medesimo complesso di fatti [cfr., per esempio, decisione 5.2.2008 in re

C.F.Z. (inc. 60.2002.106); decisione 7.12.2005 in re M.S. (inc. 60.2004.305),

confermata dal Tribunale federale con sentenza 1P.35/2006 del 7.3.2006)].

4.

4.1.

IS

1.

si reputa legittimato a domandare, in applicazione degli art. 317 ss. CPP, un

risarcimento – ridotto al massimo del 10% – per spese legali, danni materiali e

torto morale conseguenti ai procedimenti penali promossi nei suoi confronti nel

2000.

(inc. MP __________) e nel 2001 (inc. MP __________) in considerazione di

ragioni oggettive, soggettive / personali e fondate sulla violazione del

principio della parità di trattamento relativamente a misure adottate nei

confronti di altri funzionari statali.

procedimento

penale inc. MP __________

4.2

4.2.1

Il

procedimento penale in questione ha preso avvio, come si evince dagli atti, dall’invio

delle lettere anonime 7.7.2000, 28.7.2000 e 30.7.2000 e dal successivo interrogatorio

9.8.2000

di __________, che – dopo avere letto un articolo pubblicato su “__________”

il 6.8.2000 nel quale si faceva riferimento ad una lettera anonima indicante,

tra l’altro, che un cittadino __________ aveva ottenuto un permesso di dimora

grazie ai buoni uffici di un avvocato e di altre personalità – si era riconosciuto

in quella persona ed aveva querelato IS 1 – che ipotizzava autore della lettera

anonima – per titolo di diffamazione, calunnia e minaccia. __________ aveva inoltre

raccontato dell’esistenza di un rapporto professionale con IS 1, che aveva

allestito atti inerenti permessi di dimora / di lavoro per suo conto (verbale

di interrogatorio 9.8.2000 di __________).

IS

1.

– a quel tempo giurista presso la sezione amministrativa dell’allora Dipartimento

dell’istruzione e della cultura – è stato arrestato il 24.8.2000 con

contestuale promozione dell’accusa – in ragione del contenuto delle lettere

anonime 7.7.2000, 28.7.2000 e 30.7.2000, che narravano di episodi di corruzione

all’interno dell’amministrazione cantonale, e delle dichiarazioni di __________

– per titolo di tentata truffa, tentata estorsione, diffamazione, calunnia,

minaccia, denuncia mendace, corruzione attiva, corruzione passiva e violazione

del segreto d’ufficio (rapporto di arresto e di esecuzione 25.8.2000). Fattispecie

tutte legate alle tre lettere anonime 7/28/30.7.2000.

Il

provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice

dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori in considerazione dell’esistenza

di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse

pubblico (pericolo di collusione) [verbale di notifica di arresto e di

decisione 25.8.2000].

E’

stato scarcerato dal magistrato inquirente in data 22.9.2000.

4.2.2

Il

24.5.2005

il procuratore generale ha posto IS 1 in stato di accusa siccome

ritenuto colpevole, tra l’altro, di denuncia mendace giusta l’art. 303 cifra 1

CP [“per avere, a __________, tramite scritti anonimi 7/28/30.7.2000 inviati

ad autorità federali e membri dell’autorità cantonale, denunciato come

colpevoli di un crimine o di un delitto nell’ambito di procedure di rilascio di

permessi di soggiorno e di lavoro, i preposti funzionari dell’Amministrazione

cantonale, il richiedente di tali permessi nonché il suo patrocinatore, persone

che egli sapeva innocenti, al fine di provocare contro di loro dei procedimenti

penali, e meglio, per avere, nelle indicate circostanze di luogo e di tempo,

(…), avanzato il sospetto di reato di corruzione passiva, rispettivamente

accettazione di doni nei confronti di __________, __________ (quale capo

Ufficio __________), __________, __________ (quale dipendente della __________),

__________, __________ (quale economista nell’ufficio amministrativo della

consulenza della __________); funzionari preposti all’evasione delle procedure

amministrative di rilascio del permesso di soggiorno e successivo rinnovo di __________,

quindi di trasformazione del permesso tipo G (frontaliere) a permesso tipo B di

__________ (compagna di __________); come pure il sospetto di reato di

corruzione attiva nei confronti dello stesso __________ e di __________,

patrocinatore di __________ e compagna nelle procedure in oggetto; ben sapendo

che queste persone erano innocenti, visto che era stato proprio lui a gestire,

per conto di __________, le suddette pratiche, redigendo le relative richieste,

prendendo contatto e partecipando ad incontri con i suddetti funzionari, nonché

sapendo o dovendo presumere di provocare contro di loro dei procedimenti penali”]

(DA __________) [doc. 705].

Il

qui istante – da questa imputazione [che concerneva, come si evince dal citato decreto

di accusa, la comunicazione, ad autorità federali e cantonali, del sospetto che

le persone menzionate negli scritti anonimi si fossero rese colpevoli del reato

di corruzione (attiva / passiva) in relazione all’ottenimento di permessi di

dimora / di lavoro nel Canton Ticino] – è stato dapprima prosciolto [decisione

6.10.2005

del presidente della Pretura penale (inc. __________, doc. 706)], poi

condannato con riferimento solo alla persona di __________ [decisione

12.12.2006

della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________,

doc. 707)] e, infine, condannato con riferimento a tutte le persone indicate

nel decreto di accusa [decisione 20.9.2007 della Corte di cassazione e di

revisione penale (inc. __________, doc. 708), dopo rinvio della causa dal

Tribunale federale (decisione 21.8.2007, inc. __________, __________ e __________,

doc. 160)].

Ciò

posto, si deve quindi stabilire – per determinare la legittimazione

dell’istante a chiedere un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi

dell’art. 317 CPP – se questa imputazione (per la quale è stato condannato e

per la quale, dunque, non può manifestamente essere ritenuto accusato prosciolto)

e le imputazioni oggetto del decreto di abbandono 24.5.2005 (ABB __________)

[doc. 704], e pertanto di proscioglimento, si riferivano al medesimo fatto

o al medesimo complesso di fatti.

Ora,

come risulta dal predetto decreto di abbandono, che mette all’inizio e riporta

chiaramente le tre lettere anonime, il procedimento penale ha accertato che IS

1.

è intervenuto in alcune procedure di rilascio di permessi di dimora / di

lavoro [__________ (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 5 ss., ABB __________,

doc. 704); __________ (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 10 ss., ABB __________,

doc. 704); __________ (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 14 ss., ABB __________,

doc. 704); __________ / __________ (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 16, ABB __________,

doc. 704)]. Ha inoltre evidenziato la collaborazione del qui istante con __________

nella gestione di pratiche attinenti all’allora Dipartimento dell’istruzione e

della cultura (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 17 s., ABB __________, doc.

704).

I

reati di corruzione attiva / passiva sono stati ipotizzati con riferimento agli

indicati interventi di IS 1 (decreto di abbandono 24.5.2005, p. 18 ss., ABB __________,

doc. 704). Gli ulteriori reati di (tentata) truffa e di (tentata) estorsione

sono stati ipotizzati a danno di __________ e di __________ in relazione

all’ottenimento di permessi a loro favore (decreto di abbandono 24.5.2005, p.

22.

s., ABB __________, doc. 704). I reati oggetto della querela penale 9.8.2000

di __________ erano riferiti a quanto si deduceva da un articolo pubblicato su

“__________” il 6.8.2000 circa una lettera anonima. Infine, l’ipotesi di

violazione del segreto d’ufficio concerneva la documentazione rinvenuta nello

studio legale di __________, consegnatagli da IS 1, sempre riferita alla loro

collaborazione di cui si è detto in precedenza (decreto di abbandono 24.5.2005,

p. 23 ss., ABB __________, doc. 704).

In

queste circostanze, appare evidente la connessione tra il reato di denuncia mendace

oggetto della condanna ed i reati oggetto del decreto di abbandono: riguardano

infatti tutti il medesimo complesso di fatti, ovvero l’ottenimento di

permessi di dimora / di lavoro a favore di persone – definite dall’istante

stesso – “poco raccomandabili” (lettera anonima 7.7.2000), con

l’intervento (remunerato) di funzionari dell’amministrazione cantonale secondo

il tenore delle lettere anonime, ma – in realtà – con l’intervento (remunerato),

in prima persona, di IS 1, ossia dell’estensore delle lettere anonime (ciò che

aveva indotto la promozione dell’accusa per titolo di tentata truffa, di

tentata estorsione, di diffamazione, di calunnia, di minaccia, di corruzione attiva,

di corruzione passiva e di violazione del segreto d’ufficio).

Si

deve quindi concludere che l’accusa di denuncia mendace che ha portato alla

condanna e le ulteriori accuse che hanno portato al proscioglimento, con

decreto di abbandono, dell’istante sono riferite al medesimo complesso di

fatti, peraltro esaminato nel corso del medesimo procedimento penale [ciò

che rende tempestiva l’istanza di indennità 11.2.2009 anche in merito al

decreto di abbandono 24.5.2005 (ABB __________, doc. 704) (considerando 2.2.)],

tutti collegati o discendenti dalle tre lettere anonime, per cui – secondo la

giurisprudenza di questa Camera (considerando 3.3.) – il qui istante IS 1 non

può essere considerato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP in

relazione ai reati oggetto del menzionato decreto di abbandono.

procedimento

penale inc. MP __________

4.3

Con

decreto 24.5.2005 IS 1 è stato posto in stato di accusa siccome ritenuto colpevole,

oltre che di denuncia mendace a’ sensi dell’art. 303 cifra 1 CP (considerando

4.2

), di ripetuta violazione del segreto d’ufficio giusta l’art. 320 cifra 1

CP [“per avere, a __________, in tre occasioni, il 12.09.2001, il 02.10.2001

e il 27.10.2001, tramite l’ufficio di consulenza __________ di cui è titolare

unitamente alla moglie, rivelato segreti di cui ha avuto notizia per la sua

specifica funzione di giurista dell’allora Dipartimento dell’istruzione e della

cultura, e meglio, per avere, nelle riferite circostanze di luogo e di tempo,

indicando, nel ricorso inviato il 12.09.2001 al Tribunale amministrativo

cantonale contro la risoluzione n. 4105 del 04.09.2001 del Consiglio di Stato

in materia disciplinare relativa al licenziamento dello stesso, i nominativi di

20.

dipendenti dell’Amministrazione cantonale, nonché in ulteriore

documentazione trasmessa in data 27.10.2001 nell’ambito della medesima procedura

i nominativi di altri tre dipendenti dell’Amministrazione, ed infine nell’invio

in data 02.10.2001 di un estratto del suddetto ricorso e ulteriore documentazione

ad un deputato al Gran Consiglio i nominativi di 24 dipendenti

dell’Amministrazione, rivelato sia i nomi che le circostanze specifiche di casi

relativi a funzionari dell’Amministrazione cantonale di cui si è occupato il

Dipartimento dell’istruzione e della cultura, in qualità di autorità

amministrativa e disciplinare; fattispecie di cui ha avuto conoscenza quale

giurista all’interno di questo Dipartimento”] (DA __________) [doc. 705].

L’istante

è stato prosciolto dal presidente della Pretura penale (decisione 6.10.2005,

inc. __________, doc. 706) in merito alla fattispecie inerente la trasmissione a

__________ del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo e di ulteriore documentazione.

La sentenza – su questo punto – è stata confermata dalla Corte di cassazione e

di revisione penale (decisione 12.12.2006, inc. __________, doc. 707) e, di

seguito, dal Tribunale federale (decisione 21.8.2007, inc. __________, __________

e __________, doc. 160). Per il resto, ossia con riferimento alla presentazione

al Tribunale cantonale amministrativo del ricorso con i nominativi soggetti a

segreto d’ufficio, l’accusa è stata, infine, ritenuta dalla Corte di cassazione

e di revisione nel giudizio 20.9.2007 (inc. __________) [doc. 708] [dopo che il

Tribunale federale (decisione 21.8.2007, inc. __________, __________ e __________,

doc. 160) aveva annullato la sentenza della Corte di cassazione e di revisione

penale che aveva assolto l’istante (decisione 12.12.2006, inc. __________, doc.

707)].

E’

manifesto, anche in questo caso, che il reato ipotizzato si riferiva al medesimo

complesso di fatti, ovvero alla comunicazione a terzi di segreti a’ sensi

dell’art. 320 CP, per cui – secondo la giurisprudenza di questa Camera

(considerando 3.3.) – l’istante non può essere reputato prosciolto ex

art. 317 CPP. La circostanza che si trattava di episodi distinti – invio di un

ricorso e di altra documentazione al Tribunale cantonale amministrativo

rispettivamente a __________ – non muta la loro interdipendenza: concernono

infatti gli stessi atti inerenti la destituzione dell’istante e di conseguenza

non fattispecie del tutto diverse tra di loro. I fatti sono del resto

stati oggetto di un unico procedimento.

4.4

IS

1.

– in ragione di quanto esposto ai considerandi 4.2. e 4.3. – non può essere reputato

accusato prosciolto con riferimento sia all’inc. MP __________ sia all’inc.

MP __________.

4.5

L’istante

invoca invero, circa la definizione di accusato prosciolto, il giudizio

29.9.2008

di questa Camera (inc. 60.2008.135).

Ora,

con questa sentenza, era stata parzialmente accolta l’istanza di indennità per

ingiusto procedimento di X. che, deferito davanti ad una Corte delle assise

criminali siccome accusato di violenza carnale e di atti sessuali con fanciulli,

era stato condannato per atti sessuali con fanciulli alla pena pecuniaria di CHF

1'800.--, corrispondenti a 90 aliquote/giorno a CHF 20.--/aliquota, da dedursi

il carcere preventivo sofferto di 286 giorni. Questa Camera aveva ritenuto che,

“(…) vista la diversa gravità delle accuse (tra quelle da cui è stato

prosciolto e quelle per le quali è stato condannato), la leggera colpa riconosciuta

all’istante (…) e soprattutto la manifesta sproporzione tra la lunga

carcerazione sofferta e la pena inflitta, all’istante deve essere comunque

riconosciuto il diritto ad un’indennità ex art. 317 CPP, con una riduzione del

10% per la lieve condanna subita (…)” (p. 4).

Si

tratta di una situazione particolare, in cui anche se l’accusato non è stato

totalmente prosciolto, egli ha subito una detenzione preventiva superiore (e di

molto) alla condanna, di modo che ciò ingenera un diritto al risarcimento del

danno materiale e del torto morale per una detenzione ingiustificata (REP.

1989, p. 600).

La

fattispecie inerente il qui istante IS 1 differisce manifestamente da quella

oggetto del giudizio di questa Camera.

L’istante

è stato condannato, con decisione 12.2.2008 del presidente della Pretura

penale, alla pena pecuniaria di CHF 300.-- (10 aliquote giornaliere a CHF

30.

--/aliquota), già dedotto il carcere preventivo sofferto di 30 giorni,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese (inc. __________) [doc. 709].

Il

carcere preventivo subito da IS 1 dal 24.8.2000 al 22.9.2000 è pertanto stato

interamente computato nella pena giusta l’art. 51 CP (“Il giudice computa nella

pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di

un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota

giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di pubblica utilità”). La

frase “(…) già dedotto il carcere preventivo sofferto di giorni 30 (trenta)”

[decisione 12.2.2008, p. 4, inc. __________, doc. 709] implica infatti, necessariamente,

che l’istante è stato condannato alla pena di 40 aliquote giornaliere, che – dedotto

il carcere preventivo sofferto di 30 giorni – dà, appunto, una pena di 10

aliquote giornaliere già dedotto il carcere preventivo sofferto.

Non

sussiste di conseguenza alcuna analogia con il caso oggetto della sentenza 29.9.2008

di questa Camera (inc. 60.2008.135) anche soltanto per il fatto che il carcere

preventivo subito da IS 1 è stato interamente conteggiato nella pena

inflittagli.

4.6

L’istante,

oltre che alla predetta sentenza di questa Camera, si appella – per giustificare

la sua legittimazione in applicazione dell’art. 317 CPP – a ragioni oggettive,

ovvero ai trenta giorni di carcere duro sofferto, al silenzio al quale sarebbe

stato costretto (per non violare il segreto istruttorio) durante la feroce

campagna mediatica, alla durata della fase istruttoria (58 mesi), alla durata

complessiva del procedimento penale (90 mesi) che fonderebbe violazione del

principio della celerità, alla destituzione dovuta alle inconsistenti accuse,

alla perdita di posti di lavoro quale insegnante incaricato ed all’espulsione

da una fondazione, da commissioni e da un’associazione. Inoltre, sarebbe da

considerare il fatto che, denunciando il malandazzo dei permessi, avrebbe consentito

che fossero condannati __________ e due funzionari, che fossero sanzionati

disciplinarmente alcuni magistrati, che fossero confiscati CHF 12 mio e che

fosse accertato il malfunzionamento della procedura di rilascio dei permessi.

Avrebbe aiutato gratuitamente diversi funzionari e qualche deputato.

Richiama

poi ragioni soggettive e personali che fonderebbero la sua legittimazione: avrebbe

scritto le lettere anonime siccome minacciato fisicamente, non avrebbe usufruito

di indennità di disoccupazione e di assistenza pubblica, sarebbe percettibile –

da parte dello Stato nei suoi confronti – un accanimento sistematico frammisto

ad insofferenza, quasi odio per avere osato denunciare certi malandazzi,

sarebbe stato penalizzato dal profilo fiscale (ciò che gli avrebbe impedito di

beneficiare dell’assistenza giudiziaria, dei sussidi di cassa malati o di borse

di studio per i figli) e, inoltre, sarebbe stato confrontato con spese

esorbitanti.

Indica,

infine, ragioni fondate sulla violazione del principio della parità di

trattamento relativamente a misure adottate nei confronti di altri funzionari

statali: il suo caso, dal profilo amministrativo, sarebbe infatti stato

trattato in modo estremamente sfavorevole per rapporto al trattamento riservato

ad alcuni suoi colleghi.

Queste

circostanze attengono nondimeno all’esistenza e/o alla quantificazione del

danno materiale e del torto morale rispettivamente alla sua colpa nell’apertura

del procedimento penale, ma non alla legittimazione del qui istante giusta

l’art. 317 CPP, per la quale – come detto – è determinante unicamente il fatto

che i reati di cui è stato accusato erano da ricondurre al medesimo

complesso di fatti (considerando 4.2. in merito all’inc. MP __________ e

considerando 4.3. in merito all’inc. MP __________).

4.7

In

conclusione, il qui istante IS 1 – non essendo accusato prosciolto – non

è legittimato a chiedere un’indennità per ingiusto procedimento in applicazione

degli art. 317 ss. CPP.

5.

L’istanza

di indennità inoltrata l’11.2.2009 deve essere respinta anche in considerazione

della colpa grave esclusiva del qui istante.

5.1

L’indennità

può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa

dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP).

La

norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione dell’art.

44.

cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se

il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le

quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno

od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per

sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha

intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10). Lo scopo è quello di evitare che lo Stato,

e di riflesso i contribuenti, debba sopportare i costi di una procedura aperta

in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa

Camera 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in re E.P., inc.

60.2005

; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in re M.B., inc.

60.2005

; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in re F.F., inc.

60.2005

). Il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una

situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie

precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti/indiretti di una procedura

penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa,

costituiscono certamente un nocumento per l’intera collettività (decisione TF

1P.301/2002 del 22.7.2002).

Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono

compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea

dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato

l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento

colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica,

e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF

1P.212/2006 del 10.4.2007). Il giudice deve riferirsi ai principi generali

della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati

o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica,

appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale,

scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione

giustifichi esclusione / riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del

10.4

).

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero

prevede, all’art. 430, la possibilità di ridurre o di non accordare un indennizzo

o la riparazione del torto morale se l’imputato ha provocato in modo illecito e

colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (messaggio del 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1232: “Siffatto comportamento esclude in generale

qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello

Stato”).

Deve esserci un nesso causale fra la

violazione di norme giuridiche, da una parte, e l’apertura dell’indagine o

l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte. La condotta in questione deve avere

fatto sorgere, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita,

il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura di un

procedimento penale. Il rinvio manifestamente ingiustificato davanti ad un

tribunale comporta, al contrario, l’interruzione del nesso causale fra la

condotta dell’accusato e le ulteriori fasi del processo [P. CORBOZ / F.

BAUMANN, L’indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242 ss. CPP),

in RFJ 2007, p. 400 e giurisprudenza citata].

5.2

5.2.1

Il

procedimento penale a carico di IS 1 ha preso avvio, come indicato al considerando

4.2.1

, dall’invio delle tre lettere anonime 7/28/30.7.2000 e dal successivo interrogatorio

9.8.2000

di __________, che – dopo avere letto un articolo pubblicato su “__________”

il 6.8.2000 nel quale si faceva riferimento ad una lettera anonima – aveva

querelato il qui istante, che ipotizzava autore della citata missiva anonima.

L’inchiesta

ha accertato che IS 1 aveva scritto, ad autorità cantonali / federali, tre lettere

anonime – di data 7.7.2000, 28.7.2000 e 30.7.2000 – che riferivano di episodi

di corruzione all’interno dell’amministrazione cantonale. A causa del contenuto

delle missive anonime è stato condannato per titolo di denuncia mendace

(considerando e.). Reato che – come indicato al considerando 4.2.2. – atteneva

al medesimo complesso di fatti degli ulteriori reati ipotizzati, che

concernevano l’ottenimento di permessi di soggiorno / di lavoro a favore di persone

– definite dall’istante stesso – “poco raccomandabili” (lettera anonima

7.7

), con l’intervento (remunerato) di funzionari dell’amministrazione

cantonale secondo il tenore delle lettere anonime, ma – in realtà – con

l’intervento (remunerato), in prima persona, di IS 1, estensore degli scritti anonimi.

In

queste circostanze, è quindi indiscutibile che l’istante, con la sua condotta

(in particolare con l’invio ed il contenuto delle tre lettere anonime) – sanzionata

dalla condanna penale giusta l’art. 303 CP – abbia direttamente, illecitamente

e colpevolmente cagionato l’apertura del procedimento penale inc. MP __________.

Si tratta, invero, di un caso scolastico di colpa giusta l’art. 44 CO.

All’istante

– in considerazione della condanna per violazione del segreto d’ufficio in relazione

alla trasmissione al Tribunale cantonale amministrativo di nominativi di

funzionari coperti da segreto (considerando e.) – deve evidentemente essere imputata,

senza necessità di ulteriori particolari motivazioni, anche l’apertura del procedimento

penale di cui all’inc. MP __________.

Si

deve negare all’istante, in applicazione degli art. 319a CPP / 44 CO, ogni e

qualsiasi indennità per sua colpa grave esclusiva.

5.2.2

L’argomentazione

di IS 1 per scusare la sua condotta – sarebbe stato minacciato fisicamente [istanza

di indennità 11.2.2009, p. 55 (cfr. anche verbale di interrogatorio 24.8.2000: “sono

convinto che le lettere anonime non siano un sistema giusto, ma mi sentivo

minacciato, sia personalmente sia per i miei famigliari e mi sentivo anche

offeso” (p. 9)] – non è sufficiente, alla luce delle circostanze concrete,

per confutare detto esito.

E’

infatti evidente che IS 1 [che la Corte delle assise criminali – chiamata a

giudicare __________ per, tra l’altro, il reato di truffa inerente ai permessi

di dimora per __________ e compagna – nel suo giudizio 16.6.2003 (inc. __________)

ha peraltro ben caratterizzato: “Che quella testé evocata sia una squallida

vicenda, che ha avuto per protagonisti loschi figuri, con ciò intendendosi gli

autori (__________ e IS 1) certo, ma anche la presunta vittima (che ancora oggi

fa sapere, attraverso i media, di nulla aver pagato e quindi di non essere

stata truffata nell’evidente timore di passare per un corruttore) è manifesto”

(p. 263)] non possa certo appellarsi ad una sorta di stato di necessità per

giustificare l’utilizzo delle lettere anonime (per il cui contenuto – come

detto – è stato condannato). In uno stato di diritto, come è la Svizzera, il

qui istante – invece di nascondersi vigliaccamente dietro lettere anonime –

avrebbe dovuto rivolgersi alle competenti autorità inquirenti. Ha invece

preferito la (per lui) via più semplice: denunciare, anonimamente e

mendacemente, funzionari cantonali e terzi, ciò che gli avrebbe evitato di

dover spiegare alle autorità (come avrebbe dovuto fare per conferire

credibilità alle sue affermazioni) perché si era “messo in affari” con

persone da lui medesimo definite “poco raccomandabili” (lettera anonima

7.7

), che aveva frequentato per anni senza remora alcuna per un tornaconto

economico, e delle quali ora – perché non era stato integralmente pagato –

voleva vendicarsi.

La

sua scelta appare quindi dettata non da paura (fino ad un attimo prima, e per anni,

si era accompagnato, senza timori di sorta, con le persone che poi ha detto di

temere), ma da ragioni di opportunismo: non si è fatto alcuno scrupolo a

screditare l’immagine dell’amministrazione cantonale accusando alcuni funzionari

di comportamenti lesivi dei doveri d’ufficio, illeciti e penalmente rilevanti, quando

invece era lui stesso che – per denaro – aveva ripetutamente disatteso i suoi

obblighi di funzionario.

L’impudenza

di IS 1 è peraltro attestata anche in questa sede quando, in relazione ai

motivi per cui dovrebbe essergli riconosciuta la legittimazione a presentare

istanza di indennità, sostiene che – denunciando il malandazzo dei permessi – avrebbe

consentito che fossero condannati __________ e due funzionari, che fossero sanzionati

disciplinarmente alcuni magistrati, che fossero confiscati CHF 12 mio e che

fosse accertato il malfunzionamento della procedura di rilascio dei permessi

(istanza di indennità 11.2.2009, p. 55). Il mezzo utilizzato dall’istante – mendaci

lettere anonime in luogo di segnalazione alle competenti autorità inquirenti /

disciplinari, con quello che ne è conseguito – non permette di riconoscergli

alcun merito. Anzi.

5.2.3

L’istante,

con la sua condotta, oltre ad avere direttamente cagionato il procedimento

penale con gli scritti anonimi, ha altresì disatteso i suoi obblighi di

funzionario pubblico quale giurista presso l’allora Dipartimento

dell’istruzione e della cultura.

Il

Consiglio di Stato, con risoluzione 4.9.2001, lo ha destituito dalla sua

funzione con effetto immediato, indicando – tra l’altro – il fatto che,

utilizzando lo strumento delle lettere anonime, era venuto meno “(…) a quel

dovere specifico di fedeltà e dignità nei confronti dell’amministrazione e

della società, che travalica le esigenze peculiari del servizio e che influenza

anche la vita privata del pubblico dipendente” (doc. A, p. 5, allegato alle

osservazioni 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia). Gli ha quindi

imputato “(…) una ripetuta violazione dei doveri di servizio, inerente in

modo affatto generale al dovere del dipendente di agire in conformità alle

leggi e agli interessi dello Stato e di dimostrarsi degno della stima e della

fiducia richieste dalla sua posizione ufficiale (art. 22 e 23 LORD), ed in modo

particolare all’obbligo di richiedere e preventivamente ottenere

l’autorizzazione dell’autorità di nomina per esercitare un’occupazione

accessoria, a condizione beninteso che questa attività sia compatibile con la

funzione pubblica, al divieto di accettare doni o altri profitti e a quello di

divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro

carattere o per le circostanze (art. 26, 28 e 29 LORD)” (doc. A, p. 5, allegato

alle osservazioni 9/14.4.2009 della Divisione della giustizia). Decisione

confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio 11.7.2008 (inc. __________)

[doc. B, allegato alle osservazioni 9/14.4.2009 della Divisione della

giustizia] e, di seguito, dal Tribunale federale con sentenza 12.2.2009 (inc. __________)

[doc. C, allegato alle osservazioni 9/14.4.2009 della Divisione della

giustizia].

Il

Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che “altrettanto grave e

comunque sufficiente da sola a giustificare la destituzione è la violazione

degli anzidetti doveri di servizio (art. 22/23 LORD), commessa dal

ricorrente inviando lettere anonime (…)” [sentenza 11.7.2008, p. 16, inc. __________,

doc. B, allegato alle osservazioni 9/14.4.2009 della Divisione della

giustizia].

In

queste circostanze, è manifesto che IS 1 – agendo in maniera contraria ai suoi

obblighi di funzionario, tanto da giustificare la sanzione disciplinare più

grave, ovvero la destituzione – ha assunto un comportamento colpevole sotto il

profilo del diritto amministrativo, ciò che legittima – secondo la

giurisprudenza – di riconoscergli una colpa grave esclusiva giusta l’art. 319a cpv.

1.

CPP.

5.2.4

L’istante

deve pertanto interamente sopportare le conseguenze – oneri pecuniari e non – delle

sue azioni: egli, a maggior ragione perché giurista di formazione, doveva e

poteva immaginare che la sua condotta, in dispregio di chiare disposizioni

legali (penali ed amministrative), era atta a provocare – secondo il corso

ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita –, tra l’altro,

l’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti.

6.

L’istanza

è respinta; tassa di giustizia (fissata, giusta i combinati art. 39 cpv. 2 e 17

cpv. 1 LTG, in CHF 15'000.--) e spese (fissate in CHF 100.--) sono poste a

carico di IS 1, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 15'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 15'100.-- (quindicimilacento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza

dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto

pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster