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Decisione

60.2009.61

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante

20 febbraio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di reato di violenza carnale e coazione sessuale, sfociato nel decreto di non

luogo a procedere 16.12.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti

(NLP __________).

2. Con la presente istanza IS 1 chiede la

trasmissione, in copia, del rapporto di polizia allestito nell’ambito del

surriferito procedimento penale.

Il

Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi

penali fissa le modalità dell’ispezione”.

Considerandi

4.

Nel

presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale denunciante) nel

procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista

dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nella

fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad

ottenere copia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.7.2008, poiché

il procedimento penale l’ha interessata personalmente in veste di denunciante.

Copia del rapporto richiesto viene trasmessa all’istante unitamente alla

presente decisione.

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese,

contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39

lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--

(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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