60.2009.60
Istanza di ispezione degli atti. Commissione delle petizioni e dei ricorsi quale istante
25 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2009.60
Data decisione, Autorità:
25.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione delle petizioni e dei ricorsi quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.60
Lugano
25 marzo 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/17.2.2009
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione
degli atti di cui all’incarto penale __________ della Magistratura dei
minorenni inerente a PI 1;
premesso che la richiesta 12.2.2009 è stata
inviata alla Magistratura dei minorenni, che l’ha trasmessa, per competenza, a
questa Camera il 13/17.2.2009;
richiamato lo scritto 18/20.2.2009 del
magistrato dei minorenni Reto Medici, che comunica di non avere alcuna osservazione
da formulare;
richiamato altresì lo scritto 24/26.2.2009
di PI 1, che acconsente a mettere a disposizione della IS 1 la documentazione
che lo riguarda;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
3.4.2004, verso le ore 21:45, a __________, presso il __________ __________ in __________
__________, è stato richiesto l’intervento della polizia, poiché una banda di
ragazzi stava picchiando una persona.
A
seguito di ciò è stato aperto un procedimento penale, tra l’altro, a carico
dell’allora minorenne PI 1 (__________), sfociato nel decreto di prestazioni di
lavoro 19.10.2004 emanato dall’allora magistrato dei minorenni supplente
Patrizia Casoni Delcò (PRLA __________), regolarmente cresciuto in giudicato
(inc. MM __________).
2. Con la presente istanza la IS 1, per il
tramite del suo presidente __________ __________, chiede la trasmissione degli
atti del surriferito incarto penale in applicazione dell’art. 23 lit. b
LGC/CdS, o perlomeno l’autorizzazione di poter ispezionare i verbali
d’interrogatorio di PI 1 e la deposizione resa dalla vittima, allo scopo di poter
valutare il suo grado d’integrazione in Svizzera.
Come
esposto in entrata, il magistrato dei minorenni comunica di non avere osservazioni
da formulare in merito. PI 1, dal canto suo, non si oppone alla surriferita richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nella
seduta costitutiva e per l’intero quadriennio il Gran Consiglio designa delle
Commissioni permanenti tra le quali figura anche la IS 1 [art. 20 lit. c della
Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del
17.12.2002 (RL 2.4.1.1.), di seguito LGC/CdS].
La
IS 1 esamina e preavvisa le petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative ad
oggetti non assegnati ad altre Commissioni, le domande di naturalizzazione, le
domande di grazia e i ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad
altre Commissioni (cfr. art. 23 lit. a - lit. d
LGC/CdS).
5. Nel caso in esame – ritenuto che la IS 1
istante è tenuta ad esaminare e a preavvisare la domanda di naturalizzazione di
PI 1 nonché a valutare il suo grado d’integrazione in Svizzera ai sensi
dell’art. 23 lit. b LGC/Cds – si deve, di principio, ammettere l’esistenza di
un interesse giuridico ai sensi dell’art. 27 CPP.
Di
conseguenza, questa Camera autorizza il presidente della IS 1 istante __________
__________ ad accedere all’intero incarto penale MM __________ inerente a PI 1
presso la Magistratura dei minorenni, concordando i tempi di accesso con i collaboratori
della cancelleria. Egli è, se necessario, autorizzato a fotocopiare
esclusivamente i documenti utili ai fini delle sue incombenze.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Considerata la natura dell’istanza, si prescinde dal prelievo di
tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, la
LGC/Cds ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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