60.2009.68
Istanza di ispezione degli atti. già denuncianti/querelanti e parti civili quali istanti
9 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2009.68
Data decisione, Autorità:
09.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denuncianti/querelanti e parti civili quali istanti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2009.68
Lugano
9 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/19.2.
2009 presentata da
IS
1
IS
2
tendente ad ottenere
l’autorizzazione a compulsare gli atti di un incarto penale;
premesso che l’istanza è stata consegnata
brevi manu al Ministero pubblico il 16.2.2009, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Camera con scritto 18/19.2.2009, preavvisando favorevolmente
la visione degli atti limitatamente all’incarto MP __________ (recte: inc. MP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 8.10.2008 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di
accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di
lesioni semplici (con oggetto pericoloso) "per avere, a __________ in data 01 agosto 2008, colpito al capo con una
bottiglia di vetro IS 1, provocandogli le lesioni semplici attestate dal
rapporto d’uscita del Pronto Soccorso dell’Ospedale di __________ datato
01.08.2008 del Dr. med. __________, agli atti",
vie di fatto "per
avere, a Lugano, in data 01 agosto 2008, commesso vie di fatto nei confronti di
IS 2 colpendola con un calcio al fondoschiena", ingiuria "per
avere, a Lugano, in data 01 agosto 2008, offeso l’onore di IS 2 con l’epiteto di
“troia” e sputandole in faccia", e di altri tre capi d’accusa, che non
concernono la fattispecie in esame, e ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di CHF 1'500.--, corrispondente a cinquanta aliquote da CHF 30.-- cadauna,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF
600.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando le
parti civili IS 1 e IS 2 al competente foro civile per le loro pretese, e meglio
come descritto nel decreto di accusa 8.10.2008 (DA __________).
Il
decreto di accusa – composto da sei incarti penali (inc. MP __________, MP __________, MP __________,
MP __________, MP __________ e inc. MP __________) – è cresciuto
in giudicato il 10.11.2008.
2. Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza, a questa Camera dal Ministero
pubblico – IS 1 e IS 2 chiedono di poter visionare gli atti inerenti al DA __________.
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico Andrea Pagani preavvisa favorevolmente
la visione degli atti limitatamente all’incarto MP __________, poiché il decreto
di accusa 8.10.2008 concerne diverse fattispecie ed è composto anche da altri
cinque incarti penali, in cui non sono stati coinvolti i qui istanti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo
e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel
presente caso, pur essendo stati i qui istanti parte (quali denuncianti/querelanti
e parti civili) nel procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. Nella
fattispecie in esame, tenuto conto di quanto sopra esposto, è pacifico
l’interesse giuridico legittimo degli istanti a ottenere l’autorizzazione a
compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________, che peraltro li ha
interessati personalmente in qualità di denuncianti/querelanti e anche di parti
civili, essendo stati rinviati al competente foro civile per le loro pretese in
applicazione dell’art. 94 cpv. 3 CPP (decreto di accusa 8.10.2008, p. 2, DA __________).
IS
1 e IS 2 sono autorizzati ad esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto penale
MP __________ e a fotocopiare i documenti di cui necessitano per un’eventuale
azione civile.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Tassa di giustizia e spese,
contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e
IS 2, __________.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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