60.2009.61
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
20 febbraio 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2009.61
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.61
Lugano
20 febbraio
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/17.2.2009
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto
di polizia di un incarto penale nel frattempo archiviato;
premesso che l’istanza datata 10.2.2009 è
pervenuta al Ministero pubblico il 12.2.2009, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera con scritto 16/17.2.2009, rimettendosi al suo
giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della denuncia sporta in sede di polizia il 31.1.2006 da IS 1 riguardo
a presunti fatti accaduti tra la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di
settembre 2004 presso un parcheggio a __________, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale a carico di __________ __________ per le ipotesi
Fatti
di reato di violenza carnale e coazione sessuale, sfociato nel decreto di non
luogo a procedere 16.12.2008 emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti
(NLP __________).
2. Con la presente istanza IS 1 chiede la
trasmissione, in copia, del rapporto di polizia allestito nell’ambito del
surriferito procedimento penale.
Il
Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Considerandi
4.
Nel
presente caso, pur essendo stata la qui istante parte (quale denunciante) nel
procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nella
fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad
ottenere copia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.7.2008, poiché
il procedimento penale l’ha interessata personalmente in veste di denunciante.
Copia del rapporto richiesto viene trasmessa all’istante unitamente alla
presente decisione.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese,
contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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